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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1973

Cassazione n. 18486/2026

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to a CATANIA il 21/05/1973 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunziano inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è manife-stamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione puntuale, esente da evidenti illogicità e come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 — 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 — 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CATANIA il 21/05/1973 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunziano inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è manife-stamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione puntuale, esente da evidenti illogicità e come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 — 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 — 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
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