CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in calce al ricorso,con domicilio digitale ex lege;- ricorrenti -controdoValue s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore,Numero registro generale 3617/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 281/2026Ric. n. 3617/2024 Numero di raccolta generale 11862/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosirappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura incalce al controricorso, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2445/2023,pubblicata in data 18 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. il Tribunale di Padova con sentenza n. n. 16/2023, rigettòl’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], garantidella [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], avverso l’esecuzioneavviata nei loro confronti da Fino 2 Securization in forza del decretoingiuntivo n. 5288/2009, non opposto, concesso dallo stessoTribunale, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva loro ingiunto il pagamentodella somma di euro 316.829,55, oltre interessi e spese; inparticolare, il Tribunale, rigettò l’eccezione di nullità dellafideiussione per la pretesa decadenza ex art. 1957 c.c. sollevatadagli opponenti in corso di causa anche sulla scorta dellesopravvenute decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea indata 17 maggio 2022, escludendo che i predetti avessero dimostratola loro qualifica di consumatori e, dunque, il presupposto legittimantela tutela consumeristica riconosciuta dalle predette decisioni;2. la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza quiimpugnata, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] eEnzo Pozzer e li ha condannati a rifondere alla Fino 2 Securitations.p.a. le spese del grado di gravame;3. avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base diNumero registro generale 3617/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 281/2026Ric. n. 3617/2024 Numero di raccolta generale 11862/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosiun unico motivo d'impugnazione; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa quale mandataria doValue s.p.a.la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;hanno depositato memoria i ricorrenti.Considerato che1. con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la “violazionee falsa applicazione degli articoli 3 cost., 2 legge 10 ottobre1990 n. 287, 1418, 1419, 1421 c.c., 650 c.p.c.”; nello specifico,evidenziano che la Corte d’appello avrebbe commesso unduplice errore: da un lato, nel ritenere che soltanto ad undebitore, qualificabile come “consumatore”, debba riconoscersiil diritto di far valere, anche in sede esecutiva, la nullità, ex art.2, legge 287/1990 delle clausole contenute in un contratto difideiussione, conforme al c.d. modello ABI, costituente l’oggettoe lo sbocco dell’intesa anticoncorrenziale a monte vietata(clausola di reviviscenza, clausola di rinuncia ai termini eclausola di sopravvivenza), accertata e sanzionata dalla Bancad’Italia con il provvedimento n. 55/2005, oggetto di un decretoingiuntivo non opposto e costituente il titolo in forza del quale èstata promossa, nei propri confronti, la conseguente proceduraespropriativa; dall’altro lato, nell’assumere che la nullitàevocata dagli odierni ricorrenti si fondi sulla «disciplinaconsumeristica», laddove tale nullità si fonda sulla diversa edistinta disciplina approntata dalla suddetta legge 287/1990,che, come noto, ha per oggetto non la “tutela dei consumatori”,ma la “tutela della concorrenza e del mercato”, le cui violazionipossono essere fatte valere da “chiunque vi abbia interesse” enon soltanto dai “consumatori”; difatti, proprio sulla basedell’art. 2 della cosiddetta legge antitrust, i ricorrentidenunziarono lo specifico pregiudizio subìto, conseguenteall’intesa anticoncorrenziale in materia di fideiussioni bancarie,CC 23.01.2026 Numero registro generale 3617/2024Ric. n. 3617/2024 Numero sezionale 281/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11862/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026come accertata dalla Banca d’Italia con il noto provvedimenton. 55/2005, vale a dire l’espropriazione delle rispettiveabitazioni di proprietà, da parte del creditore della societàgarantita, Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante il contratto (checostituiva la fonte del decreto ingiuntivo non opposto)contenesse la deroga al disposto di cui all’art. 1957 c.c. enonostante il creditore stesso, proprio in forza di tale deroga,avesse omesso di “agire e continuare con diligenza le proprieazioni” nei confronti del debitore principale entro il terminesemestrale di decadenza previsto da tale norma; evidenzianoche la decisione impugnata “mal si concilia con quanto statuitodalle Sezioni Unite di [OSCURATO:PERSONA].ma Corte con le sentenze n.41994/2021 e n. 9479/2023 ed, in particolare, con lecaratteristiche della nullità in discorso che le stesse SezioniUnite sono venute ad enucleare”; chiedono pertanto che siavalutata la possibilità e l’opportunità che la questione posta,ancora non affrontata, venga rimessa, quale questionenomofilattica di particolare importanza alle Sezioni Unite dellaCorte di cassazione;2. il motivo è inammissibile;2.1. con esso parte ricorrente, seppure formalmentedenunci la violazione di numerose norme sostanziali eprocessuali in ordine ai requisiti per far valere la nullità, anchein sede esecutiva, ex art. 2, l. n. 287/1990 delle clausolecontenute in un contratto di fideiussione, nella sostanza,richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, giàdefinitivamente accertati in sede di merito e una diversainterpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile insede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad essofunzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata algiudice del merito, cui compete non solo la valutazione delleNumero registro generale 3617/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 281/2026Ric. n. 3617/2024 Numero di raccolta generale 11862/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosiprove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, diquelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n.11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n.16499);2.2. contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti,con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Venezia hacorrettamente escluso che in capo ad essi ricorresse la qualificadi consumatori e che potessero avvalersi della tutelaconsumeristica unionale prevista dalla direttiva 93/13/CEE, inconformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, 14settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras);al riguardo e in via generale, il Giudice d’appello hapremesso che i rimedi processuali riconosciuti da questa Corte(Cass. 16/01/2020, n. 742) in conformità alla richiamatagiurisprudenza europea, consentono di travolgere la sostanzialeautorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo non opposto,ma soltanto nelle ipotesi di clausole abusive poste all’interno diun contratto stipulato tra un professionista e un consumatore,non potendo, viceversa, estendersi a qualsiasi distorsione dellaconcorrenza (Cass. Sez. U, 27/02/2023, n. 5868);nello specifico e con riferimento al contratto difideiussione de quo sottoscritto dagli odierni ricorrenti a favoredella s.a.s. di cui [OSCURATO:PERSONA] è stata sociaaccomandataria, la Corte d’appello ha accertato il collegamentodi entrambi con l’attività imprenditoriale svolta dalla medesimasocietà, desunto per la Baggione, dal fatto che era sociaaccomandataria della società garantita, che come tale era statadichiarata fallita in estensione al fallimento della società, e cherisultava titolare di una quota di partecipazione all’80% delcapitale sociale e desunto per il Pozzer, dal fatto che era socioNumero registro generale 3617/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 281/2026Ric. n. 3617/2024 Numero di raccolta generale 11862/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosiaccomandante, titolare di una quota di partecipazione del 20%,delegato ad operare sul conto corrente bancario all’origine delcredito azionato in via monitoria (in particolare, v. pag 9 dellasentenza impugnata);così argomentando, la corte d’appello si è posta in lineacon quanto da questa Corte chiarito, e cioè che nel contratto difideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione delladisciplina consumeristica devono essere valutati con riferimentoalle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale,potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capoal fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanziaper finalità estranee alla propria attività professionale (Cass.Sez. 3, 18/09/2025 n. 25612);ipotesi non ravvisabile nella specie;3. All’inammissibilità del motivo conseguel’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrential solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dàricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo13, se dovuto.Numero registro generale 3617/2024CC 23.01.2026 Numero sezionale 281/2026Ric. n. 3617/2024 Numero di raccolta generale 11862/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 23 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]