CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 19322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/04/1994;avverso la ordinanza del 23/01/2026 del Tribunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della ordinanza con rinvio per [OSCURATO:PERSONA],in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto nel suo interesse.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 23/01/2026, il Tribunale di Napoli rigettava leistanze di riesame proposte, per quel che qui rileva, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DelCore e [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli del 08/01/2026, applicativa della misuracautelare della custodia in carcere, e condannava i ricorrenti al pagamento dellespese della procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propone ricorso percassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi.2.1. Con il primo ed il secondo collegato motivo, il ricorrente deduce, ex art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e erroneaapplicazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 629 cod. pen., nonchécontraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per travisamento dellaprova in relazione all’episodio del 4 dicembre 2025 ed alle intercettazioniambientali del 3, 4 e 5 dicembre 2025.Al riguardo, deduce un primo travisamento laddove il Tribunale non haconsiderato che da alcuna conversazione si trae conferma che il [OSCURATO:PERSONA] abbiaeffettivamente procurato e portato al cospetto del [OSCURATO:PERSONA] il picchiatore (cheavrebbe dovuto ‘dare una lezione’ alla persona offesa).Un secondo travisamento sarebbe poi configurabile, a parere del ricorrente,con riferimento alle intercettazioni ambientali del 3, 4 e 5 dicembre 2025, da cuiil Tribunale avrebbe tratto, con motivazione contraddittoria, il quadro indiziario acarico del ricorrente: di contro, era emerso come il raid del 4 dicembre fosseindirizzato a soggetti diversi dalla persona offesa (i soggetti indicati come ‘questidue scemi’ nelle intercettazioni ambientali) e che nessuna spedizione punitivaera stata effettuata nei confronti della persona offesa nelle giornate del 19 e 20dicembre 2025.Osserva dunque come non risulterebbero condotte ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA] cheesorbitino da meri progetti ed assumano rilevanza quale tentativo punibile.Deduce conseguente violazione dell’art. 56 cod. pen., osservando comel’ordinanza non chiarisca le ragioni per cui gli atti preparatori compiuti dal DelCore (che in interrogatorio di garanzia ha chiarito esservi stata una merapromessa di reperire picchiatori, mai però reperiti) possano integrare il tentativopunibile.2.2. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 275, comma 3 e 3-bis, cod. proc.pen., nonché mancanza della motivazione in ordine agli elementi forniti dalladifesa con l’istanza di riesame (lo svolgimento di attività lavorativa dal 2003, larisalenza nel tempo dei precedenti penali, la residenza in altra provincia) al finedi ritenere le esigenze cautelari salvaguardabili con misure meno afflittive.3. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propongono ricorso percassazione anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori difiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b), c) e e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 629cod. pen., in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen., nonchémancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione conriferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.Al riguardo, rileva come gli indizi di colpevolezza siano attintiesclusivamente dalla conversazione registrata dalla persona offesa in occasionedella visita del 28 gennaio 2025, di cui l’ordinanza riporta solo uno stralcio etravisa il contenuto.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge conriferimento agli artt. 56, terzo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 192, 273e 292 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifestaillogicità della motivazione con riferimento alla condotta di desistenza delLubrano.Al riguardo, rileva come gli atti compiuti risultino del tutto irrilevanti rispettoalla successiva azione compiuta da altri ed all’evento conseguito da altri.3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento allasussistenza di gravi indizi in ordine alla aggravante dell’utilizzo del metodomafioso.Richiamando recenti pronunce di legittimità, rileva il ricorrente come lamotivazione del Tribunale sia solo apparente, laddove, in presenza di condotteposte in essere da soggetti condannati per associazione camorristica, non haindicato e motivato in ordine alla sussistenza di una condotta o minaccia cherichiamasse il collegamento dell’azione al gruppo mafioso (e ciò a maggiorragione trattandosi di pretesa che [OSCURATO:PERSONA] indicava come collegata aquestione di natura personale).3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 274, 275,comma 3, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifestaillogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari.3.5. Con p.e.c. del 18 aprile 2026, è stata trasmessa, da parte dell’avv. DeStavola, munito di procura speciale, rinuncia al ricorso, in cui si rappresenta lasopravvenuta carenza di interesse per intervenuta notifica del decreto di giudizioimmediato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa, si rileva che, in tema di impugnazioni avverso iprovvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio delgiudizio di riesame, resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ilricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sullefonti di prova e sulla relativa valutazione) onde sollecitare il giudice del riesamea fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione puòessere chiamata ad esprimersi.Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso chesottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possonotrovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancataosservanza del predetto onere (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 – 01;Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191962 – 01).2. Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, essendo proposto permotivi aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati.2.1. In particolare, il primo motivo risulta in parte aspecifico e in parte nonconsentito, in quanto appuntato su censure attinenti al merito che non hannoformato oggetto di specifica doglianza con l’istanza di riesame.Inoltre, sotto le vesti formali del travisamento della prova, si introduconocensure alla lettura del materiale indiziario ed alla interpretazione del datoconsegnato dalla attività captativa, che non possono avere accesso in sede dilegittimità.Il motivo si profila, poi, anche come privo della necessaria specificità nellamisura in cui non pone una critica argomentata alla motivazione della ordinanza,che dà conto, da un lato, che la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] non si è esauritanel mero impegno a procacciare un ‘picchiatore’, ma si è concretata nell’effettivoprocacciamento di almeno un soggetto (tale Tyson: vds. pag. 13 della ordinanzaimpugnata; vds. anche pagg. 35-38 della ordinanza genetica, che richiamaespressamente il contenuto della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cuialla intercettazione ambientale del 29 novembre) e, dall’altro, indica le ulterioriemergenze indicative della messa in esecuzione del progetto, con la acquisizionedi una foto della vittima al fine della corretta individuazione del destinatario dellaspedizione punitiva, e delle indicazioni del luogo ove si trova la gioielleria Delsoggetto destinatario (vds. anche pagg. 40-41 e 58 della ordinanza genetica, incui si dà atto del ragionamento probatorio, da cui risulta che il 4 dicembre 2025era stata effettuata la missione ricognitiva che riguardava il Bonucci, del quale DiGaetano aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] una foto, fornendogli altresì indicazioni sulluogo ove si trovava la gioielleria).Anche quanto al profilo di censura relativo ad un ‘secondo travisamento’, sitratta di motivo aspecifico ed eccentrico, che non si confronta con la motivazionedel provvedimento impugnato: invero, il Tribunale non ha affermato che il raiddel 4 dicembre 2025 fosse indirizzato alla vittima della estorsione, ma ha inveceritenuto, sulla base degli elementi acquisiti ed illustrati anche nella ordinanzagenetica (pagg. 38-43), che nella medesima data il [OSCURATO:PERSONA], insieme a DiGaetano, dovessero svolgere anche un sopralluogo presso la abitazione ed ilnegozio del Bonacci in funzione della spedizione punitiva programmata per il19/20 dicembre (vds. ancora pag. 13 della ordinanza impugnata).Si tratta, dunque, di motivazione compiuta, coerente e logica, con cui ilricorrente non si confronta, non evidenziando elementi, interni all’apparatoargomentativo, o esterni ad esso, in grado di scardinare il ragionamentoprobatorio operato.2.2. Quanto, poi, ai vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti conriferimento all’art. 56 cod. pen., si tratta di profili di censura aspecifici, che nonsi confrontano con l’apparato argomentativo della ordinanza impugnata, maanche non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.Invero, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione compiuta e logica, nonchépienamente aderente alle risultanze processuali ed in coerenza alla imputazioneprovvisoria di tentata estorsione in concorso, che le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] ai concorrenti integrino una azione criminale unitaria protrattasi nel tempo(vds. pagg. 7-10 della ordinanza impugnata, in cui si dà rilievo alla azionecoordinata e di continuo ‘pressing’ sulla persona offesa da parte degli indagati,per costringerla a cedere alle richieste di danaro).La decisione adottata è inoltre pienamente conforme alla previsionenormativa in materia di concorso di persone, in quanto non è dubitabile che, incostanza di esecuzione del reato, qualsivoglia aiuto fornito è punibile a titolo diconcorso, in quanto finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione dellacondotta criminosa (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 02).Il Tribunale ha dunque fatto corretta applicazione del principio secondo cuiintegra il concorso nel delitto di (tentata) estorsione, nella specie cd."progressiva", ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato daminacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire unapprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutteo in alcuna delle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione,assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, chesussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, in esito ad una valutazioneeffettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unicoobiettivo perseguito dai predetti in varia e diversa misura, sicché è sufficienteche ciascun soggetto agente abbia consapevolezza del contributo, ancheunilaterale, recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025 DelSole, Rv. 288495 – 01; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 –01).Come sopra esposto (e sebbene la questione non fosse stata sollecitata conl’istanza di riesame), il contributo prestato dal [OSCURATO:PERSONA] è risultato ricostruito, inmaniera conforme nella ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame,in modo immune da illogicità, nell’ambito della unitaria vicenda estorsiva, mentrela prospettazione difensiva, al fine di svalutare la pregnanza contenutistica deicontributi apportati, si limita ad opera una lettura parcellizzata degli episodi.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzioneed argomentazione difensiva.2.3. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] risulta aspecifico e comunquemanifestamente infondato.Al riguardo, si rammenta che la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante conriguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., determina lanecessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei periculalibertatis, si limiti ad apprezzare le ragioni della sua esclusione, sulla base dielementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativiin tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alleconcrete modalità del fatto e alla sua risalenza (Sez. 2, n. 24553 del22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01; Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, dep.2024, S., Rv. 285879 – 01).Anche in tema di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, è statoprecisato che la presunzione operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. inlegge n. 203 del 1991 (oggi ex art. 416-bis.1 cod. pen.), può essere superatasoltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specificidai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altremisure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236 – 01).Nella specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suindicati princìpi,rilevando l’operatività della duplice presunzione e dando atto della insussistenzadi elementi, emergenti dagli atti o prospettati dalla parte, idonei ad una diversavalutazione; a tal fine ha considerato anche la estrema gravità dei fatti e lapersonalità dell’indagato, non solo pluripregiudicato, ma anche connotato danotevole ed attuale caratura criminale, per come risultante da quelleintercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che avrebbe sparato all’indirizzo delleforze dell’ordine intervenute se solo avesse avuto con sé la sua pistola (vds. pag.15 della ordinanza impugnata).2.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma, infavore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi, sistima di determinare in euro tremila.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, essendointervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore, munito di procura speciale.Alla pronuncia deve conseguire la condanna ai sensi dell’art. 616 cod. pen.Invero, non è stata allegata, alla base della rappresentata sopravvenutacarenza di interesse alla trattazione del ricorso, una causa non imputabile alricorrente, tale non essendo la notifica del decreto di giudizio immediato chepreclude il riesame dei gravi indizi di colpevolezza ma non la valutazione sullaricorrenza delle esigenze cautelari, né essendo state illustrate dal ricorrente leragioni del venir meno dell’interesse al ricorso.Deve essere, dunque, disposta la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che si stimadi determinare in euro tremila in ragione della causa di inammissibilità, in favoredella Cassa per le ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente