CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; è presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, illustrati i motivi del ricorso, ha insistito per raccoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro, con la quale BATTISODO Andrea era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2 -bis e 2 -sexies codice strada (tasso pari a 1,91 g/I, in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al protocollo dell'accertamento eseguito dai sanitari sull'imputato, rispetto al quale assume che sarebbe stato espletato su richiesta della PG, con conseguente nullità per violazione del disposto di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., tenuto conto della prassi comune ai casi del tipo di quello all'esame, nei quali la PG richiede verbalmente al personale sanitario di procedere al prelievo ematico, ma anche della circostanza che i Carabinieri si erano recati al nosocomio presso il quale il BATTISODO era stato condotto per conferire con costui, essendo stati dunque presenti in loco per "anticipare" a voce la richiesta successivamente formalizzata. Sotto altro profilo, la difesa ritiene che l'avviso debba essere dato anche in caso di prelievo effettuato nell'ambito dei controlli sanitari. Con un secondo motivo, ha dedotto la errata applicazione della norma di cui all'art. 62 bis, cod. pen., e vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali rileva che la giustificazione data dalla Corte territoriale sarebbe illogica, atteso che l'assenza di altri veicoli coinvolti sarebbe circostanza da valutare favorevolmente e non contro l'imputato, come ha fatto la Corte territoriale. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ricostruito gli accadimenti sulla scorta di quanto emerso nel processo, affermando che la richiesta da parte dell'organo di PG di procedere a esami finalizzati alla verifica del tasso di contrazione alcolica nel sangue dell'imputato era stata successiva all'espletamento del prelievo da parte dei sanitari, eseguito nell'ambito di un protocollo medico. In difetto di elementi di segno contrario, infatti, doveva ritenersi che la PG fosse venuta a conoscenza del prelievo solo in un momento successivo, il che non aveva reso necessario procedere con l'avvertimento di cui all'art.114, disp. att., cod. proc. pen. Inoltre, non erano emersi elementi per poter affermare che i Carabinieri avessero formulato una sorta di richiesta informale di procedere a quell'indagine o che i medici non avessero ritenuto necessario procedere al prelievo a fini terapeutici. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, rilevato che lo stesso era stato ancorato dal primo giudice ai minimi edittali, ha ritenuto non concedibili le circostanze generiche, alla stregua delle modalità dell'azione e delle lesioni riportate dall'imputato, senza il coinvolgimento di altri veicoli. 3. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente, senza contestare gli elementi fattuali emersi nel processo, si è limitato a formulare un ragionamento ipotetico, fondato a sua volta su una non meglio definita prassi per la quale la polizia giudiziaria sarebbe solita chiedere informalmente ai medici, nel caso previsto dall'art. 186, comma 5, codice strada, di procedere al prelievo ematico per verificare il tasso di concentrazione alcolica nel sangue della persona indagata, così prospettando in questa sede una ricostruzione alternativa del fatto, tuttavia non consentita in sede di legittimità. Né emerge o è stato dedotto che il prelievo disposto dai sanitari prima della richiesta della polizia giudiziaria fosse inteso all'espletamento di esami diagnostici tra i quali non figurava l'accertamento della concentrazione di alcol nel sangue, cosicché sotto tale specifico profilo, il ricorso non è neppure autosufficiente. Sul punto, infatti, già da tempo e con orientamento che può dirsi consolidato, la giurisprudenza di questa Sezione ha precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada (sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935) per finalità di ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato (sez. 4, n. 6514 del 18/1/2018, Tognini, Rv. 272225; n. 49731 del 5/9/2018, C., Rv. 274039, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in cui l'indagato era stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso a seguito di incidente stradale, ed era stato sottoposto ai necessari accertamenti terapeutici e la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della corte d'appello che aveva considerato utilizzabile l'accertamento del tasso alcolemico compiuto in tale contesto, senza che fosse stato dato l'avviso, ritenendo che la separata richiesta da parte della polizia giudiziaria, nel frattempo recatasi presso il nosocomio, non rendesse il compiuto accertamento clinico mera esecuzione di tale richiesta).4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Tenuto conto della ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/0/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). Nella specie, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che l'hanno indotta a negare il beneficio invocato, rinviando alle modalità dell'azione (descritta poco prima, dando conto del fatto che l'imputato aveva perso il controllo del mezzo, sbandando e collidendo con cartelli stradali e, infine, cadendo a terra, all'altezza di un incrocio con rotatoria e, quindi, nel mezzo di uno snodo stradale particolarmente pericoloso per gli utenti della strada e per la loro incolumità, senza che rilevasse la circostanza che nella specie non si fosse realizzato alcun danno a terzi) e alla circostanza che tutto ciò era avvenuto senza che fossero coinvolti altri veicoli. Non vi è alcuna manifesta illogicità in tale ragionamento, atteso che la gravità dell'azione è stata apprezzata in difetto dell'interferenza di altri veicoli e valutata, dunque, alla stregua dell'altissimo potenziale di pericolo espresso. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 28 giugno 2022. Il Consigliere