CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 15673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, Collegio per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/10/2021i1 Tribunale di Catanzaro, Collegio per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 30/09/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Fantasia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato dal giudice di prime cure, avrebbe valorizzato elementi di valenza tutt'altro che univoca, quali il possesso, da parte dell'indagato, di una cospicua somma di danaro - ritenuta collegabile allo stupefacente occultato all'interno della vettura a bordo della quale lo stesso viaggiava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] - e l'atteggiamento ostruzionistico tenuto, sul luogo del controllo, da sua moglie, valutando implausibile la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa con argomentazioni all'evidenza illogiche. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari correlate e di ritenuta inadeguatezza di misure meno afflittive di quella carceraria. Assume al riguardo che i giudici della cautela avrebbero affermato la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione, di cui, peraltro, non risulterebbe argomentata l'attualità, in base alla mera gravità del reato in contestazione, senza tener conto della condotta di fatto tenuta dall'indagato e non avrebbero esplicitato le ragioni per le quali valutavano inadeguati al contenimento delle indicate esigenze preventive presidi diversi da quello massimamente afflittivo. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Con dichiarazione del 14/02/2022, trasmessa a mezzo P.E.C., il difensore di fiducia del predetto, munito all'uopo della prescritta procura speciale, ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto è intervenuta medio tempore la sostituzione della misura custodiale intramuraria con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Orbene, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, al quale la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa. È inoltre negozio formale, che, in quanto tale, non ammette equipollenti e che deve essere compiuto con le forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., onde garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione da parte degli organi competenti. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati ex lege, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata sottoscritta dal difensore di fiducia dell'imputato, munito di procura speciale ed è stata dallo stesso ritualmente trasmessa a mezzo P.E.C. Alla luce di tali circostanze, deve, pertanto, farsi luogo alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, stante l'assenza di una sua sostanziale soccombenza (in tal senso Sez. U., n. 7 de125/07/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166-01, Sez. U.,n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv.228168-01 e, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 0