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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43981/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAc&o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANIA, con sentenza del 6/5/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625, 628 e 582 e 585 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile.

Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto il giudice, al di là dell'accordo delle parti avrebbe dovuto escludere l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e disapplicare la recidiva.

Le doglianze, formulata peraltro in termini astratti e generici, non sono previste quali motivi di ricorso.

Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b.

"al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c.

"all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d.

"all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] MI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A D C.I;NCELLERIA P" o [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAc&o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANIA, con sentenza del 6/5/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625, 628 e 582 e 585 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto il giudice, al di là dell'accordo delle parti avrebbe dovuto escludere l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e disapplicare la recidiva. Le doglianze, formulata peraltro in termini astratti e generici, non sono previste quali motivi di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] MI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A D C.I;NCELLERIA P" o [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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