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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33443/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'att. 217, comma 2, legge fall.; considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione degli artt. 217, comma 2, legge fall. e 49, comma 2, cod. pen. nonché il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto: in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (cfr. Sez. 5 - , n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01); inoltre, la bancarotta semplice documentale è un «reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio Q7per le ragioni creditorie» (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01); esso, «mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi.

Pertanto, la fattispecie incriminatrice - consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.) - integra un reato di mera condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori» (Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407 - 01); e «l'offensività della condotta [...] è stata dal legislatore ricollegata non già ad una concreta idoneità della omessa tenuta delle scritture contabili ad arrecare pregiudizio ai creditori, bensì al potenziale rischio che la mancanza delle scritture e degli elementi contabili prescritti per legge arreca alla esatta conoscenza della consistenza patrimoniale sulla quale i creditori possono soddisfarsi, a prescindere da qualsiasi profilo di effettiva realizzazione di tale rischio o pericolo» (Sez. 5, n. 20514/2019, cit.); considerato che il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la decisione impugnata ha disatteso il gravame escludendo in maniera congrua e conforme al diritto la particolare tenuità del fatto alla luce della grave negligenza dell'imputato (art. 133, comma 1, n. 2), cod. pen.), evidenziando non solo l'elevato grado di pericolo determinato dalla sua condotta ma anzi il concreto ostacolo alla ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari (in presenza di una patente discrasia tra finanziamenti ricevuti e investimenti riscontri); considerato che il terzo motivo - che assume la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), non solo richiamando l'elevato grado della colpa dell'imputato ma anche i concreti ma anche dando conto del fatto che la sua condotta abbia attinto interessi patrimoniali di più società e, dunque, di grande momento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento 2delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 1 4 ET 20,26 r FJ-1\11' f 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'att. 217, comma 2, legge fall.; considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione degli artt. 217, comma 2, legge fall. e 49, comma 2, cod. pen. nonché il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto: in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (cfr. Sez. 5 - , n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01); inoltre, la bancarotta semplice documentale è un «reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio Q7per le ragioni creditorie» (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01); esso, «mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. Pertanto, la fattispecie incriminatrice - consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.) - integra un reato di mera condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori» (Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407 - 01); e «l'offensività della condotta [...] è stata dal legislatore ricollegata non già ad una concreta idoneità della omessa tenuta delle scritture contabili ad arrecare pregiudizio ai creditori, bensì al potenziale rischio che la mancanza delle scritture e degli elementi contabili prescritti per legge arreca alla esatta conoscenza della consistenza patrimoniale sulla quale i creditori possono soddisfarsi, a prescindere da qualsiasi profilo di effettiva realizzazione di tale rischio o pericolo» (Sez. 5, n. 20514/2019, cit.); considerato che il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la decisione impugnata ha disatteso il gravame escludendo in maniera congrua e conforme al diritto la particolare tenuità del fatto alla luce della grave negligenza dell'imputato (art. 133, comma 1, n. 2), cod. pen.), evidenziando non solo l'elevato grado di pericolo determinato dalla sua condotta ma anzi il concreto ostacolo alla ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari (in presenza di una patente discrasia tra finanziamenti ricevuti e investimenti riscontri); considerato che il terzo motivo - che assume la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), non solo richiamando l'elevato grado della colpa dell'imputato ma anche i concreti ma anche dando conto del fatto che la sua condotta abbia attinto interessi patrimoniali di più società e, dunque, di grande momento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento 2delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 1 4 ET 20,26 r FJ-1\11' f 3
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