CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Lecco, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 27ottobre 2025, ha accolto la richiesta dell’Ufficio della Procura e ha disposto la revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso a XXXXXXXXXXXXXXXXcon la sentenza emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale dei Minorenni diMilano il 4 dicembre 2019, irrevocabile il 6 aprile 2021, e con la sentenza pronunciata dalGiudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Savona il 2 dicembre 2020, irrevocabile il24 gennaio 2021.2. Nello specifico il giudice dell’esecuzione:-ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la prima sentenzain quanto, nel periodo di sospensione del quinquennio, XXXXXXXX è stato condannato perreati anteriormente commessi (20 febbraio 2021, sentenza del 9 gennaio 2023, divenutairrevocabile il 21 novembre 2023) a una pena che, cumulata con quella precedente sospesa,supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., pure quelli stabiliti per soggetti minorenni;-ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la secondasentenza sulla base del presupposto che il condannato ha riportato successivamente,sempre nel periodo di sospensione, una condanna per un delitto anteriormente commesso (il25 novembre, oggetto della sentenza del 25 marzo 2022, irrevocabile il 22 aprile 2024) auna pena che cumulata con quella precedente sospesa supera i limiti stabili dall’art. 163 cod.pen., pure quelli stabiliti per i soggetti minorenni.3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 163cod. pen. In un unico motivo di ricorso la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione nonavrebbe considerato che la decisione in ordine alla revoca della sospensione condizionaledella pena relativa alla prima sentenza era subordinata alla valutazione circa la possibilità diapplicare la disciplina della continuazione, che avrebbe dovuto essere valutatafavorevolmente in virtù della personalità e della minore età del ricorrente.4. In data 20 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 163 cod. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzionenon avrebbe considerato che tra i fatti oggetto delle sentenze avrebbe potuto esserericonosciuto il vincolo della continuazione e che, comunque, il giudice non avrebbe tenutoconto la natura dei reati commessi e la personalità del ricorrente.Le doglianze, peraltro formulate in termini generici, sono manifestamente infondate.Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca della sospensionecondizionale della pena in quanto il ricorrente, nel periodo di sospensione, ha riportato lacondanna per delitti anteriormente commessi e la pena, cumulata con quella precedentesospesa, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., anche quelli previsti per i minorenni (Sez.1, n. 5155 del 05/12/2025, dep. 2026, Cavaliere, Rv. 289455 – 01; Sez. 1, n. 2329 del10/11/2020, dep. 2021, Stancati, Rv. 280222 – 01).Tale ipotesi di revoca opera di diritto per cui il giudice ha il dovere di procedere e ladecisione sul punto, una volta individuati correttamente i presupposti, ha natura meramentedichiarativa in quanto riguarda effetti che si producono "ope legis" e presuppongono nonun'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venirmeno delle preesistenti condizioni legittimanti (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv.277570 - 01).Sotto tale profilo, pertanto, l’affermazione contenuta nel ricorso per cui la revoca nonavrebbe potuto essere disposta in quanto sarebbe stata subordinata al riconoscimento diuna non meglio specificata continuazione tra i fatti oggetto dei reati risulta inconferente, cosìcome sono da ritenersi prive di qualsivoglia rilievo le ulteriori e diverse considerazioniformulate nell’atto quanto agli effetti negativi che la revoca del beneficio avrebbe sulpercorso rieducativo intrapreso dal ricorrente.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.