CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 37287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. L0770 j R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e SOLE Carmela, nella qualità di liquidatrici della CERPEL s.r.I., già in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese il 12/03/2014, rappresentate e difese, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA]°, n. 89/A, presso lo studio legale del predetto difensore; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;— intimata — avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 1421/22, depositata in data 18/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Le ricorrenti propongono ricorso, cui non replica l'intimata, per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte, decidendo su analoga istanza diretta ad ottenere la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 5605/21 depositata in data 02/03/2021, per essere stato omesso il provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore delle ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto espressa istanza. Le ricorrenti chiedono che l'ordinanza in epigrafe indicata (n. 1421/22) là dove è stata disposta la correzione del «dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020» anziché dell'ordinanza n. 5605/21, depositata in data 02/03/2021. Il ricorso va accolto. Invero, ancorché nell'intestazione dell'ordinanza n. 1421/22 si era dato atto, correttamente, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato proposto «avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 5605/21, depositata in data 02/03/2021», nel dispositivo questa Corte incorreva nell'ulteriore errore di indicare quale provvedimento da correggere «[...]l'ordinanza di questa Corte n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020».Trattandosi, all'evidenza, di errore materiale, il ricorso in esame va accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata (n. 1421/22) sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, sostituendo la parte in cui è scritto «n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020», con «n. 5605/21, depositata in data 02/03/2021». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 1421/22, depositata in data 18/01/2022, sia corretto sostituendo la parte in cui è scritto «n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020», con «n. 5605/21, depositata in data 02/03/2021». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordin