CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 novembre 1992
Cassazione n. 04349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1992 avverso l'ordinanza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — letteentite( le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] v e /4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano ha respinto la domanda di restituzione in termini ai fini della presentazione dell'istanza di rescissione della sentenza del Tribunale di Como del 22/12/20, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 19/05/22, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:olas Marcello ed ha dichiarato inammissibile per tardività l'anzidetta istanza di rescissione. 2. Deduce violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell provvedimento impugnato, lamentando che la Corte territoriale abbia aprioristicamente ritenuto, ignorando le risultanze documentali offerte, che i fascicoli di causa fossero immediatamente disponibili al difensore almeno presso la cancelleria della Corte di appello di Milano. Ma così non è stato, attese le difficoltà, da parte delle cancellerie (del Tribunale di Como e della Corte di appello di Milano) di reperimento dei fascicoli. Inoltre, il provvedimento di carcerazione veniva eseguito in data 24 dicembre 2022, ciò che determinava, almeno sino al 9 gennaio 2023, ulteriore difficoltà di accesso alle cancellerie per via delle festività natalizie. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e non autosufficiente. 2. Quanto al primo profilo di inammissibilità, le doglianze„ riproposte in questa sede, si appalesano generiche, attesa la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Nel caso di specie, quanto all'istanza di restituzione in termini, volta a superare la tardività della presentazione della domanda di rescissione del giudicato, la Corte territoriale ha correttamente affermato l'insussistenza di ragioni giustificative per l'accoglimento della stessa, poiché il condannato risulta aver avuto conoscenza della pronuncila a suo carico con la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione relativo alla medesima sentenza, notifica effettuata dai Carabinieri di Azzate in data 24/12/22. Conseguendone, a detta dell'ordinanza impugnata, che già da tale notifica il condannato era in grado di nominare un difensore che potesse acquisire copia degli atti processuali e della sentenza. Ha, pertanto, rilevato la tardività della presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato - inviata dal difensore il 27/02/23 e pervenuta in cancelleria il 28/02/23 -, presentata oltre il termine previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. (trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza di cui si chiede la rescissione del giudicato). Né il ricorrente ha provveduto ad adempiere all'onere di allegazione di documentazione che in qualche modo attestasse le richieste dallo stesso rivolte alla cancelleria della Corte di appello di Milano per il reperimento dei fascicoli richiesti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2023 I