Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12286/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena inflitta per violazione della legge sugli stupefacenti, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania, ha rigettato le sue istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, e deduce due motivi di ricorso; considerato che con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza, che avrebbe trascurato di valorizzare adeguatamente la partecipazione al trattamento (i rilievi disciplinari di cui è menzione nel provvedimento si sono conclusi con meri richiami verbali) e lo svolgimento di attività lavorativa in carcere, elementi questi che avrebbero dovuto rivestire - in tesi - ben diverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell'ammissione a misure alternative che non presuppongono la totale assenza di pericolosità sociale, ma postulano l'avvio del processo di rieducazione; considerato altresì che con il secondo motivo si evidenzia la mancata valorizzazione della attestata disponibilità dell'associazione "Cuore che vede" ad accogliere l'istante per lo svolgimento di attività di volontariato, nonché della moglie di Dalfone a occuparsi del coniuge nel caso di concessione della misura alternativa; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato; ritenuto che nell'alveo di tali principi si è mosso il Tribunale di sorveglianza che ha espressamente preso in esame tutte le informazioni, valorizzando negativamente sia la presenza di condanne (per i reati di rapina e lesioni) successive a quella in esecuzione, sia i plurimi rapporti disciplinari a suo carico, dai quali ha fatto discendere - con motivazione esente da profili di illogicità e, come tale, insindacabile in questa sede - un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso; ritenuto che l'ordinanza impugnata, pur concisa nella motivazione, resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro- valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena inflitta per violazione della legge sugli stupefacenti, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania, ha rigettato le sue istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, e deduce due motivi di ricorso; considerato che con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza, che avrebbe trascurato di valorizzare adeguatamente la partecipazione al trattamento (i rilievi disciplinari di cui è menzione nel provvedimento si sono conclusi con meri richiami verbali) e lo svolgimento di attività lavorativa in carcere, elementi questi che avrebbero dovuto rivestire - in tesi - ben diverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell'ammissione a misure alternative che non presuppongono la totale assenza di pericolosità sociale, ma postulano l'avvio del processo di rieducazione; considerato altresì che con il secondo motivo si evidenzia la mancata valorizzazione della attestata disponibilità dell'associazione "Cuore che vede" ad accogliere l'istante per lo svolgimento di attività di volontariato, nonché della moglie di Dalfone a occuparsi del coniuge nel caso di concessione della misura alternativa; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato; ritenuto che nell'alveo di tali principi si è mosso il Tribunale di sorveglianza che ha espressamente preso in esame tutte le informazioni, valorizzando negativamente sia la presenza di condanne (per i reati di rapina e lesioni) successive a quella in esecuzione, sia i plurimi rapporti disciplinari a suo carico, dai quali ha fatto discendere - con motivazione esente da profili di illogicità e, come tale, insindacabile in questa sede - un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso; ritenuto che l'ordinanza impugnata, pur concisa nella motivazione, resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro- valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 12286/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris