CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 1990
Cassazione n. 43685/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il 19/06/1990, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso l'ordinanza n. 1437/2019 del 14/04/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'ordine di formulare l'imputazione a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. e trasmissione degli atti alla Procura di Pordenone per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/04/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha provveduto sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nel procedimento iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata respingendo la richiesta nei confronti dell'indagato, ordinando nel contempo al pubblico ministero di formulare l'imputazione in termini peraltro alternativi, ovvero per il delitto di cui all'art. 640 cpv. cod. pen. o per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone deducendo la abnormità del provvedimento: ripercorre i termini del provvedimento impugnato in cui il giudice, disattendendo la argomentazione proposta a sostegno della richiesta di archiviazione, ha ritenuto che l'indagato avrebbe potuto ritenersi concorrente nel delitto di truffa per il fatto di aver messo la carta di pagamento a sé intestata a disposizione dell'autore materiale della condotta tipica ovvero, in alternativa, responsabile del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. a suo dire configurabile anche nei confronti del titolare della carta che ne abbia fatto un uso "indebito"; segnala che il provvedimento impugnato non indica una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto ma un fatto naturalisticamente diverso che avrebbe imposto al giudice per le indagini preliminari di provvedere sulla richiesta di archiviazione e, semmai, ordinare la iscrizione dell'indagato per il fatto diverso da quello per il quale era intervenuta la richiesta; con conseguente abnormità dell'ordine di imputazione coatta relativamente ad una ipotesi di reato per la quale l'indagato non era stato iscritto. 3. Il Procuratore generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno ribadito che l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Dal tenore, anche letterale, dell'ordinanza risulta evidente come il giudice per le indagini preliminari abbia ipotizzato alternativamente entrambi i reati nella forma concorsuale, pur non avendo indicato nel dispositivo l'art. 110 cod. pen., cosicché non sussiste il secondo profilo di abnormità denunciato dal ricorrente, peraltro inerente ad una questione di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità. 3. L'ordinanza impugnata, invece, è abnorme avuto riguardo al primo aspetto. Come si è visto, il giudice per le indagini preliminari, nel formulare l'imputazione alternativa, ha chiaramente ipotizzato non una eventuale diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, ma due distinte condotte tenute dall'indagato, in un caso consapevole della operazione delittuosa posta in essere dal venditore (ritenuto una diversa persona), nell'altro ignaro della truffa e consenziente soltanto al versamento del prezzo sulla propria carta prepagata. Va allora ricordato che le Sezioni unite hanno statuito che «è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza» (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786). Ha osservato la Suprema Corte che «le disposizioni dell'art. 409 cod. proc. pen., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa». Risulta così «abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avviso ex art. 409 cod.proc. pen., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente disco very delle risultanze delle indagini». Questi principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 6, n. 53181 del 29/11/2016, Faiola, Rv. 268490; Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, Sirago, Rv. 261645) e, da ultimo, dalle stesse Sezioni unite, che hanno riconosciuto anche alla persona sottoposta ad indagini la possibilità di ricorrere per cassazione, stante l'abnormità dell'atto, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). Il principio è applicabile anche nel caso di imputazione coatta formulata in modo alternativo, in quanto uno dei possibili dicta giudiziali ha comunque ad oggetto un'ipotesi delittuosa del tutto nuova e diversa da quella originaria (da ultimo, Sez 2, n. 16779 del 20/04/2021, Schisano, Rv. 281130; Sez. 2, n. 18651 del 20/04/2021, Morello, non mass.). 4. Pertanto, l'ordinanza con la quale è stata disposta l'imputazione coatta alternativa, con indicazione anche di un reato per il quale non vi era stata iscrizione nel registro degli indagati, deve essere annullata in parte qua, con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente all'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso. Così deciso in Ro