CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1990
Cassazione n. 38749/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1990 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 15/07/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa, per avere posto in vendita su un sito internet quattro telefoni cellulari che, dopo aver ricevuto la somma concordata con l'acquirente, non aveva consegnato. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che non sussistevano artifici e raggiri, posto che la trattativa era intercorsa mezzo mail con una persona fisica individuabile con i dati del ricorrente, e su quella mail erano pervenute le indicazioni circa le modalità di pagamento. 1.2 II difensore lamenta inoltre che le attenuanti generiche erano state concesse equivalenti rispetto alle contestata aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod.pen., applicata automaticamente senza alcuna considerazione in ordine alle modalità concrete del fatto e senza alcuna indagine sulla condotta della persona offesa, che voleva acquistare online un prodotto a 120 euro, quando il prezzo di mercato era di 400 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 1.2 Infatti, ai sensi degli artt. 585 lett. C) e 544 comma 3 cod.proc.pen., il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione della sentenza scadeva in data 29 ottobre 2020, mentre il ricorso per cassazione è stato depositato soltanto in data 26 novembre 2020. 1.1 Può essere comunque ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui "integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto. (Sez. 2, Sentenza n. 51551 del 04/12/2019, PG/Rocco, Rv. 278231 - 01); il caso trattato riguardava una fattispecie identica a quella trattata dalla Corte di appello di Genova, nel quale l'imputato non aveva la disponibilità del bene promesso in vendita. La Corte di appello ha anche evidenziato, quanto alla sussistenza degli artifici e raggiri, che l'imputato non solo non aveva spedito la merce dopo aver ricevuto il pagamento della stessa, ma che si era reso irreperibile non rispondendo al numero telefonico fornito all'acquirente. Sempre questa Corte (sentenza n.45115 del 2019) ha chiarito che la vendita on line è fondata sull'affidamento del compratore nella offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet. Ne deriva che il venditore non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l'indicazione delle caratteristiche, le qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore. Proprio tale particolare caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero, senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo. Tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l'assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la spedizione, rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa tale doloso comportamento. E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell'annuncio unito alle descrizione del bene, nella indicazione di un conveniente prezzo di vendita che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell'acquirente ed a trarre in inganno il medesimo. 1.2 Quanto alla eccezione relativ alla aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod.pen., la stessa p e inammissibile non essere stata proposta in appello; è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensor