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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1989

Cassazione n. 39410/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02AMP9P) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1989 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 20 aprile 2024, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 337, 582, 585, 576, n. 1, 61, nn. 2 e 5-bis, 614, primo e quarto comma, 495, 707, 99, quarto comma, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di violazione di domicilio per mancanza di querela e ha, quindi, rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione è manifestamente infondato avendo la Corte dato atto dei presupposti fattuali che hanno condotto gli agenti a ritenere necessario procedere ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 339-bis, cod. pen., è indeducibile, in quanto poggia su una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dai giudici di merito e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

Invero, la censura si risolve in un'inammissibile rilettura alternativa delle fonti probatorie, non dovendo questa Corte stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare l'esistenza, la logicità e la coerenza delle argomentazioni offerte; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02AMP9P) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1989 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 20 aprile 2024, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 337, 582, 585, 576, n. 1, 61, nn. 2 e 5-bis, 614, primo e quarto comma, 495, 707, 99, quarto comma, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di violazione di domicilio per mancanza di querela e ha, quindi, rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione è manifestamente infondato avendo la Corte dato atto dei presupposti fattuali che hanno condotto gli agenti a ritenere necessario procedere ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 339-bis, cod. pen., è indeducibile, in quanto poggia su una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dai giudici di merito e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Invero, la censura si risolve in un'inammissibile rilettura alternativa delle fonti probatorie, non dovendo questa Corte stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare l'esistenza, la logicità e la coerenza delle argomentazioni offerte; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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