CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 02002/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di PORDENONE_ idato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone con la quale, su richiesta dell'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. e consenso del pubblico ministero, è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre vizi del trattamento sanzionatorio solo in punto di illegalità della pena, da escludersi nel caso di specie. Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione del vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, nella denuncia di errori valutativi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi esten