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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 33121/2026

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o e le conclusioni del difensore che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Caltanissetta,decidendo a seguito di (secondo) annullamento con rinvio disposto con sentenzadi questa Corte (Sez. 5, n. 2069 del 22/10/2025, dep. il 19/01/2026), hanuovamente confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura dellacustodia cautelare in carcere applicata a XXXXXXXXXXXXXXXXXX con quelladegli arresti domiciliari, pronunciato dal Tribunale di Gela, in composizionecollegiale, con provvedimento del 16 ottobre 2024, presentata dal suo difensoredi fiducia ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e fondata sulla dedottaincompatibilità delle sue condizioni di salute.1.1.

La Cassazione nell’accogliere, da ultimo, il ricorso della difesa, presodispositivo CPAP (“[OSCURATO:PERSONA], cioè pressione positivacontinua delle vie aeree) necessario al fine di poter consentire un’adeguata tuteladel diritto alla salute di XXXXXXXXXX in ambito carcerario, aveva censurato ladecisione del Tribunale per non essersi confrontato con questo rilevante eincontestato elemento di fatto, essendosi limitato a valutare la compatibilità inastratto delle condizioni di salute dell’imputato in custodia, senza però tenereconto nelle misure in concreto adottate nei suoi riguardi nella singola strutturapenitenziaria presso la quale è in esecuzione la misura cautelare in atto,specificando che detta struttura, per poter essere ritenuta adeguata, deve esseredotata di tale presidio medico prima dell’ingresso in carcere del soggetto affettodalle patologie allegate.1.2.

Il Tribunale cautelare, prima di assumere la nuova decisione di rigetto:- all’udienza camerale del 17 febbraio 2026, all’esito dell’interlocuzione coldifensore dell’imputato (il quale rappresentava che nelle more aveva richiesto alsanitario del carcere di poter introdurre nell’Istituto il dispositivo in questione;che le condizioni di salute del XXXXXXXXXX si erano aggravate e che nonseguiva alcuna terapia per la patologia polmonare), a scioglimento della riservaassunta, depositava ordinanza con la quale chiedeva:1) alla direzione sanitaria della Casa circondariale di Ancona una relazioneaggiornata sulle condizioni di salute del prevenuto in particolare sulla patologiapolmonare (BPCO) in terapia broncodilataroria, sulla sottoposizione amonitoraggio clinico e sulla disponibilità e uso del dispositivo CPAP comeraccomandato dal perito e sulla possibilità di utilizzarlo in carcere; chiedeva,inoltre, chiarimenti sull’inoltro della domanda di fornitura all’ASL, sui tempinecessari per garantire la materiale disponibilità dello stesso;2) al DAP se vi fossero istituti penitenziari già dotati di CPAP o che potesseroottenerlo in tempi brevi;- fuori udienza, in data 3 marzo 2026, acquisite le note del DAP del 24febbraio 2026 (ove si dà atto che non esistono istituti già dotati di dispositivoCPAP per la popolazione detenuta ma che lo stesso può essere prescritto econsegnato a ogni detenuto) e dell’Ast di Ancona del 18 febbraio 2026 (ove siprecisa che il dispositivo medico in questione viene ottenuto mediante acquistodel paziente o viene fornito dall’Ast a seguito di aggravamento di invaliditàriconosciuto per patologia), emetteva ulteriore ordinanza in cui chiedeva alladirezione della Casa circondariale di Ancona, a prescindere dalla questionerelativa all’iter per il riconoscimento dell’invalidità, se il detenuto sia in possessodi prescrizione medica per la fornitura di dispositivo CPAP, se lo stesso ne abbiafatto richiesta, se è stato dato avviso all’iter per l’acquisto del dispositivo e itempi della procedura.All’udienza di rinvio del 10 marzo 2026, il Tribunale, dava atto delpervenimento delle note del DAP e dell’AST di Ancona ed assumeva ledichiarazioni del detenuto presente in videocollegamento; all’esito, assumeva ladecisione con ordinanza di rigetto pronunciata in pari data, con riserva di motividepositati il 1 aprile 2026.2.

Avverso l’ordinanza in preambolo, propone ricorso per cassazione, tramitedifensore abilitato, affidato ad unico motivo promiscuo in cui deduce violazione dilegge in riferimento agli artt. 275, 286-bis, comma 3, 299, comma 4-ter, cod.proc. pen. e correlato vizio di motivazione.Si denuncia la lacunosità motivazionale per non avere il Tribunaleadeguatamente risposto alle doglianze poste dalla difesa: si insiste sul diritto allasalute del detenuto da garantire attraverso la dotazione del dispositivo C-PAP, dicui deve farsi carico l’unità operativa di sanità penitenziaria trasmettendolaall’Asl di competenza che, a sua volta, dovrà autorizzare la fornitura da parte diditta specializzata cui il direttore del carcere dovrà dare accesso per montarel’apparecchio nella cella del detenuto.Si prospetta che il detenuto non ha un medico di riferimento, neppure ilsanitario del carcere e che non ha la disponibilità economica per comprarlo néper pagare uno specialista.Si contesta l’argomento del Tribunale che ha rigettato l’appello affermandoche il ricorrente si è rifiutato di procedere ad una delle due alternative allo stessoproposte.Si lamenta l’ipoteticità e l’astrattezza delle considerazioni del Tribunale circala possibilità che il ricorrente possa usufruire del dispositivo CPAP.3.

Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale NicolaLettieri, con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

Con istanza tempestivamente depositata, la difesa ha chiesto latrattazione orale del ricorso.All’odierna udienza, all’esito della discussione delle parti presenti, questehanno concluso nel senso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito enunciate.2.

Il Tribunale del riesame, chiamato a decidere – a seguitodell’annullamento con rinvio della precedente ordinanza del 12/06/2025 dispostoda questa Corte (Sez. 5, con sent. n. 2069 del 22/10/2025, dep. il 19/01/2026)– sull’appello avverso l’ordinanza con cui, in data 16 ottobre 2024, il Tribunale diGela aveva rigettato la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione dellamisura massimamente afflittiva, con reiterate ordinanze istruttorie inoltrate alDAP, alla Casa circondariale di Ancona (cfr. supra §

1.1. del “ritenuto in fatto”),ha espletato tutti gli accertamenti possibili per verificare, in concreto, inottemperanza al dictum rescindente, la possibilità di effettuare nei confronti deldetenuto (affetto da BPCO in terapia broncodilatatoria e sindrome delle apneeostruttive del sonno) la terapia prescritta con il dispositivo CPAP nel circuitopenitenziario di appartenenza appurando altresì se, quantomeno, lo stesso siamai stato richiesto.L’impugnata ordinanza, nel dar conto di tutti gli accertamenti effettuati e delcontenuto della relazione sanitaria aggiornata sul conto del detenuto richiesta alcarcere (pag. 7 ord. imp.), dà atto che: -il dispositivo medico prescritto (nellaspecie macchinario CPAP, necessario a prevenire il fenomeno delle apneenotturne, causa diretta dell’insorgenza di possibili eventi ischemici) vieneottenuto mediante acquisto da parte del paziente con spesa a carico dello stessooppure viene fornito dalla Asl di competenza (nella specie, Ast) a seguito diaggravamento di invalidità riconosciuto per patologia; -la domanda diaggravamento non è un servizio sanitario previsto dai LEA e prevede ilpagamento di una quota a carico del paziente; -al momento il medico esternoche eseguiva accessi periodici con tale finalità ha ridotto la propria disponibilità eil ristretto può nominare un professionista a cui far visionare la documentazionee procedere alla richiesta.Essa poi - con argomento in fatto - dà atto del pervenimento dellaintegrazione in data 9 marzo 2026 nella quale si rappresenta che “dopo uncolloquio con il detenuto avvenuto il 6/03/2026, lo stesso dichiara di non avereintenzione di procedere in nessuna delle due modalità indicate per poterusufruire della C-PAP”.A fronte di tali dati fattuali, uniti alle circostanze che, in base a quantocompletato l’iter diagnostico del prevenuto (attraverso la polisonnografia e lavisita pneumologica del 27 agosto 2025) e, soprattutto, che lo stesso è inpossesso della prescrizione, il Tribunale nell’avversata decisione ha fondato ilproprio rigetto sul “rifiuto” da parte del ricorrente a procedere con una dellealternative proposte (pag. 8 ord. imp.) [ossia all’acquisto diretto o mediantedomanda di aggravamento di invalidità a mezzo specialista], argomentandoinfine nel senso che non può consentirsi al detenuto, attraverso la sua condotta,di ostacolare o ritardare le cure e il monitoraggio rimettendogli, di fatto, la sceltase permanere o meno in custodia cautelare (pag. 8 ord. imp.).Se quest’ultima considerazione – dal punto di vista logico-giuridico – è inastratto ineccepibile, essa tuttavia, in concreto, non sembra congruente econseguente rispetto al comportamento esternato dal ricorrente il quale,personalmente, ha contestato di essersi mai opposto al dispositivo («Non misono mai opposto al dispositivo, però ho detto al medico del carcere che nondevo essere io a fare la richiesta di aggravamento, né a farmi carico dellarichiesta di eventuali specialisti»: cfr. verbale di udienza del 10 marzo 2026) e,tramite il proprio difensore, reclama in questa sede il proprio diritto a vedersiassistito dal medico curante del carcere che, in sostituzione del proprio medico dibase, dia corso alle procedure per fruire, in concreto, del dispositivo C-PAPall’interno della cella di detenzione.In disparte il principio – che però è inconferente nella vicenda di specie –dell’incoercibilità dei trattamenti sanitari nei confronti del detenuto (Sez. 1, n.7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257-01), ponendosi la loroaccettazione come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione dellarelativa richiesta (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv.278472-01), a ben vedere, quello opposto dal ricorrente non è qualificabile –come afferma sbrigativamente il Tribunale, incorrendo nel denunciato vizio dicarenza motivazionale – in termini di rifiuto al trattamento sanitario de quonecessario per affrontare le apnee notturne, ma si atteggia, più propriamente, adun rifiuto a collaborare ad un procedimento amministrativo che implica deglioneri, anche economici, a proprio carico (cfr. nota Ast di Ancona del 18/2/2026:«il dispositivo medico prescritto viene ottenuto mediante acquisto da parte delpaziente con spesa a carico dello stesso o viene fornito dall’Ast a seguito diaggravamento di invalidità riconosciuto per patologia.

La domanda diaggravamento di invalidità non è un servizio sanitario previsto dai LEA e prevedeil pagamento di una quota a carico del paziente.

Al momento il medico esternoche eseguiva accessi periodici con tale finalità ha ridotto la propria disponibilità eil ristretto può nominare un professionista a cui far visionare la documentazionee procedere alla richiesta»); oneri che, di fatto, ancora una volta ostacolano «lapossibilità di reale somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cuiil ricorrente necessita», come già stigmatizzato da questa Corte in sederescindente (Sez. 5, n. 2069 del 22/10/2025, in motiv. § 3, pag. 2), tanto più se– come pure si rammenta nella nota del DAP acquisita agli atti – le funzionisanitarie afferenti alla sanità penitenziaria con l’art. 2, comma 283, della legge24 dicembre 2007, n. 244 sono state trasferite al [OSCURATO:PERSONA](dall’assistenza di base a quella specialistica, dagli interventi di urgenza a quelliper le patologie croniche, dai monitoraggi diagnostici alla predisposizione edesercita tramite le Asl di competenza.Il Tribunale continua a non confrontarsi con la perdurante assenza, di fatto,nella struttura penitenziaria di riferimento del dispositivo C-PAP necessario al finedi poter consentire un’adeguata tutela del diritto alla salute del ricorrente inambito carcerario, che non può essere ostacolata da mere disfunzioniamministrative o da “incagli” burocratici facenti capo alla Asl di competenza.È pertanto apodittico e al contempo sganciato dai dati di fatto appurati dallostesso Tribunale il passaggio motivazionale dell’avversato provvedimento,costituente ratio decidenti della stessa, in cui si asserisce che non vi sonoelementi per affermare che non vi sia da parte dell’autorità sanitaria o carcerariala disponibilità a fare da tramite per avviare l’iter per l’acquisto del dispositivo ola consegna gratuita una volta accertata l’invalidità (pag. 8 ord. imp.), laddove alcontrario emerge ex actis, da un lato, la ridotta disponibilità del medico esternoche eseguiva eccessi periodici finalizzati alle domande di invalidità (v. nota AstAncona 18/2/2026) e, dall’altro, l’assenza di istituti penitenziari già dotati didispositivo CPAP per la popolazione detenuta (v. nota Dap 24/2/2026).Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà farsi carico di approfondire le ragioni delmancato avvio, da parte della competente autorità sanitaria locale, delladomanda di aggravamento di invalidità a nome del ricorrente costituentel’alternativa all’acquisto diretto del dispositivo de quo da parte del pazienteverificando altresì se anche rispetto ad essa emerga un rifiuto osteso dalricorrente o se il mancato avvio della pratica dipenda da altri fattori nonimputabili al ricorrente.3.

In conclusione, l’impugnata ordinanza va annullata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di Caltanissetta – Sezione riesame.Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, siimpone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto allariservatezza.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diCaltanissetta - sezione riesame.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 03/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e le conclusioni del difensore che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Caltanissetta,decidendo a seguito di (secondo) annullamento con rinvio disposto con sentenzadi questa Corte (Sez. 5, n. 2069 del 22/10/2025, dep. il 19/01/2026), hanuovamente confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura dellacustodia cautelare in carcere applicata a XXXXXXXXXXXXXXXXXX con quelladegli arresti domiciliari, pronunciato dal Tribunale di Gela, in composizionecollegiale, con provvedimento del 16 ottobre 2024, presentata dal suo difensoredi fiducia ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e fondata sulla dedottaincompatibilità delle sue condizioni di salute.1.1. La Cassazione nell’accogliere, da ultimo, il ricorso della difesa, presodispositivo CPAP (“[OSCURATO:PERSONA], cioè pressione positivacontinua delle vie aeree) necessario al fine di poter consentire un’adeguata tuteladel diritto alla salute di XXXXXXXXXX in ambito carcerario, aveva censurato ladecisione del Tribunale per non essersi confrontato con questo rilevante eincontestato elemento di fatto, essendosi limitato a valutare la compatibilità inastratto delle condizioni di salute dell’imputato in custodia, senza però tenereconto nelle misure in concreto adottate nei suoi riguardi nella singola strutturapenitenziaria presso la quale è in esecuzione la misura cautelare in atto,specificando che detta struttura, per poter essere ritenuta adeguata, deve esseredotata di tale presidio medico prima dell’ingresso in carcere del soggetto affettodalle patologie allegate.1.2. Il Tribunale cautelare, prima di assumere la nuova decisione di rigetto:- all’udienza camerale del 17 febbraio 2026, all’esito dell’interlocuzione coldifensore dell’imputato (il quale rappresentava che nelle more aveva richiesto alsanitario del carcere di poter introdurre nell’Istituto il dispositivo in questione;che le condizioni di salute del XXXXXXXXXX si erano aggravate e che nonseguiva alcuna terapia per la patologia polmonare), a scioglimento della riservaassunta, depositava ordinanza con la quale chiedeva:1) alla direzione sanitaria della Casa circondariale di Ancona una relazioneaggiornata sulle condizioni di salute del prevenuto in particolare sulla patologiapolmonare (BPCO) in terapia broncodilataroria, sulla sottoposizione amonitoraggio clinico e sulla disponibilità e uso del dispositivo CPAP comeraccomandato dal perito e sulla possibilità di utilizzarlo in carcere; chiedeva,inoltre, chiarimenti sull’inoltro della domanda di fornitura all’ASL, sui tempinecessari per garantire la materiale disponibilità dello stesso;2) al DAP se vi fossero istituti penitenziari già dotati di CPAP o che potesseroottenerlo in tempi brevi;- fuori udienza, in data 3 marzo 2026, acquisite le note del DAP del 24febbraio 2026 (ove si dà atto che non esistono istituti già dotati di dispositivoCPAP per la popolazione detenuta ma che lo stesso può essere prescritto econsegnato a ogni detenuto) e dell’Ast di Ancona del 18 febbraio 2026 (ove siprecisa che il dispositivo medico in questione viene ottenuto mediante acquistodel paziente o viene fornito dall’Ast a seguito di aggravamento di invaliditàriconosciuto per patologia), emetteva ulteriore ordinanza in cui chiedeva alladirezione della Casa circondariale di Ancona, a prescindere dalla questionerelativa all’iter per il riconoscimento dell’invalidità, se il detenuto sia in possessodi prescrizione medica per la fornitura di dispositivo CPAP, se lo stesso ne abbiafatto richiesta, se è stato dato avviso all’iter per l’acquisto del dispositivo e itempi della procedura.All’udienza di rinvio del 10 marzo 2026, il Tribunale, dava atto delpervenimento delle note del DAP e dell’AST di Ancona ed assumeva ledichiarazioni del detenuto presente in videocollegamento; all’esito, assumeva ladecisione con ordinanza di rigetto pronunciata in pari data, con riserva di motividepositati il 1 aprile 2026.2. Avverso l’ordinanza in preambolo, propone ricorso per cassazione, tramitedifensore abilitato, affidato ad unico motivo promiscuo in cui deduce violazione dilegge in riferimento agli artt. 275, 286-bis, comma 3, 299, comma 4-ter, cod.proc. pen. e correlato vizio di motivazione.Si denuncia la lacunosità motivazionale per non avere il Tribunaleadeguatamente risposto alle doglianze poste dalla difesa: si insiste sul diritto allasalute del detenuto da garantire attraverso la dotazione del dispositivo C-PAP, dicui deve farsi carico l’unità operativa di sanità penitenziaria trasmettendolaall’Asl di competenza che, a sua volta, dovrà autorizzare la fornitura da parte diditta specializzata cui il direttore del carcere dovrà dare accesso per montarel’apparecchio nella cella del detenuto.Si prospetta che il detenuto non ha un medico di riferimento, neppure ilsanitario del carcere e che non ha la disponibilità economica per comprarlo néper pagare uno specialista.Si contesta l’argomento del Tribunale che ha rigettato l’appello affermandoche il ricorrente si è rifiutato di procedere ad una delle due alternative allo stessoproposte.Si lamenta l’ipoteticità e l’astrattezza delle considerazioni del Tribunale circala possibilità che il ricorrente possa usufruire del dispositivo CPAP.3. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale NicolaLettieri, con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Con istanza tempestivamente depositata, la difesa ha chiesto latrattazione orale del ricorso.All’odierna udienza, all’esito della discussione delle parti presenti, questehanno concluso nel senso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito enunciate.2. Il Tribunale del riesame, chiamato a decidere – a seguitodell’annullamento con rinvio della precedente ordinanza del 12/06/2025 dispostoda questa Corte (Sez. 5, con sent. n. 2069 del 22/10/2025, dep. il 19/01/2026)– sull’appello avverso l’ordinanza con cui, in data 16 ottobre 2024, il Tribunale diGela aveva rigettato la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione dellamisura massimamente afflittiva, con reiterate ordinanze istruttorie inoltrate alDAP, alla Casa circondariale di Ancona (cfr. supra § 1.1. del “ritenuto in fatto”),ha espletato tutti gli accertamenti possibili per verificare, in concreto, inottemperanza al dictum rescindente, la possibilità di effettuare nei confronti deldetenuto (affetto da BPCO in terapia broncodilatatoria e sindrome delle apneeostruttive del sonno) la terapia prescritta con il dispositivo CPAP nel circuitopenitenziario di appartenenza appurando altresì se, quantomeno, lo stesso siamai stato richiesto.L’impugnata ordinanza, nel dar conto di tutti gli accertamenti effettuati e delcontenuto della relazione sanitaria aggiornata sul conto del detenuto richiesta alcarcere (pag. 7 ord. imp.), dà atto che: -il dispositivo medico prescritto (nellaspecie macchinario CPAP, necessario a prevenire il fenomeno delle apneenotturne, causa diretta dell’insorgenza di possibili eventi ischemici) vieneottenuto mediante acquisto da parte del paziente con spesa a carico dello stessooppure viene fornito dalla Asl di competenza (nella specie, Ast) a seguito diaggravamento di invalidità riconosciuto per patologia; -la domanda diaggravamento non è un servizio sanitario previsto dai LEA e prevede ilpagamento di una quota a carico del paziente; -al momento il medico esternoche eseguiva accessi periodici con tale finalità ha ridotto la propria disponibilità eil ristretto può nominare un professionista a cui far visionare la documentazionee procedere alla richiesta.Essa poi - con argomento in fatto - dà atto del pervenimento dellaintegrazione in data 9 marzo 2026 nella quale si rappresenta che “dopo uncolloquio con il detenuto avvenuto il 6/03/2026, lo stesso dichiara di non avereintenzione di procedere in nessuna delle due modalità indicate per poterusufruire della C-PAP”.A fronte di tali dati fattuali, uniti alle circostanze che, in base a quantocompletato l’iter diagnostico del prevenuto (attraverso la polisonnografia e lavisita pneumologica del 27 agosto 2025) e, soprattutto, che lo stesso è inpossesso della prescrizione, il Tribunale nell’avversata decisione ha fondato ilproprio rigetto sul “rifiuto” da parte del ricorrente a procedere con una dellealternative proposte (pag. 8 ord. imp.) [ossia all’acquisto diretto o mediantedomanda di aggravamento di invalidità a mezzo specialista], argomentandoinfine nel senso che non può consentirsi al detenuto, attraverso la sua condotta,di ostacolare o ritardare le cure e il monitoraggio rimettendogli, di fatto, la sceltase permanere o meno in custodia cautelare (pag. 8 ord. imp.).Se quest’ultima considerazione – dal punto di vista logico-giuridico – è inastratto ineccepibile, essa tuttavia, in concreto, non sembra congruente econseguente rispetto al comportamento esternato dal ricorrente il quale,personalmente, ha contestato di essersi mai opposto al dispositivo («Non misono mai opposto al dispositivo, però ho detto al medico del carcere che nondevo essere io a fare la richiesta di aggravamento, né a farmi carico dellarichiesta di eventuali specialisti»: cfr. verbale di udienza del 10 marzo 2026) e,tramite il proprio difensore, reclama in questa sede il proprio diritto a vedersiassistito dal medico curante del carcere che, in sostituzione del proprio medico dibase, dia corso alle procedure per fruire, in concreto, del dispositivo C-PAPall’interno della cella di detenzione.In disparte il principio – che però è inconferente nella vicenda di specie –dell’incoercibilità dei trattamenti sanitari nei confronti del detenuto (Sez. 1, n.7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257-01), ponendosi la loroaccettazione come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione dellarelativa richiesta (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv.278472-01), a ben vedere, quello opposto dal ricorrente non è qualificabile –come afferma sbrigativamente il Tribunale, incorrendo nel denunciato vizio dicarenza motivazionale – in termini di rifiuto al trattamento sanitario de quonecessario per affrontare le apnee notturne, ma si atteggia, più propriamente, adun rifiuto a collaborare ad un procedimento amministrativo che implica deglioneri, anche economici, a proprio carico (cfr. nota Ast di Ancona del 18/2/2026:«il dispositivo medico prescritto viene ottenuto mediante acquisto da parte delpaziente con spesa a carico dello stesso o viene fornito dall’Ast a seguito diaggravamento di invalidità riconosciuto per patologia. La domanda diaggravamento di invalidità non è un servizio sanitario previsto dai LEA e prevedeil pagamento di una quota a carico del paziente. Al momento il medico esternoche eseguiva accessi periodici con tale finalità ha ridotto la propria disponibilità eil ristretto può nominare un professionista a cui far visionare la documentazionee procedere alla richiesta»); oneri che, di fatto, ancora una volta ostacolano «lapossibilità di reale somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cuiil ricorrente necessita», come già stigmatizzato da questa Corte in sederescindente (Sez. 5, n. 2069 del 22/10/2025, in motiv. § 3, pag. 2), tanto più se– come pure si rammenta nella nota del DAP acquisita agli atti – le funzionisanitarie afferenti alla sanità penitenziaria con l’art. 2, comma 283, della legge24 dicembre 2007, n. 244 sono state trasferite al [OSCURATO:PERSONA](dall’assistenza di base a quella specialistica, dagli interventi di urgenza a quelliper le patologie croniche, dai monitoraggi diagnostici alla predisposizione edesercita tramite le Asl di competenza.Il Tribunale continua a non confrontarsi con la perdurante assenza, di fatto,nella struttura penitenziaria di riferimento del dispositivo C-PAP necessario al finedi poter consentire un’adeguata tutela del diritto alla salute del ricorrente inambito carcerario, che non può essere ostacolata da mere disfunzioniamministrative o da “incagli” burocratici facenti capo alla Asl di competenza.È pertanto apodittico e al contempo sganciato dai dati di fatto appurati dallostesso Tribunale il passaggio motivazionale dell’avversato provvedimento,costituente ratio decidenti della stessa, in cui si asserisce che non vi sonoelementi per affermare che non vi sia da parte dell’autorità sanitaria o carcerariala disponibilità a fare da tramite per avviare l’iter per l’acquisto del dispositivo ola consegna gratuita una volta accertata l’invalidità (pag. 8 ord. imp.), laddove alcontrario emerge ex actis, da un lato, la ridotta disponibilità del medico esternoche eseguiva eccessi periodici finalizzati alle domande di invalidità (v. nota AstAncona 18/2/2026) e, dall’altro, l’assenza di istituti penitenziari già dotati didispositivo CPAP per la popolazione detenuta (v. nota Dap 24/2/2026).Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà farsi carico di approfondire le ragioni delmancato avvio, da parte della competente autorità sanitaria locale, delladomanda di aggravamento di invalidità a nome del ricorrente costituentel’alternativa all’acquisto diretto del dispositivo de quo da parte del pazienteverificando altresì se anche rispetto ad essa emerga un rifiuto osteso dalricorrente o se il mancato avvio della pratica dipenda da altri fattori nonimputabili al ricorrente.3. In conclusione, l’impugnata ordinanza va annullata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di Caltanissetta – Sezione riesame.Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, siimpone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto allariservatezza. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diCaltanissetta - sezione riesame.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 03/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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