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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 44729/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 25 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere disposta dalla medesima Corte in vista della sua consegna all'[OSCURATO:PERSONA] francese in forza del mandato di arresto europeo la cui esecuzione è stata differita a causa dello stato detentivo del consegnando per l'espiazione di altro titolo.

2. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello avverso detta ordinanza insistendo per l'invocata sostituzione della misura cautelare in considerazione del radicamento nel territorio del ricorrente, deducendo, altresì, che il Tribunale di sorveglianza ha respinto la sua istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare proprio in ragione dell'attuale sottoposizione del Barry alla misura custodiale.

3. Con ordinanza del 7 ottobre 2021 il Tribunale di Roma, in funzione del giudice dell'appello cautelare, ritenendo che, in virtù del richiamo all'art. 719 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005, l'unico rimedio impugnatorio esperibile sia il ricorso per cassazione per la sola violazione di legge (si richiama, tra le altre, Sez. 6, n. 24891 del 11/06/2015, Burdujia, Rv. 263816), ha riqualificato l'appello in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per le valutazioni di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto si limita ad articolare un vizio di motivazione non deducibile in questa Sede.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in tema di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma 7, della legge n. 69 del 2005 all'art. 719 cod. proc. pen., l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge (Sez. 6, n. 24891 del 11/06/2015, Burdujua, Rv. 263816; Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418; Sez. 6, n. 20538 del 10/05/2011, Priller, Rv. 250069).

Peraltro, nella fattispecie in esame non è stata dedotta né è configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione meramente apparente, entrambe riconducibili nell'ambito del vizio di violazione di legge (Sez.

U., n. 25080 del 18/5/2003, Geraci, Rv. 224611).

La Corte di appello ha, infatti, rigettato l'istanza considerando, in particolare, la persistente pericolosità del Barry, valorizzata dal Tribunale di sorveglianza a fondamento del rigetto dell'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione. 2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui lo stesso si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 26 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente ---- - Pe.e ribiccio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 25 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere disposta dalla medesima Corte in vista della sua consegna all'[OSCURATO:PERSONA] francese in forza del mandato di arresto europeo la cui esecuzione è stata differita a causa dello stato detentivo del consegnando per l'espiazione di altro titolo. 2. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello avverso detta ordinanza insistendo per l'invocata sostituzione della misura cautelare in considerazione del radicamento nel territorio del ricorrente, deducendo, altresì, che il Tribunale di sorveglianza ha respinto la sua istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare proprio in ragione dell'attuale sottoposizione del Barry alla misura custodiale. 3. Con ordinanza del 7 ottobre 2021 il Tribunale di Roma, in funzione del giudice dell'appello cautelare, ritenendo che, in virtù del richiamo all'art. 719 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005, l'unico rimedio impugnatorio esperibile sia il ricorso per cassazione per la sola violazione di legge (si richiama, tra le altre, Sez. 6, n. 24891 del 11/06/2015, Burdujia, Rv. 263816), ha riqualificato l'appello in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per le valutazioni di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto si limita ad articolare un vizio di motivazione non deducibile in questa Sede. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in tema di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma 7, della legge n. 69 del 2005 all'art. 719 cod. proc. pen., l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge (Sez. 6, n. 24891 del 11/06/2015, Burdujua, Rv. 263816; Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418; Sez. 6, n. 20538 del 10/05/2011, Priller, Rv. 250069). Peraltro, nella fattispecie in esame non è stata dedotta né è configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione meramente apparente, entrambe riconducibili nell'ambito del vizio di violazione di legge (Sez. U., n. 25080 del 18/5/2003, Geraci, Rv. 224611). La Corte di appello ha, infatti, rigettato l'istanza considerando, in particolare, la persistente pericolosità del Barry, valorizzata dal Tribunale di sorveglianza a fondamento del rigetto dell'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione. 2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui lo stesso si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente ---- - Pe.e ribiccio
Sentenza Cassazione n. 44729/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris