CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 03298/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata respinto il ricorso in opposizione proposto ex art. 99, comma 1, d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il giudice a quo ha rigettato il ricorso ritenendo incongruamente che i redditi derivanti dalla commissione di due delitti accertati il 30/7/2007 e il 30/9/2011, cioè rispettivamente 14 e 10 anni prima della presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fossero di entità tale da determinare, con specifico riferimento all'anno di imposta 2020, il superamento della soglia stabilita dalla legge per l'accesso al beneficio. Le determinazioni del giudice non possono basarsi su due risalenti precedenti penali, essendo necessario accertare situazioni attuali incompatibili con il requisito reddituale. Del resto, il ricorrente è stato ammesso per lo stesso anno di imposta al patrocinio a spese dello Stato successivamente all'adozione del decreto opposto, con provvedimento emesso il 14 marzo 2022, come da istanza presentata il 14/12/2021. 2.1. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata rigettata sulla base del presumibile superamento del limite di reddito massimo previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio in relazione ai due suindicati precedenti penali, tali da far ritenere che il richiedente sia dedito alla commissione di reati produttivi di utilità di natura economica. Il G.i.p., in sede di opposizione, ha invece ritenuto dirimente la mancata indicazione di elementi di prova contraria, idonei a dimostrare lo stato di non abbienza del richiedente, individuando così un nuovo motivo di rigetto, diverso da quello posto a fondamento del diniego adottato dal primo giudice. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 76, comma 4 bis, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per una serie di reati tassativamente elencati dalla predetta norma, tra i quali vi è il delitto di cui agli artt. 73 e 80 d. P. R. 9- 10-1990, n. 309, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. Tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 16 aprile 2010, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella norma stessa il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. Dunque la presunzione assoluta posta dalla predetta disposizione di legge è stata trasformata in presunzione relativa. Occorre quindi una prova contraria atta ad elidere tale presunzione relativa, dovendo l'istante dimostrare di avere un reddito rientrante nei limiti posti dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 1.1. Nel caso in esame, risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato che il Miletta è stato condannato per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, I. stup. e che non è stata fornita la prova del ricorrere dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, non potendo essere ritenuta sufficiente a tal fine una semplice autocertificazione dell'interessato, corredata dalla sola produzione del modello di dichiarazione, come peraltro si richiede a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, non emergendo da tale documentazione una prova contraria idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarebbe stato viceversa necessario - precisa il giudice a quo - indicare e documentare concreti elementi di fatto dai quali desumere in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico- patrimoniale dell'imputato: motivazione senz'altro congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter concettuale esperito dal giudice di merito e quindi a superare lo scrutinio di legittimità. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Lo stesso ricorrente ammette che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata rigettata dal primo giudice sulla base del presumibile superamento dei limiti di reddito massimo previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio, in relazione ai due suindicati precedenti penali. Ed è effettivamente questa la sostanza precettiva della norma di cui al comma 4 bis dell'art. 76 d. P. R. n. 115 del 2002, nel testo risultante dalla sentenza costituzionale appena indicata, che, come si è poc'anzi rilevato, pone una presunzione iuris tantum di superamento dei limiti reddituali posti dalla legge. Il provvedimento impugnato si colloca nella medesima prospettiva, laddove in motivazione evidenzia la rilevanza della condanna definitiva per il reato di cui agli artt. 73 e 80 I. stup., così ribadendo il concetto inerente alla operatività della presunzione in disamina e alla mancanza di prova contraria ad elidere quest'ultima. Dunque nessun motivo nuovo di rigetto, diverso da quello individuato dal primo giudice. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente