CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dal fatto, è, quanto al profilo della responsabilità, manifestamente infondato poiché la motivazione con cui la Corte di merito ha confermato la pronuncia di condanna per ricettazione nei confronti dell'imputato è esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 4 sulla mancanza di giustificazioni attendibili da parte del prevenuto circa la provenienza della merce e del furgone utilizzato per trasportarla nonché sull'atteggiamento assunto alla vista degli agenti); che la doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per esser-e stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è altresì manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito 1soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame ove, peraltro, è stata ridotta in sede di appello, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M