Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22983/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2183/2023, depositata il 30 maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 30maggio 2023, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza delGiudice di Pace di Maddaloni che la aveva condannata al pagamento inNumero registro generale 573/2024Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 22983/2026favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della sDoamta pmubabli cadziio ne 09/07/2026euro 1.548,00, oltre spese di lite, a titolo di liquidazione del capitale einteressi relativi a un buono postale fruttifero;- la sentenza impugnata ha confermato la decisione del giudice di primecure osservando, in particolare, che il dies a quo dell’eccepito termineprescrizionale doveva individuarsi nel primo giorno successivo allascadenza del titolo, ossia il 1° gennaio 2009, per cui tempestiva eral’interruzione di tale termine operata attraverso la notifica dell’atto dicitazione di primo grado avvenuta il 16 novembre 2018;- il ricorso è affidato a due motivi;- gli intimati non spiegano alcuna difesa;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 8, primo comma, d.m 13 ottobre 1995, 8 e 10d.m. 19 dicembre 2000 e 176 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, per averla sentenza impugnata ritenuto che la prescrizione del diritto allaliquidazione del buono postale fruttifero decorresse dal terminedell’anno solare di scadenza del titolo e non già dalla data di scadenzadel medesimo;- con il secondo motivo formula analoga censura in relazione alparadigma rappresentato dall’art. 23 d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;- in base al art. 176 d.P.R. n. 156 del 1973, i buoni postali fruttiferipotevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solaresuccessivo a quello di emissione e dal 1° gennaio successivo i buoninon riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati arichiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinqueanni;- tale norma è stata abrogata dall’art. 7 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284,a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevanostabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e deiNumero registro generale 573/2024Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 22983/2026Data pubblicazione 09/07/2026buoni fruttiferi postali;- in seguito, l’art. 8, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000, recante le«Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissionedi due nuove serie di buoni», ha disposto che «I diritti dei titolari deibuoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsidieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi»;- per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosseconsumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è statarimodulata sia con riguardo alla durata, estesa da cinque a dieci anni,sia alla decorrenza, individuata non più nel 1° gennaio dell’annosuccessivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella«data di scadenza del titolo»;- orbene, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale conduce, nellasostanza, a una inammissibile ibridazione della nuova disciplina con lavecchia, preservando il termine di durata decennale contemplato dallaprima e importando dalla seconda la regolamentazione delladecorrenza della prescrizione (così, Cass. 28 luglio 2023, n. 23006;vedi anche Cass. 17 luglio 2025, n. 19722; Cass. 8 luglio 2025, n.18831; Cass. 4 luglio 2025, n. 18208);- ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ildies a quo del termine decennale di prescrizione in esame vaindividuato nella data di scadenza del titolo e non nel 31 dicembredell’anno di scadenza del titolo medesimo;- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motiviaccolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersinel merito con il rigetto della domanda originaria;- in ragione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità soloin epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione appareopportuno disporre l’integrale compensazione delle spese processuali,sia dei gradi di merito che di legittimità;Numero registro generale 573/2024Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 22983/2026Data pubblicazione 09/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, respinge la domanda originaria; compensa integralmentetra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2183/2023, depositata il 30 maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 30maggio 2023, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza delGiudice di Pace di Maddaloni che la aveva condannata al pagamento inNumero registro generale 573/2024Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 22983/2026favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della sDoamta pmubabli cadziio ne 09/07/2026euro 1.548,00, oltre spese di lite, a titolo di liquidazione del capitale einteressi relativi a un buono postale fruttifero;- la sentenza impugnata ha confermato la decisione del giudice di primecure osservando, in particolare, che il dies a quo dell’eccepito termineprescrizionale doveva individuarsi nel primo giorno successivo allascadenza del titolo, ossia il 1° gennaio 2009, per cui tempestiva eral’interruzione di tale termine operata attraverso la notifica dell’atto dicitazione di primo grado avvenuta il 16 novembre 2018;- il ricorso è affidato a due motivi;- gli intimati non spiegano alcuna difesa;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 8, primo comma, d.m 13 ottobre 1995, 8 e 10d.m. 19 dicembre 2000 e 176 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, per averla sentenza impugnata ritenuto che la prescrizione del diritto allaliquidazione del buono postale fruttifero decorresse dal terminedell’anno solare di scadenza del titolo e non già dalla data di scadenzadel medesimo;- con il secondo motivo formula analoga censura in relazione alparadigma rappresentato dall’art. 23 d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;- in base al art. 176 d.P.R. n. 156 del 1973, i buoni postali fruttiferipotevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solaresuccessivo a quello di emissione e dal 1° gennaio successivo i buoninon riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati arichiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinqueanni;- tale norma è stata abrogata dall’art. 7 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284,a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevanostabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e deiNumero registro generale 573/2024Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 22983/2026Data pubblicazione 09/07/2026buoni fruttiferi postali;- in seguito, l’art. 8, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000, recante le«Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissionedi due nuove serie di buoni», ha disposto che «I diritti dei titolari deibuoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsidieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi»;- per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosseconsumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è statarimodulata sia con riguardo alla durata, estesa da cinque a dieci anni,sia alla decorrenza, individuata non più nel 1° gennaio dell’annosuccessivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella«data di scadenza del titolo»;- orbene, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale conduce, nellasostanza, a una inammissibile ibridazione della nuova disciplina con lavecchia, preservando il termine di durata decennale contemplato dallaprima e importando dalla seconda la regolamentazione delladecorrenza della prescrizione (così, Cass. 28 luglio 2023, n. 23006;vedi anche Cass. 17 luglio 2025, n. 19722; Cass. 8 luglio 2025, n.18831; Cass. 4 luglio 2025, n. 18208);- ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ildies a quo del termine decennale di prescrizione in esame vaindividuato nella data di scadenza del titolo e non nel 31 dicembredell’anno di scadenza del titolo medesimo;- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motiviaccolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersinel merito con il rigetto della domanda originaria;- in ragione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità soloin epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione appareopportuno disporre l’integrale compensazione delle spese processuali,sia dei gradi di merito che di legittimità;Numero registro generale 573/2024Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 22983/2026Data pubblicazione 09/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, respinge la domanda originaria; compensa integralmentetra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 22983/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris