CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14267/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 maggio 2025, la Corte d'appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 15 dicembre 2004, irrevocabile il 01 marzo 2025, con cui l'imputato era dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d. P. R. 309 /1990 e condannato alla pena di anni diciotto di detenzione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 530, comma 2, 630 e 631 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto, con "travisamento del dato di fatto", che il certificato medico attestante la permanenza in Marocco del ricorrente fino al 22 agosto 2001 fosse incompatibile con la data (29 agosto) apposta con timbro sul passaporto dell'imputato, in uscita dal Marocco. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, non possono ritenersi logicamente incompatibili con la documentazione medica, prodotta dalla difesa, l'attestato lavorativo, redatto dal datore di lavoro nel lontano 1998, nonché l'atto relativo a un riconoscimento di debito, privo di data certa. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530, comma 2, 630 e 631 cod. proc. pen., per la mancata valorizzazione dei risultati della consulenza fonica di parte e della perizia quali elementi idonei a costituire prova nuova ai sensi dell'art. 631, comma 1, lett. c), del codice di rito. Malgrado il perito abbia riconosciuto l'idoneità della propria attività di identificazione dell'imputato, riconosciuto a mezzo di passaporto, la Corte territoriale ha illogicamente contestato l'attendibilità dell'identificazione, valorizzando, per un verso, il comportamento, asseritamente non collaborativo, del ricorrente, che si sarebbe rifiutato di recarsi presso l'ambasciata e, per l'altro, la circostanza che l'accertamento dell'identità fosse parziale, avendo l'imputato esibito in video soltanto l'effige e i dati personali, anziché l'intero documento. Alle asserite carenze tecniche della disposta perizia, la Corte d'appello avrebbe dovuto ovviare tramite i propri poteri istruttori. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. 1CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, siano inidonee íctu ocu/i a determinare un effetto demolitorio del giudicato (si veda, ex plur., Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071 - 01). La motivazione dell'impugnato provvedimento dà chiaramente conto del percorso logico che ha condotto la Corte territoriale a escludere che le prove nuove indicate dalla difesa fossero idonee a scardinare il quadro probatorio che ha portato alla condanna dell'imputato. Procedendo attraverso la necessaria comparazione tra le prove preesistenti e i nova (in conformità ai principi posti da Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01) apportati dalla difesa, la Corte territoriale ha evidenziato non soltanto l'incompatibilità tra le prove documentali già acquisite (l'attestato lavorativo, che dimostrava la presenza in Italia del ricorrente, come dipendente della ditta di autotrasporti, nel periodo d'interesse, e una dichiarazione di riconoscimento di debito, sottoscritta dal ricorrente, con data 17 agosto 2001) e la certificazione medica prodotta con l'istanza di revisione, ma, soprattutto, un ulteriore profilo di debolezza della tesi difensiva. In motivazione, è infatti rimarcato come il ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado, avesse prodotto copia del passaporto attestante la sua permanenza in Marocco dal 9 al 21 agosto. Nell'istanza di revisione, la documentazione allegata (certificato medico della struttura ospedaliera) dimostrerebbe, invece, la permanenza del ricorrente in Marocco fino al 22 agosto. Tale passaggio motivazionale - in cui si chiarisce, con linearità logica, la scarsa attendibilità dell'elemento probatorio, asseritamente nuovo, prodotto dalla difesa, epperò contrastante con dati probatori in precedenza apportati dalla difesa stessa - non è in alcun modo contrastato nel motivo in esame. Né la doglianza è più specifica nel contestare la rilevanza probatoria della documentazione lavorativa e della sottoscrizione di debito. 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto generico e aspecifico, eludendo la difesa il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione. La doglianza - tesa a contestare la notazione critica dalla Corte territoriale circa il comportamento non collaborativo del ricorrente - non considera, infatti, quanto chiarito in motivazione circa il rifiuto del ricorrente (latitante e ancora all'estero) di farsi identificare presso 2l'ambasciata. Il ricorrente non considera neppure che tale rifiuto veniva desunto proprio dagli atti - in tesi difensiva, ignorati dai giudici dell'appello - e, segnatamente, dalla documentazione prodotta dall'esperto nominato dal Collegio all'udienza del 22 gennaio 2025. In motivazione, è anche puntualmente chiarito che, in seguito a tale iniziale rifiuto, l'imputato acconsentiva, poi, a un collegamento a mezzo di rete intemet e con dispositivo "zoom", ma si presentava, in una prima occasione, privo di documento di riconoscimento. Soltanto in seconda battuta e su sollecitazione del perito stesso, egli mostrava in video un passaporto, peraltro limitando l'esibizione a una sola pagina, da cui emergevano effige e dati anagrafici. Con razionale apprezzamento, i giudici dell'appello hanno ritenuto non attendibile una siffatta identificazione di un soggetto ancora latitante, in quanto tale modalità implicava il rischio di sostituzione di persona, atteso 1) il collegamento a distanza, 2) la presenza di uno schermo e, infine, 3) l'assenza di una sede istituzionale che potesse garantire l'affidabilità dell'identificazione. A fronte di tali logiche argomentazioni, il motivo in esame è puramente contestativo, limitandosi, il ricorrente, a eccepire che tali profili di criticità non emergerebbero dalla consulenza di parte. Il motivo è, quindi, del tutto generico, anche là dove lamenta il mancato ricorso, da parte della Corte distrettuale, a poteri istruttori, che sono stati invece adoperati, come dimostra la disposta perizia fonica e l'attento esame dei risultati della stessa. Inoltre, sono stati correttamente indicati i profili ulteriori di criticità dell'istanza di revisione, che neppure contrastava gli ulteriori elementi emergenti dal solido compendio probatorio già posto a base della condanna. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. P.Q.MCosì deciso in Roma, il 10/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L « i [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] IL 2 0 APR, 2026 7IL FuleNi'9-(71---[OSCURATO:PERSONA] //i 4