CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e MariaSonia Vulcano;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato che la rappresenta e difende;– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché sul ricorso n. 29399/2017 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato che la rappresenta e difende;– ricorrente –Numero registro generale 27616/2017Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 10850/2026Data pubblicazione 23/04/2026controANDREA SANAVIO, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –entrambi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia,n. 542/11/17, depositata in data 4 maggio 2017 e non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 3 febbraio 2026 dal ConsigliereLa Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata inepigrafe, accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Padova ne avevarespinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento con cui erano staticontestati, per l’anno di imposta 2008 e ai fini IRPEF, maggiori redditi, quali utiliextracontabili, ritenuti derivanti dalla partecipazione del contribuente, qualesocio al 50%, alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. a ristretta base sociale.In particolare, la C.T.R. aveva ritenuto che, in virtù di una precedente pronunciafavorevole emessa da altra Commissione tributaria regionale, con la quale erastato annullato l’accertamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dovesseconseguentemente ritenersi caducato anche l’accertamento emesso neiconfronti del socio, in quanto fondato sugli stessi presupposti.Diversamente, la Commissione regionale aveva escluso che analogo effettopotesse riconoscersi con riferimento alla partecipazione del contribuente nellaImo s.r.l., reputando legittimo l’accertamento a suo carico sul presupposto chequello emesso nei confronti della società non fosse stato impugnato e dovesse,pertanto, considerarsi definitivo.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione(iscritto a r.g.n. 27616/2017) articolando tre motivi.L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso proponendo, altresì, ricorsoincidentale su tre motivi.Numero registro generale 27616/2017Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 10850/2026Contro la stessa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto, altresì, altroData pubblicazione 23/04/2026autonomo ricorso (iscritto al r.g.n. 29399/2017) fondato su tre motivi, cui resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA].I ricorsi sono stati entrambi avviati alla trattazione, ex art.380 bis.1 c.p.c., incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi direttiavverso la stessa sentenza. Dalla disposta riunione, consegue che il ricorsoproposto dall’Agenzia delle entrate e iscritto al n.r.g. 29399/2017 essendo statonotificato alla controparte anteriormente alla proposizione del ricorso incidentaledepositato nell’ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 27616/2017 assume laveste di ricorso incidentale, mentre quest’ultimo diviene inammissibile (cfr. Cass.n. 27555 del 20/12/2011: «Nell'ipotesi in cui vengano iscritti due ricorsi percassazione di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la medesimasentenza, uno in via principale e l'altro in via incidentale rispetto al ricorsoprincipale di un'altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, in sededi loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo,e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, invia sopravvenuta, l'altro ricorso»).2. Procedendo, quindi, alla trattazione del ricorso principale, con il primo motivoAndrea Sanavio denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ovvero permotivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost.Deduce che la C.T.R. non si sarebbe pronunciata su plurime e specifiche censuregià formulate con l’atto di appello. In particolare, il contribuente avevarichiamato taluni passaggi di pronunce favorevoli alla società [OSCURATO:SOCIETA]., dallequali emergeva incidentalmente che i rapporti di fatturazione con la società Imos.r.l. non erano finalizzati alla creazione di fatturato fittizio, circostanza che lasentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di esaminare.Numero registro generale 27616/2017Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 10850/2026Sarebbero rimaste prive di risposta, inoltre, ulteriori deduzioni decisive, quali:Data pubblicazione 23/04/2026l’omessa allegazione, all’avviso di accertamento impugnato, dei processi verbalidi constatazione e di verifica della Guardia di finanza; l’illegittimità dellapresunzione di distribuzione di utili extracontabili; l’erronea imputazione al sociodi un maggior reddito fiscale anziché dell’eventuale utile civilistico, atteso che lefatture reciproche si elidevano e non determinavano alcun maggior utile;l’erronea quantificazione dell’utile asseritamente distribuito, non decurtato delleimposte accertate e comunque imponibile nella misura del 49,72%. Secondo laprospettazione del ricorrente, la C.T.R. si sarebbe limitata a valorizzare ladefinitività dell’accertamento nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., senzaesaminare le puntuali contestazioni svolte sulla fondatezza di tale accertamentoe senza confrontarsi con le richiamate decisioni di merito, così rendendo unamotivazione priva del minimo contenuto costituzionale richiesto, in contrasto coni principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., nn. 8053 e20533 del 2014).2.1 La censura è infondata.Questa Corte, con orientamento consolidato, ha più volte ribadito che sussisteun’ipotesi di motivazione apparente solo quando la motivazione, pur essendograficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico‑giuridico seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, così da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza esulla logicità del ragionamento svolto (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014 e n.22232 del 2016), non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche, congetture (cfr. di recente, Cass. n. 1986 del 2025).Nel caso in esame, il giudice tributario di secondo grado ha motivato, aprescindere dalla correttezza in diritto della decisione, rendendo esplicito ilragionamento logico giuridico seguito per giungere alla propria decisione,affermando di essersi convinto dell’esistenza di utili extracontabili provenienti incapo al Sanavio dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. che, a differenza della [OSCURATO:SOCIETA]., nonera stata interessata da un pronunciamento favorevole da parte di altraNumero registro generale 27616/2017Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 10850/2026Data pubblicazione 23/04/2026commissione tributaria, sicché l’accertamento societario di produzione di utili,ritenuti poi pervenuti al Sanavio come socio, doveva ritenersi insuperata.3. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c. nonché delleregole in tema di presunzioni semplici, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice regionaleinvertito l’onere della prova, assumendo quale fatto noto – e dunque vincolanteai fini del presente giudizio – l’accertamento divenuto definitivo nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]., relativo alla percezione di utili extracontabili, e traendoneautomaticamente la conseguenza del loro incameramento da parte del socio.Il ricorrente osserva, invece, che tale automatismo presuntivo sarebbe del tuttoillegittimo, non potendo le risultanze dell’accertamento societario estendersi alsocio senza l’apporto di ulteriori elementi specifici e concordanti, idonei adimostrare l’effettiva percezione di utili extracontabili; ciò, anche alla luce dellededuzioni svolte nell’atto di appello, ove erano stati richiamati plurimi passaggidelle decisioni della CTR di Venezia del 27 giugno 2016 e dell’11 febbraio 2015(doc. 5 e doc. 4), dalle quali risultava che i rapporti di fatturazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. erano caratterizzati da reciproca elisione, tale da non generarealcun utile imponibile. Secondo la prospettazione difensiva, la CTR avrebbe,dunque, apoditticamente assunto l’esistenza di un utile extracontabile e la suadistribuzione al socio, senza verificare – come richiesto dall’art. 2697 c.c. – lasussistenza dei relativi presupposti fattuali.Il ricorrente aggiunge che l’accertamento emesso nei confronti della società (enon impugnato da quest’ultima) non può spiegare effetti preclusivi nei confrontidel socio che non sia stato parte del relativo giudizio, il quale conserva il dirittodi contestare nel proprio processo l’esistenza dei presupposti dell’imposizione.Nella specie – rileva il ricorrente – egli non era stato parte del giudizio societario(peraltro mai celebratosi), anche in ragione dello stato di fallimento in cuiversava [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza della quale egli era venuto a conoscenza solo aseguito della notifica dell’accertamento emesso nei suoi confronti quale ex socio.Conclude, pertanto, che difetterebbe la prova stessa dell’esistenza di utiliextracontabili e, per l’effetto, del presupposto dell’imputazione a suo carico.Numero registro generale 27616/2017Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 10850/2026Data pubblicazione 23/04/20264. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per omessa pronuncia, poiché il giudice d’appello non si è espresso suquattro specifiche eccezioni che il contribuente aveva già formulato in primogrado e che erano state puntualmente riproposte con l’atto di appello e giàricomprese nel primo motivo di ricorso.Si tratta delle seguenti: l’omessa allegazione, all’avviso di accertamentoimpugnato, dei processi verbali di constatazione e di verifica della Guardia difinanza; l’illegittimità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili;l’erronea imputazione al socio di un maggior reddito fiscale anzichédell’eventuale utile civilistico, atteso che le fatture reciproche si elidevano e nondeterminavano alcun maggior utile; l’erronea quantificazione dell’utileasseritamente distribuito, non decurtato delle imposte accertate e comunqueimponibile nella misura del 49,72%.4.1 I motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché intercettano inparte le medesime questioni.Va, in primo luogo, rilevato che sussiste la dedotta violazione di legge in quantoil giudice tributario ha ritenuto sussistenti gli utili extracontabili asseritamenteprodotti dalla società, imputandoli in capo al socio Sanavio in via pressochéautomatica, senza esaminare le circostanze idonee a dimostrare che tali utilifossero stati effettivamente generati dalla società e, quindi, a lui ribaltati.Va, infatti, rilevato che l’intera sequenza imputativa è stata sviluppata dalgiudice di appello in modo del tutto automatico, sul presupposto chel’accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse stato oggetto diimpugnazione mentre il ricorrente aveva dedotto che la società versasse in statodi fallimento, che il curatore non avesse proposto ricorso e che l’accertamentosocietario fosse, per tale ragione, divenuto definitivo, con conseguenteestensione degli effetti in capo al socio, senza che nel giudizio (nel quale ilSanavio aveva articolato specifiche difese circa la mancata produzione di utili daparte della società) fosse stato accertato alcunché in ordine all’effettiva esistenzadi utili da distribuire, tenuto conto della dedotta reciproca elisione delle fatturetra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Imo.Numero registro generale 27616/2017Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 10850/2026Il Giudice di appello, così argomentando si è discostato dagli orientamentiData pubblicazione 23/04/2026consolidati, in materia, di questa Corte la quale ha statuito che: «(…) costituendoil valido accertamento, a carico della società, in ordire ai ricavi non contabilizzati,soltanto il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi,resta salva per il socio, il quale abbia separatamente impugnato l'accertamentoa lui notificato, relativo al reddito da partecipazione, senza avere preso parte, oessere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società al fine diimpugnazione dell'accertamento IRPEG, la facoltà di contestare - oltre lapresunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali - anche la ricorrenza di talepresupposto» (cfr. Cass. n. 19606 del 2006; Cass. 21356 del 2009; Cass. 17966del 2013; Cass. Sez. 5, n. 25115 del 2014 si veda anche Sez. 5 -, Ordinanza n.18200 del 2021; da ultimo, e in più ampia prospettiva sugli effetti riflessi delgiudicato, Cass n. 29900 del 12.11.2025).5. Passando all’esame del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate(riqualificato in ricorso incidentale), questo risulta affidato a tre motivi.Con il primo motivo l’Agenzia denuncia la sentenza di motivazione meramenteapparente, sostenendo che la CTR avrebbe fondato la propria decisione su unpresupposto di definitività inesistente.5.1 Il motivo è infondato.La Corte osserva che effettivamente la pronunzia impugnata non è priva dimotivazione o affetta da motivazione apparente, giacché la CTR ha spiegato –con motivazione non astratta né di stile – che con riferimento agli utiliextracontabili rivenienti dalla [OSCURATO:SOCIETA], esisteva un giudizio di altra CTR cheaveva annullato l’accertamento nei confronti della società: da ciò discendeval’annullamento a cascata della pretesa nei confronti del socio. Tale modo diargomentare, contestabile nel merito, non può ritersi privo del minimocostituzionale di una motivazione, con conseguente infondatezza del motivo.6. Con il secondo motivo, la ricorrente in via incidentale lamenta che laCommissione tributaria regionale non poteva fondare la decisione relativa alsocio sulla pretesa pregiudizialità-dipendenza rispetto all’avviso di accertamentoemesso nei confronti della società, atteso che tale impostazione sarebbe stataNumero registro generale 27616/2017Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 10850/2026legittima soltanto ove la pronuncia concernente la società fosse divenutaData pubblicazione 23/04/2026definitiva.La CTR ha altresì valorizzato la circostanza che il contribuente fosse a conoscenzadell’avviso societario, poiché allo stesso notificato, richiamando in nota lapresunta notifica alla società in data 18 settembre 2013; tuttavia, tale elementonon consente di superare il necessario accertamento sulla definitività del giudiziorelativo all’ente collettivo.6.1 Il motivo è fondato.La Corte osserva che l’intera decisione, in parte qua, della CTR si fonda sugli“effetti riflessi” del richiamato giudizio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]Tuttavia, tale impostazione si appalesa corretta e conforme alle norme in temadi prova solo allorché – come ritiene la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5,Ordinanza n. 752 del 2021; cfr., anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 24621 del 2024)– la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva. Nel caso in esame, lasentenza che aveva annullato l’avviso societario, per come è pacifico, non erapassata in cosa giudicata, essendo stato proposto avverso la stessa ricorso percassazione, già deciso da questa Corte con l’ordinanza n.39812 del 14 dicembre2021.Relativamente anche a tale profilo, dunque, la decisione impugnata va cassatacon rinvio al giudice di merito, rimanendo assorbito il terzo motivo, con il qualela ricorrente incidentale ha lamentato la violazione dell’art. 295 c.p.c.7. In conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorsoprincipale e del secondo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnatava cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio al giudice di merito, il qualeprovvederà al riesame adeguandosi ai superiori principi e regolerà le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale spiegatodall’Agenzia delle entrate nel procedimento iscritto al n.r.g. 27616/2017:Numero registro generale 27616/2017Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 10850/2026Data pubblicazione 23/04/2026accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo delricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Veneto, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti