CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13236/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
STERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1237/2023depositato il 21/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3302/2024Numero sezionale 2709/2025Numero di raccolta generale 13236/2026Data pubblicazione 07/05/2026Maria Losito ha proposto ricorso avverso il decreto n. 1237/2023 dellaCorte d’appello di Bari.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.La Corte d’appello di Bari ha accolto in parte l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretodel magistrato designato, reso sulla domanda di equa riparazione perl’irragionevole durata di un giudizio penale, in cui la ricorrente erastata imputata per il delitto di riciclaggio. Il provvedimento impugnatoha così condannato il Ministero della giustizia al pagamento in favoredella Losito della somma di € 1.800,00, oltre interessi, nonché alpagamento delle spese della fase monitoria, rideterminate in € 27,00per esborsi ed in € 308,10 per onorari, compensando per metà lespese della fase di opposizione e condannando il Ministero alpagamento della restante metà, liquidata in € 27,00 per esborsi ed in€ 529,10 per onorari.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1,comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art.2, comma 2-ter, della l. 89/2001, per l’erroneo“conteggio degli anni di ritardo”, avendo la Corte d’appello di Barideterminato la durata del giudizio penale prendendo quale datoiniziale il 7 aprile 2016, data della richiesta di proroga del terminedelle indagini preliminari e quale dies ad quem la data dellapubblicazione della sentenza di assoluzione di primo grado, senza2 di 9Numero registro generale 3302/2024Numero sezionale 2709/2025Numero di raccolta generale 13236/2026Data pubblicazione 07/05/2026tener conto dell’ulteriore tempo occorrente per il passaggio ingiudicato della medesima assoluzione.1.1. – Questo primo motivo di ricorso è palesemente infondato,giacché, come affermato da un costante orientamento di questa Cortee come, del resto, si legge ora espressamente nell'art.2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, nel procedimento di equa riparazione,il termine per proporre impugnazione non va considerato ai fini delcomputo del termine di ragionevole durata, trattandosi di un lasso ditempo di stasi processuale nel quale nessun giudice è incaricato dellatrattazione del processo, come tale non addebitabileall'amministrazione della giustizia, (Cass. n. 10534 del 2022; n.23282 del 2021; n. 26833 del 2016).2. – Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 2-bis L. 89/2001, dell'art.112 c.p.c. edell'art.132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per totalecarenza di motivazione in fatto e diritto sull’importo annuodell'indennizzo.2.1. – La Corte d’appello di Bari ha affermato che, in applicazione deiparametri indicati dall’art. 2-bis comma 2 L. n. 89/2001, “tenutoconto dell’esito assolutorio del giudizio in cui si è verificata laviolazione, della significativa gravità dell’addebito contestatoall’imputata, della natura degli interessi coinvolti e della rilevanza delprocesso, in rapporto alle sue condizioni personali (…), e della noncompleta sovrapponibilità della posizione processuale della ricorrenterispetto a quella di altro coimputato che ha già ottenuto l’equivalentemonetario del nocumento subito a causa dell’eccessiva durata delmedesimo giudizio penale (…), appare equo stabilire l’indennizzo nellamisura di € 600,00, da reputarsi adeguato a compensare la reale3 di 9Numero registro generale 3302/2024Numero sezionale 2709/2025Numero di raccolta generale 13236/2026Data pubblicazione 07/05/2026entità del pregiudizio sofferto dall’interessata nel corso delprocedimento presupposto”.2.2. – Il secondo motivo di ricorso è infondato, alla luce del costanteorientamento di questa Corte secondo cui, in tema di equariparazione, l'art. 2-bis, legge n. 89/2001, nello stabilire la misura edi criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazioneper violazione del termine ragionevole del processo, rimette alprudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede dilegittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. - la sceltadel moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo iviindicati (non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro perciascun anno), da applicare al ritardo nella definizione del processopresupposto, nonché l’applicazione delle eventuali maggiorazioni pergli anni successivi al terzo o al settimo, orientando il "quantum" dellaliquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, traquelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaianomaggiormente significativi nel caso specifico (Cass. n. 14974 del2015; n. 3157 del 2019; n. 974 del 2020; n. 3975 del 2024).3. - Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1,4 e 5,ovvero la mancata motivazione sui compensi della fase monitoria. Lacensura chiede di “riconoscere che al ricorrente, in mancanza divalida e diversa motivazione, doveva essere liquidata almeno lasomma di € 473 (misura media) per i compensi della fase“monitoria”, soprattutto se in assenza di congrua motivazione chepotesse far discostare da tale quantificazione, se non addirittura(considerate le esposte argomentazioni, trattandosi di procedimentomonitorio della Corte di Appello) la somma di € 710, applicando iparametri massimi dello scaglione di valore individuato (o una somma4 di 9Numero registro generale 3302/2024Numero sezionale 2709/2025Numero di raccolta generale 13236/2026Data pubblicazione 07/05/2026intermedia tra le due indicate), trattandosi di ingiunzione della Cortedi Appello; su tale somma andrà poi applicata la maggiorazione del30% (per utilizzo di modalità ipertestuali), già riconosciuta inmonitorio”.3.1. Il terzo motivo è infondato.Esso ha dunque riguardo alla liquidazione del compenso per la fasemonitoria ex art. 3 l. n. 89 del 2001 del procedimento per l'equariparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine diragionevole durata del processo. A tale fase del giudizio, che culminanel decreto del presidente della corte d'appello, o di un magistratodella corte a tal fine designato (a differenza dell'opposizione di cuiall'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, la quale realizza una fase acontraddittorio pieno, da considerare quale procedimento aventenatura contenziosa, cui trova perciò applicazione la tabella 12allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da regolare, a seconda degliesiti, in via unitaria o autonoma, in base alle alternative delineate daCass. n. 26851 del 2016) si applica, per costante interpretazione diquesta Corte (quanto meno a seguito di Cass. n. 16512 del 2020), latabella 8 del d.m. n. 55/2014 per i procedimenti monitori. La tabella8, in relazione alle domande di valore da € 0 a € 5.200,00 (qualequella oggetto di causa), stabilisce il compenso unico di € 450,00,riducibile, peraltro, ex art. 19, d.m. n. 55/2014, “in ogni caso inmisura non superiore al 50 per cento”.La censura in esame incorre in un erroneo presupposto interpretativo,giacché, in sede di liquidazione delle spese processuali a seguito deld.m. n. 55 del 2014, non sussiste un vincolo alla determinazionesecondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificareil compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, senza cheall’interno di tale forbice sia doverosa una apposita motivazione che5 di 9Numero registro generale 3302/2024Numero sezionale 2709/2025Numero di raccolta generale 13236/2026Data pubblicazione 07/05/2026renda controllabili le ragioni della misura prescelta. I parametri dideterminazione del compenso per la prestazione defensionale ingiudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono, quindi,criteri di orientamento e individuano la misura economica standarddel valore della prestazione professionale.Deve anche ribadirsi quanto affermato da Cass. 5 agosto 2016, n.2016, e cioè che, nei giudizi di equa riparazione per irragionevoledurata del processo, il giudice, purché non scenda al di sotto degliimporti minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà(nel caso di cui al citato precedente, ex art. 9 del d.m. n. 140 del2012), anche senza necessità di specifica motivazione.La liquidazione disposta dalla Corte di Bari per la fase monitoria èdunque conforme ai principi richiamati per la fase sommaria.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, degli artt.1,4 e 5, e dell'art. 2233 c.c., per: a) la compensazione parziale dellespese dell’opposizione; b) la liquidazione ai minimi di legge deicompensi dell’opposizione; c) la mancata liquidazione dei compensidella fase di trattazione.4.1. – La Corte d’appello di Bari ha motivato la compensazione inmisura delle metà delle spese della fase di opposizione “essendoravvisabile una situazione di soccombenza reciproca fra le parti,stante l’accoglimento parziale di una domanda articolata in due capidistinti, ossia quello relativo alla sorte capitale dell’indennizzo perequa riparazione e quello concernente le spese di lite”. Il decretoimpugnato ha quindi precisato che “[i]n considerazione dellasemplicità della causa e della riduzione della pretesa economica dellaricorrente, il compenso relativo alla fase di opposizione è liquidato neivalori minimi dello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 …, avendo6 di 9Numero registro generale 3302/2024Numero sezionale 2709/2025Numero di raccolta generale 13236/2026Data pubblicazione 07/05/2026riguardo alla natura contenziosa del procedimento di opposizione, checomporta l’applicazione della tabella 12 allegata al Dm n. 55/2014 esuccessive modifiche ed integrazioni (…), escludendo dal computo lafase di trattazione/istruttoria, non trovando applicazione l’art. 350c.p.c. in una procedura soggetta al rito camerale ex art. 5-ter co. 3 L.n. 89/2001, e in quanto, peraltro, non risulta svolta alcuna attivitàriconducibile a quelle elencate all’art. 4 co. 5 lett. c) Dm n. 55/2014”.4.1. – La decisione sulla compensazione parziale delle spese adottatadalla Corte di Bari è conforme a diritto, dovendosi soltanto correggerein parte la motivazione. Invero, non è ravvisabile una soccombenzareciproca per il limitato accoglimento delle domande relative alcapitale ed alle relative spese processuali (Cass., Sez. Unite, n. 32061del 2022). Tuttavia, ove, come nel caso in esame, la domandad'indennizzo per equa riparazione sia accolta per un importo inferioreal richiesto, in rapporto sia ad una minore durata eccedente il termineragionevole rispetto a quella pretesa dall'attore, sia ad un diversocoefficiente moltiplicatore annuo, il giudice di merito, come in ognialtro caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna alpagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per unimporto inferiore, può compensare le spese di lite, così da tener contodi tale circostanza quale sopravvenienza relativa al quadro diriferimento della controversia, che presenta la stessa, o maggiore,gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamentepreviste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nellamotivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018(Cass., Sezioni Unite, n. 27172 del 2022; Cass. n. 32061 del 2022;Cass. n. 32906 del 2022).7 di 9Numero registro generale 3302/2024Numero sezionale 2709/2025Numero di raccolta generale 13236/2026Data pubblicazione 07/05/2026La critica sulla liquidazione ai minimi di legge dei compensidell’opposizione trova poi confutazione in quanto già argomentato aproposito del terzo motivo.Non può, invece, negarsi il compenso per la voce“trattazione/istruttoria”, a qual fine rilevano non solo l'espletamentodi prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art.4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tracui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o diprecisazione o integrazione delle domande già proposte (arg. daCass. n. 4698 del 2019).La liquidazione operata per la fase di opposizione (€ 529,10), inragione della operata compensazione del 50% e da regolare sullabase dei valori minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo2014, n. 55, va dunque incrementata dell’importo di € 248,00,pervenendo ad un totale di € 777,10.5. Conseguono l’accoglimento in parte del quarto motivo di ricorso,nei sensi di cui in motivazione, il rigetto dei restanti motivi e lacassazione del decreto impugnato nei limiti della censura accolta. Nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nelmerito, liquidando per le spese della fase di opposizione delprocedimento di equa riparazione l’importo di € 777,10, oltre esborsi,spese generali e accessori di legge come già indicati nel decretoimpugnato.In ragione del limitato accoglimento del ricorso, sussistono le ragioniper compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.In assenza della totale soccombenza dell’intimato Ministero dellagiustizia, nemmeno sussistono i presupposti per la condanna perresponsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla ricorrente8 di 9Numero registro generale 3302/2024Numero sezionale 2709/2025Numero di raccolta generale 13236/2026Data pubblicazione 07/05/2026nella memoria depositata il 30 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c. P.Q.MLa Corte accoglie in parte il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cuiin motivazione, rigetta i restanti motivi, cassa il decreto impugnatonei limiti della censura accolta e, decidendo nel merito, liquida infavore di [OSCURATO:PERSONA] le spese della fase di opposizione delprocedimento di equa riparazione nell’importo di € 777,10, oltreesborsi, spese generali e ad accessori di legge come già indicati neldecreto impugnato; compensa per intero tra le parti le spesesostenute nel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9