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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 dicembre 1960

Cassazione n. 39078/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/12/1960 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con richiesta di annullamento con rinvio limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 ottobre 2021 il Tribunale di Fermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 10, d.

Igs. 74 del 2000.

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge per omessa applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12, d.

Igs. 74 del 2000.

Nella condanna il Tribunale ha omesso l'applicazione delle pene accessorie, obbligatorie in esito alla condanna per il reato contestato, ai sensi dell'art. 12, d.

Igs. 74 del 2000.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 2.

2. L'imputato ha presentato memoria e conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio, per la determinazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato in quanto ai sensi dell'art. 12, d.

Igs. 74 del 2000, la condanna per un delitto, di cui al d.

Igs. 74/2000, importa anche la condanna alle pene accessorie previste nella norma.

Per la determinazione delle pene accessorie è necessaria una valutazione di merito, non possibile in sede di legittimità, quantomeno per la pubblicazione della sentenza: « In tema di pene accessorie, l'articolo 12, comma primo, lett. e), del d.lgs.74 del 2000, che prevede la pubblicazione della sentenza di condanna per taluno dei reati previsti nel medesimo decreto, attribuisce al giudice la determinazione della durata della pubblicazione entro il limite dei trenta giorni sulla base di una valutazione discrezionale non esercitabile in sede di giudizio di legittimità» (Sez. 3, n. 45754 del 12/07/2017 - dep. 05/10/2017, P.G. in proc.

Sangaletti, Rv. 27106801; per le altre pene accessorie vedi Sez.

U, n. 6240 del 27/11/2014 - dep. 12/02/2015, B, Rv. 26232801).

La sentenza deve quindi annullarsi limitatamente all'omessa condanna alle pene accessorie previste per legge come conseguenza della condanna, con rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo giudizio sul punto.

Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. si dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/12/1960 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con richiesta di annullamento con rinvio limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2021 il Tribunale di Fermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 10, d. Igs. 74 del 2000. 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge per omessa applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12, d. Igs. 74 del 2000. Nella condanna il Tribunale ha omesso l'applicazione delle pene accessorie, obbligatorie in esito alla condanna per il reato contestato, ai sensi dell'art. 12, d. Igs. 74 del 2000. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 2. 2. L'imputato ha presentato memoria e conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio, per la determinazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato in quanto ai sensi dell'art. 12, d. Igs. 74 del 2000, la condanna per un delitto, di cui al d. Igs. 74/2000, importa anche la condanna alle pene accessorie previste nella norma. Per la determinazione delle pene accessorie è necessaria una valutazione di merito, non possibile in sede di legittimità, quantomeno per la pubblicazione della sentenza: « In tema di pene accessorie, l'articolo 12, comma primo, lett. e), del d.lgs.74 del 2000, che prevede la pubblicazione della sentenza di condanna per taluno dei reati previsti nel medesimo decreto, attribuisce al giudice la determinazione della durata della pubblicazione entro il limite dei trenta giorni sulla base di una valutazione discrezionale non esercitabile in sede di giudizio di legittimità» (Sez. 3, n. 45754 del 12/07/2017 - dep. 05/10/2017, P.G. in proc. Sangaletti, Rv. 27106801; per le altre pene accessorie vedi Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014 - dep. 12/02/2015, B, Rv. 26232801). La sentenza deve quindi annullarsi limitatamente all'omessa condanna alle pene accessorie previste per legge come conseguenza della condanna, con rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo giudizio sul punto. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. si dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, div
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