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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07788/2026

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ORDINANZAsul ricorso 18356-2024 proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procurarilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrente –Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026per la cassazione della sentenza n. 1157 del 2023 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 febbraio 2024 (R.G.N.791/2023).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha accolto in parte il gravame proposto dal signor Claudio PietroVescovi contro la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con esclusivoriguardo alla prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamenton. 11720110035454569000, e ha rigettato, nel resto, l’impugnazionedell’intimazione di pagamento n. 11720219000559363000.1.1.– Per quel che in questa sede ancora rileva, la Corte territorialepuntualizza, in primo luogo, che è valida la costituzione dell’agentedella riscossione con un avvocato del libero foro, alla stregua deiprincìpi affermati da Cass., S.U., 19 novembre 2019, n. 30008.1.2.– Inoltre, il disconoscimento della conformità delle copieprodotte agli originali si dimostra radicalmente generico e l’appellantenon ha dedotto «gli elementi significanti l’asserita difformità» (pagina4 della pronuncia d’appello).

Né l’appellante ha esternato altrespecifiche e tempestive dichiarazioni di disconoscimento.1.3.– È rituale, infine, la notificazione diretta dell’intimazione dipagamento da parte dell’agente della riscossione, secondo le norme delservizio postale ordinario, e l’appellante non ha debitamentecontrastato la fede privilegiata dell’avviso di ricevimento, che attestal’esecuzione della notificazione.Nessun vizio inficia la notificazione dei due preavvisi d’iscrizioneipotecaria dedotti in causa: in un caso, il messo ha depositato l’attopresso la casa comunale e ha spedito la raccomandata di cui all’art.140 cod. proc. civ., recapitata il 23 luglio 2019; nell’altro caso, il messoha consegnato il plico chiuso alla moglie dell’appellante e ha poi spedito- 2 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026la raccomandata informativa in base all’art. 139 cod. proc. civ., che«prevede la procedura “ordinaria” in ragione della quale è sufficientela prova della semplice spedizione della raccomandata informativa,indipendentemente dall’esito della stessa» (pagina 6 della pronunciad’appello).2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signorClaudio [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.3.– All’impugnazione l’INPS e l’agente della riscossione ADER –Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con distinti controricorsi.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia omessa motivazione e falsa applicazionedegli artt. 77 e 100 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte di meritoabbia ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio di ADER conavvocati designati dal responsabile della gestione del contenziosoLombardia, autorizzato in forza di una procura notarile solo richiamata.1.1.– Il motivo dev’essere, nel suo complesso, disatteso.1.2.– A supporto della censura, il ricorrente allega di avertempestivamente introdotto nel contraddittorio processuale il temadella carenza di rappresentanza e dei vizi della procura (pagina 4 delricorso), ma di tale questione non si rinviene traccia nella pronunciad’appello, come ADER ha eccepito nel controricorso (pagina 3), e ilricorrente non si è premurato di avvalorare, nel rispetto dei canoni dispecificità del ricorso per cassazione, la deduzione che assume di aversvolto.Peraltro, ADER, nel controricorso (pagine 3 e 4), ha indicato elocalizzato quella documentazione che il ricorrente ritiene mancante,- 3 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026senza poi avversare la particolareggiata ricostruzione delineatadall’agente della riscossione.2.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), il ricorrente denuncia omessa motivazione e falsaapplicazione dell’art. 276 cod. proc. civ., in relazione al paragrafo 3.4.del Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 tra ADER e Avvocaturagenerale dello Stato, e imputa alla Corte di merito di aver disattesol’eccezione di nullità della costituzione in giudizio di ADER con unavvocato del libero foro, nonostante l’insussistenza dei presupposti dilegge.2.1.– Il motivo si rivela infondato.2.2.– La pronuncia d’appello è conforme alle enunciazioni diprincipio di questa Corte, puntualmente addotte a supporto del rigettodel gravame (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) e cosìcompendiate nella massima ufficiale: «Ai fini della rappresentanza edifesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicatala generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegatidavanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocaturadello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzioneintervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43,comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera daadottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppureove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessieconomici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nédella delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degliarticoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti dicarattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. 193del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelliin cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questanon sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra ilpatrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero- 4 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previstedalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o diindisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzionedell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente edimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità» (Cass., S.U., 19 novembre 2019, n. 30008).Ne discende, pertanto, che «l’Agenzia delle Entrate-Riscossione(AdER) può essere rappresentata da un avvocato del libero foro neigradi di merito, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte diCassazione, a meno che non siano esplicitamente riservatiall’Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti, e lascelta del professionista del libero foro è legittima e non richiedeparticolari delibere o formalità, salvo che la convenzione non prevedadiversamente» (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2025, n. 32477, inmotivazione).Da tali princìpi, richiamati da ADER nel controricorso (pagine 4 e 5)e ribaditi a più riprese da questa Corte (Cass., sez. lav., 24 dicembre2025, n. 33995, e 25 aprile 2025, n. 10907), non vi sono ragioni didiscostarsi.Nel controricorso, ADER richiama puntualmente le previsioni dellaconvenzione per escludere che la controversia possa essere ricondottaa quelle riservate all’Avvocatura dello Stato e, contro tali rilievi, ilricorrente non indirizza critiche di sorta.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5,cod. proc. civ.), il ricorrente deduce omessa motivazione e violazionee falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2712 e 2719cod. civ., e censura la sentenza d’appello per aver negato la validità el’efficacia del disconoscimento della conformità delle copie agli originali,- 5 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026senza tener conto della «espressa negazione» degli originali (pagina 6del ricorso per cassazione).3.1.– La doglianza non supera il vaglio di ammissibilità e, pertanto,colgono nel segno le eccezioni sollevate in via preliminare da entrambii controricorrenti.3.2.– I giudici d’appello (pagina 4 della sentenza impugnata) hannoaffermato la radicale genericità del disconoscimento proposto ai sensidell’art. 2719 cod. civ., in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte,che pone quali requisiti indefettibili dell’efficacia del disconoscimento lachiarezza e la specificità e l’indicazione degli aspetti che suffragano ladifformità della copia rispetto all’originale (fra le molte, Cass., sez.

II,30 ottobre 2018, n. 27633; di recente, in termini, Cass., sez.

II, 14gennaio 2026, n. 800).Inoltre, la Corte territoriale (la già citata pagina 4) soggiunge chenessun altro disconoscimento è stato specificamente etempestivamente formulato.Il motivo (pagina 6 del ricorso) si limita a tratteggiare unanegazione degli originali, senza il supporto dell’indispensabile richiamoagli atti processuali rilevanti, e non si cura così di confutare la diversavalutazione espressa dalla Corte di merito, in linea con il giudice diprime cure, sulla genericità del disconoscimento e sulla suariconducibilità alle previsioni dell’art. 2719 cod. civ.La doglianza, così strutturata, si palesa dunque irrimediabilmentegenerica e avulsa dal percorso argomentativo della pronunciad’appello.4.– Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod.proc. civ.), il ricorrente si duole, infine, dell’omessa motivazione, dellaviolazione e della falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, letterae), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell’art. 16-terdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con- 6 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, dell’art. 57-bis,comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 26 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Ad avviso del ricorrente, avrebbe errato la Corte di merito nelreputare valida la notifica dell’avviso di addebito di cui al documento 3dell’INPS, benché non sia stato prodotto l’avviso di ricevimento dellaraccomandata.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per avereaffermato la ritualità della notificazione del preavviso d’iscrizioneipotecaria prodotto come documento 6 di ADER, eseguita dal messocomunale a persona diversa dal contribuente, senza essere corredatadall’invio della lettera raccomandata prescritta dalla legge.Infine, la pronuncia impugnata sarebbe erronea nella parte in cuiha respinto l’eccezione di nullità della notificazione del preavvisod’iscrizione ipotecaria prodotto come documento 7 di ADER, ancorchédifetti l’attestazione del deposito presso la casa comunale e dellasuccessiva raccomandata informativa.4.1.– La censura incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti daentrambi i controricorrenti.4.2.– La Corte di merito, tanto per l’avviso di addebito quanto perle comunicazioni preventive d’iscrizione ipotecaria, ha diffusamenteesposto le ragioni della ritualità della notifica (pagine 5 e 6) e, con gliargomenti addotti, il ricorrente non si cimenta in modo adeguato.4.2.1.– Per quel che attiene all’avviso di addebito, i giudici d’appellosi sono uniformati alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, checonsente la notificazione diretta mediante invio di raccomandata conavviso di ricevimento, secondo le norme del servizio postale ordinario,senza imporre l’applicazione delle formalità sancite dalla legge 20novembre 1982, n. 890 (Cass., sez. lav., 29 luglio 2025, n. 21847).A tali princìpi occorre dare continuità, in carenza di argomenti chepersuadano a riconsiderarli.- 7 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/20264.2.2.– Per quel che concerne, invece, le comunicazioni preventived’iscrizione ipotecaria, la sentenza d’appello (pagina 6) indugia sullemodalità della notificazione e, sulla scorta della documentazioneprodotta e della ricognizione della normativa applicabile, offre in puntodi fatto e di diritto tutti i ragguagli pertinenti sulla ritualità dellaprocedura seguita.I rilievi della Corte di merito non sono stati scalfiti in modo efficacedal ricorrente, che si limita a reiterare le argomentazioni giàprospettate nei gradi di merito, senza confrontarsi con il circostanziatoiter logico che sorregge la decisione d’appello.Le censure, così formulate, non soddisfano i canoni di pertinenza edi specificità.5.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.6.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a favore di entrambi i controricorrenti, in misuraproporzionata al valore della controversia e all’attività difensiva svolta.7.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere lespese del presente giudizio all’INPS, nell’importo che liquida in Euro3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, ea ADER, nell’ammontare di Euro 3.000,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 8 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 gennaio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 9 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 18356-2024 proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procurarilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrente –Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026per la cassazione della sentenza n. 1157 del 2023 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 febbraio 2024 (R.G.N.791/2023).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha accolto in parte il gravame proposto dal signor Claudio PietroVescovi contro la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con esclusivoriguardo alla prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamenton. 11720110035454569000, e ha rigettato, nel resto, l’impugnazionedell’intimazione di pagamento n. 11720219000559363000.1.1.– Per quel che in questa sede ancora rileva, la Corte territorialepuntualizza, in primo luogo, che è valida la costituzione dell’agentedella riscossione con un avvocato del libero foro, alla stregua deiprincìpi affermati da Cass., S.U., 19 novembre 2019, n. 30008.1.2.– Inoltre, il disconoscimento della conformità delle copieprodotte agli originali si dimostra radicalmente generico e l’appellantenon ha dedotto «gli elementi significanti l’asserita difformità» (pagina4 della pronuncia d’appello). Né l’appellante ha esternato altrespecifiche e tempestive dichiarazioni di disconoscimento.1.3.– È rituale, infine, la notificazione diretta dell’intimazione dipagamento da parte dell’agente della riscossione, secondo le norme delservizio postale ordinario, e l’appellante non ha debitamentecontrastato la fede privilegiata dell’avviso di ricevimento, che attestal’esecuzione della notificazione.Nessun vizio inficia la notificazione dei due preavvisi d’iscrizioneipotecaria dedotti in causa: in un caso, il messo ha depositato l’attopresso la casa comunale e ha spedito la raccomandata di cui all’art.140 cod. proc. civ., recapitata il 23 luglio 2019; nell’altro caso, il messoha consegnato il plico chiuso alla moglie dell’appellante e ha poi spedito- 2 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026la raccomandata informativa in base all’art. 139 cod. proc. civ., che«prevede la procedura “ordinaria” in ragione della quale è sufficientela prova della semplice spedizione della raccomandata informativa,indipendentemente dall’esito della stessa» (pagina 6 della pronunciad’appello).2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signorClaudio [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.3.– All’impugnazione l’INPS e l’agente della riscossione ADER –Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con distinti controricorsi.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia omessa motivazione e falsa applicazionedegli artt. 77 e 100 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte di meritoabbia ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio di ADER conavvocati designati dal responsabile della gestione del contenziosoLombardia, autorizzato in forza di una procura notarile solo richiamata.1.1.– Il motivo dev’essere, nel suo complesso, disatteso.1.2.– A supporto della censura, il ricorrente allega di avertempestivamente introdotto nel contraddittorio processuale il temadella carenza di rappresentanza e dei vizi della procura (pagina 4 delricorso), ma di tale questione non si rinviene traccia nella pronunciad’appello, come ADER ha eccepito nel controricorso (pagina 3), e ilricorrente non si è premurato di avvalorare, nel rispetto dei canoni dispecificità del ricorso per cassazione, la deduzione che assume di aversvolto.Peraltro, ADER, nel controricorso (pagine 3 e 4), ha indicato elocalizzato quella documentazione che il ricorrente ritiene mancante,- 3 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026senza poi avversare la particolareggiata ricostruzione delineatadall’agente della riscossione.2.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), il ricorrente denuncia omessa motivazione e falsaapplicazione dell’art. 276 cod. proc. civ., in relazione al paragrafo 3.4.del Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 tra ADER e Avvocaturagenerale dello Stato, e imputa alla Corte di merito di aver disattesol’eccezione di nullità della costituzione in giudizio di ADER con unavvocato del libero foro, nonostante l’insussistenza dei presupposti dilegge.2.1.– Il motivo si rivela infondato.2.2.– La pronuncia d’appello è conforme alle enunciazioni diprincipio di questa Corte, puntualmente addotte a supporto del rigettodel gravame (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) e cosìcompendiate nella massima ufficiale: «Ai fini della rappresentanza edifesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicatala generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegatidavanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocaturadello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzioneintervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43,comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera daadottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppureove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessieconomici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nédella delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degliarticoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti dicarattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. 193del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelliin cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questanon sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra ilpatrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero- 4 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previstedalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o diindisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzionedell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente edimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità» (Cass., S.U., 19 novembre 2019, n. 30008).Ne discende, pertanto, che «l’Agenzia delle Entrate-Riscossione(AdER) può essere rappresentata da un avvocato del libero foro neigradi di merito, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte diCassazione, a meno che non siano esplicitamente riservatiall’Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti, e lascelta del professionista del libero foro è legittima e non richiedeparticolari delibere o formalità, salvo che la convenzione non prevedadiversamente» (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2025, n. 32477, inmotivazione).Da tali princìpi, richiamati da ADER nel controricorso (pagine 4 e 5)e ribaditi a più riprese da questa Corte (Cass., sez. lav., 24 dicembre2025, n. 33995, e 25 aprile 2025, n. 10907), non vi sono ragioni didiscostarsi.Nel controricorso, ADER richiama puntualmente le previsioni dellaconvenzione per escludere che la controversia possa essere ricondottaa quelle riservate all’Avvocatura dello Stato e, contro tali rilievi, ilricorrente non indirizza critiche di sorta.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5,cod. proc. civ.), il ricorrente deduce omessa motivazione e violazionee falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2712 e 2719cod. civ., e censura la sentenza d’appello per aver negato la validità el’efficacia del disconoscimento della conformità delle copie agli originali,- 5 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026senza tener conto della «espressa negazione» degli originali (pagina 6del ricorso per cassazione).3.1.– La doglianza non supera il vaglio di ammissibilità e, pertanto,colgono nel segno le eccezioni sollevate in via preliminare da entrambii controricorrenti.3.2.– I giudici d’appello (pagina 4 della sentenza impugnata) hannoaffermato la radicale genericità del disconoscimento proposto ai sensidell’art. 2719 cod. civ., in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte,che pone quali requisiti indefettibili dell’efficacia del disconoscimento lachiarezza e la specificità e l’indicazione degli aspetti che suffragano ladifformità della copia rispetto all’originale (fra le molte, Cass., sez. II,30 ottobre 2018, n. 27633; di recente, in termini, Cass., sez. II, 14gennaio 2026, n. 800).Inoltre, la Corte territoriale (la già citata pagina 4) soggiunge chenessun altro disconoscimento è stato specificamente etempestivamente formulato.Il motivo (pagina 6 del ricorso) si limita a tratteggiare unanegazione degli originali, senza il supporto dell’indispensabile richiamoagli atti processuali rilevanti, e non si cura così di confutare la diversavalutazione espressa dalla Corte di merito, in linea con il giudice diprime cure, sulla genericità del disconoscimento e sulla suariconducibilità alle previsioni dell’art. 2719 cod. civ.La doglianza, così strutturata, si palesa dunque irrimediabilmentegenerica e avulsa dal percorso argomentativo della pronunciad’appello.4.– Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod.proc. civ.), il ricorrente si duole, infine, dell’omessa motivazione, dellaviolazione e della falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, letterae), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell’art. 16-terdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con- 6 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, dell’art. 57-bis,comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 26 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Ad avviso del ricorrente, avrebbe errato la Corte di merito nelreputare valida la notifica dell’avviso di addebito di cui al documento 3dell’INPS, benché non sia stato prodotto l’avviso di ricevimento dellaraccomandata.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per avereaffermato la ritualità della notificazione del preavviso d’iscrizioneipotecaria prodotto come documento 6 di ADER, eseguita dal messocomunale a persona diversa dal contribuente, senza essere corredatadall’invio della lettera raccomandata prescritta dalla legge.Infine, la pronuncia impugnata sarebbe erronea nella parte in cuiha respinto l’eccezione di nullità della notificazione del preavvisod’iscrizione ipotecaria prodotto come documento 7 di ADER, ancorchédifetti l’attestazione del deposito presso la casa comunale e dellasuccessiva raccomandata informativa.4.1.– La censura incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti daentrambi i controricorrenti.4.2.– La Corte di merito, tanto per l’avviso di addebito quanto perle comunicazioni preventive d’iscrizione ipotecaria, ha diffusamenteesposto le ragioni della ritualità della notifica (pagine 5 e 6) e, con gliargomenti addotti, il ricorrente non si cimenta in modo adeguato.4.2.1.– Per quel che attiene all’avviso di addebito, i giudici d’appellosi sono uniformati alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, checonsente la notificazione diretta mediante invio di raccomandata conavviso di ricevimento, secondo le norme del servizio postale ordinario,senza imporre l’applicazione delle formalità sancite dalla legge 20novembre 1982, n. 890 (Cass., sez. lav., 29 luglio 2025, n. 21847).A tali princìpi occorre dare continuità, in carenza di argomenti chepersuadano a riconsiderarli.- 7 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/20264.2.2.– Per quel che concerne, invece, le comunicazioni preventived’iscrizione ipotecaria, la sentenza d’appello (pagina 6) indugia sullemodalità della notificazione e, sulla scorta della documentazioneprodotta e della ricognizione della normativa applicabile, offre in puntodi fatto e di diritto tutti i ragguagli pertinenti sulla ritualità dellaprocedura seguita.I rilievi della Corte di merito non sono stati scalfiti in modo efficacedal ricorrente, che si limita a reiterare le argomentazioni giàprospettate nei gradi di merito, senza confrontarsi con il circostanziatoiter logico che sorregge la decisione d’appello.Le censure, così formulate, non soddisfano i canoni di pertinenza edi specificità.5.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.6.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a favore di entrambi i controricorrenti, in misuraproporzionata al valore della controversia e all’attività difensiva svolta.7.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere lespese del presente giudizio all’INPS, nell’importo che liquida in Euro3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, ea ADER, nell’ammontare di Euro 3.000,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 8 -Numero registro generale 18356/2024Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7788/2026Data pubblicazione 31/03/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 gennaio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 9 -
Sentenza Cassazione n. 07788/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris