CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 25077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30564/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e di fesa d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce alricorso; –ricorrente – e contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1258/03/18, depositata l’8 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Rinuncia - Estinzione .Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1258 / 03 /1 8 del 08 / 0 5 /20 1 8 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CT R ) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi Atomo Italia s.r.l., di seguito Atomo) avverso la sentenza n. 438 /01/ 17 della Commissione tributaria provinciale di Modena, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente (di seguito AE) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013, nonché per le conseguenti sanzioni; 2. avverso la sentenza della CTR Atomo presentava ricorso per cassazione affidato a quattromotivi; 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con istanza depositata in data 05/05/2023 la società ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia è stato accettato dalla difesa erariale; 2. va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio; 2.1. le spese restano a carico delleparti che le ha nno sostenute . P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così