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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 09589/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 9813-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocto 1OVAMBATTI!1;[OSCURATO:PERSONA], che lu lapprAAnta C Ull-PnnP unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: )b(/ - ricorrente - 2021 contro 2744 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; t - resistente - avverso la sentenza n. 74/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositate, il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] Con decreto monocratico la Corte d'appello di Perugia, per quel che qui residua di rilievo, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, la somma di C 1.500,00, oltre interessi legali, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi C 250,00, oltre accessori.

La medesima Corte, in composizione collegiale, rigettò l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata contestata l'entità delle spese e condannò l'opponente al pagamento delle spese in favore del Ministero della Giustizia, liquidate in C 1.198,50.

Avverso quest'ultima determinazione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso corredato da due censure l'Amministrazione restava intimata, limitandosi a depositare atto con il quale faceva riserva d'eventualmente partecipare alla pubblica discussione.

Venuto il processo alla trattazione della Sesta Sezione, esclusa evidenza decisoria, lo stesso veniva rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria depositata il 3/6/2020.

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d.

I. n. 137/2020, convertito nella

I. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.

Il P. G. ha depositato le proprie conclusioni scritte e la ricorrente, memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i due motivi di censura, fra loro correlati, la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 10 e 14 cod. proc. civ. 2233, co. 2, cod. civ., in relazione alla liquidazione dei compensi di ai q , dd.mm. nn. 55/2014, 37/2018, evidenziando i profili di doglianza di cui appresso: a) la Corte d'appello aveva disatteso ingiustamente la pretesa fatta valere dall'opponente perché le spese della fase monitoria fossero liquidate in base alla tabella 12, regolante il contenzioso, invece, siccome aveva fatto il Consigliere delegato, applicando la tabella 8, regolante la liquidazione per il decreto ingiuntivo; b) in ogni caso la determinazione in sole C 250,00 appariva lesiva dell'art. 2233, co. 2, cod. civ., a cagione della sua simbolicità; c) per contro risultava eccessivo quanto liquidato in favore del Ministero, a seguito del giudizio d'opposizione, specie perché la Corte d'appello non aveva considerato che la parte pubblica aveva dovuto sopportare un minor dispendio d'attività, per la posizione processuale di mera resistenza all'avversa pretesa; inoltre la liquidazione in discorso risultava "contra legem" tenuto conto del valore del "disputatum".

2. La doglianza è infondata avuto riguardo ai primi due profili sopra sintetizzati e fondata avuto riguardo all'ultimo.

2.1. Quanto alla tabella applicabile alla fase monitoria del processo per l'equa riparazione di recente questa Corte, così convincentemente superando opinioni non convergenti, ha chiarito che in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i # procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, n. 26851, 31/07/2020, Rv. 658292).

2.2. La critica che involge il "quantum", giudicato, comunque, non remunerativo della spendita d'attività professionale, sollecita un inammissibile nuovo giudizio di merito, essendo bastevole rilevare che la liquidazione, determinata in C 250,00 è superiore al minimo previsto dalla tab. 8, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da O a C 5.200,00): C 450,00, riducibili fino alla metà, ex art. 4, co. 1, d.m. n. 55/2014, a motivo della «particolare semplicità della controversia», siccome ha motivato la Corte di Perugia.

2.3. A ragione la ricorrente si duole della condanna, per le spese del giudizio d'opposizioneia rimborsare al Ministero della Giustizia la somma di C 1.198,50.

Invero, il decreto impugnato riferisce che la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che le fosse liquidato per le spese del giudizio monitorio la somma di C 510,00, perciò la lite verteva su C 260,00.

Quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione lo scaglione della tab.12, per il contenzioso davanti alla corte d'appello, da 0.001 a C 1.100,00.

Poiché la Corte di merito ha scelto di liquidare il minimo assoluto (ultimo periodo dell'ultima pagina della decisione), esso importo corrisponde a C 286,00.

Ciò premesso, potendo la causa essere decisa nel merito, avendo il giudice del merito nitidamente manifestando di volere liquidare le competenze in favore del Ministero attestandosi nel minimo assoluto, cassata la decisione impugnata nei limiti di cui sopra, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a pagare la minor somma di cui sopra in favore del Ministero della Giustizia per la fase dell'opposizione.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la declaratoria d'integrale irripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accolto, nei limiti di cui in motivazione il ricorso, che nel resto rigetta, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina in C 286,00 la liquidazione delle competenze, per il giudizio d'opposizione tenutosi innanzi al Collegio della Corte d'appello di Perugia, in favore del Ministero della Giustizia; dichiara irripetibili per intero le spese del giudizio di legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 9813-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocto 1OVAMBATTI!1;[OSCURATO:PERSONA], che lu lapprAAnta C Ull-PnnP unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: )b(/ - ricorrente - 2021 contro 2744 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; t - resistente - avverso la sentenza n. 74/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositate, il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] Con decreto monocratico la Corte d'appello di Perugia, per quel che qui residua di rilievo, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, la somma di C 1.500,00, oltre interessi legali, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi C 250,00, oltre accessori. La medesima Corte, in composizione collegiale, rigettò l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata contestata l'entità delle spese e condannò l'opponente al pagamento delle spese in favore del Ministero della Giustizia, liquidate in C 1.198,50. Avverso quest'ultima determinazione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso corredato da due censure l'Amministrazione restava intimata, limitandosi a depositare atto con il quale faceva riserva d'eventualmente partecipare alla pubblica discussione. Venuto il processo alla trattazione della Sesta Sezione, esclusa evidenza decisoria, lo stesso veniva rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria depositata il 3/6/2020. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d. I. n. 137/2020, convertito nella I. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P. G. ha depositato le proprie conclusioni scritte e la ricorrente, memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i due motivi di censura, fra loro correlati, la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 10 e 14 cod. proc. civ. 2233, co. 2, cod. civ., in relazione alla liquidazione dei compensi di ai q , dd.mm. nn. 55/2014, 37/2018, evidenziando i profili di doglianza di cui appresso: a) la Corte d'appello aveva disatteso ingiustamente la pretesa fatta valere dall'opponente perché le spese della fase monitoria fossero liquidate in base alla tabella 12, regolante il contenzioso, invece, siccome aveva fatto il Consigliere delegato, applicando la tabella 8, regolante la liquidazione per il decreto ingiuntivo; b) in ogni caso la determinazione in sole C 250,00 appariva lesiva dell'art. 2233, co. 2, cod. civ., a cagione della sua simbolicità; c) per contro risultava eccessivo quanto liquidato in favore del Ministero, a seguito del giudizio d'opposizione, specie perché la Corte d'appello non aveva considerato che la parte pubblica aveva dovuto sopportare un minor dispendio d'attività, per la posizione processuale di mera resistenza all'avversa pretesa; inoltre la liquidazione in discorso risultava "contra legem" tenuto conto del valore del "disputatum". 2. La doglianza è infondata avuto riguardo ai primi due profili sopra sintetizzati e fondata avuto riguardo all'ultimo. 2.1. Quanto alla tabella applicabile alla fase monitoria del processo per l'equa riparazione di recente questa Corte, così convincentemente superando opinioni non convergenti, ha chiarito che in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i # procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, n. 26851, 31/07/2020, Rv. 658292). 2.2. La critica che involge il "quantum", giudicato, comunque, non remunerativo della spendita d'attività professionale, sollecita un inammissibile nuovo giudizio di merito, essendo bastevole rilevare che la liquidazione, determinata in C 250,00 è superiore al minimo previsto dalla tab. 8, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da O a C 5.200,00): C 450,00, riducibili fino alla metà, ex art. 4, co. 1, d.m. n. 55/2014, a motivo della «particolare semplicità della controversia», siccome ha motivato la Corte di Perugia. 2.3. A ragione la ricorrente si duole della condanna, per le spese del giudizio d'opposizioneia rimborsare al Ministero della Giustizia la somma di C 1.198,50. Invero, il decreto impugnato riferisce che la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che le fosse liquidato per le spese del giudizio monitorio la somma di C 510,00, perciò la lite verteva su C 260,00. Quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione lo scaglione della tab.12, per il contenzioso davanti alla corte d'appello, da 0.001 a C 1.100,00. Poiché la Corte di merito ha scelto di liquidare il minimo assoluto (ultimo periodo dell'ultima pagina della decisione), esso importo corrisponde a C 286,00. Ciò premesso, potendo la causa essere decisa nel merito, avendo il giudice del merito nitidamente manifestando di volere liquidare le competenze in favore del Ministero attestandosi nel minimo assoluto, cassata la decisione impugnata nei limiti di cui sopra, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a pagare la minor somma di cui sopra in favore del Ministero della Giustizia per la fase dell'opposizione. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la declaratoria d'integrale irripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accolto, nei limiti di cui in motivazione il ricorso, che nel resto rigetta, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina in C 286,00 la liquidazione delle competenze, per il giudizio d'opposizione tenutosi innanzi al Collegio della Corte d'appello di Perugia, in favore del Ministero della Giustizia; dichiara irripetibili per intero le spese del giudizio di legittim
Decreto Cassazione n. 09589/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris