CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato di omicidio. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché egli è stato assolto dopo un esperimento giudiziale che smentiva categoricamente le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], concorrente materiale nell'omicidio, essendo stato escluso che lui e la compagna potessero vedere dal balcone quanto falsamente riferito. [OSCURATO:PERSONA] rispose altresì più che correttamente alle domande poste dalla Polizia di Stato, facendo presente che non era vero che la vittima gli avesse gettato degli arancini in faccia. Anche l'elemento inerente ai cenni d'intesa tra il Lombardo e il Magro all'interno del Commissariato era stato oggetto di specifica valutazione da parte del G.u.p. ed era stato ritenuto assolutamente irrilevante. La valutazione del giudice della riparazione deve comunque incentrarsi su comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione. Viceversa la Corte d'appello, invece di attribuire la responsabilità alle false prove derivanti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalla costruzione accusatoria operata dalla Polizia di Stato, ha addebitato l'applicazione della misura a fatti assolutamente irrilevanti, di dubbia verificazione e già esaminati dal G.u.p., senza tener conto nemmeno che in giurisprudenza si è stabilito che il mero silenzio, la reticenza e la menzogna costituiscono modalità di esplicazione del diritto di difesa che non ostano al riconoscimento dell'equo indennizzo. In ordine al secondo titolo di coercizione personale, emesso sulla base di un'altra chiamata in correità, che gli attribuiva il ruolo non più di concorrente materiale nel reato ma di mandante, va richiamata l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 31 luglio 2014, con cui è stata annullata l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Enna, rilevando l'assoluta mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con la memoria presentata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato il comportamento tenuto dal Lombardo in occasione del colloquio con il Magro nei locali del Commissariato di pubblica sicurezza, presso il quale i due amici erano stati convocati il 5 dicembre 2008. Da una intercettazione ambientale con videoripresa si evince infatti - precisa la Corte d'appello - che il Lombardo, dopo essere stato sentito dagli investigatori, rimasto solo con il coindagato, rivolgendosi a quest'ultimo, mimò con la mano destra un gesto come per fargli intendere di non parlare, quando di lì a poco sarebbe stato ascoltato. Da tale atteggiamento si desume - argomenta il giudice a quo - la conoscenza, da parte del Lombardo, di pregresse ragioni di contrasto tra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, comprovate dalla mancanza di sorpresa rispetto ai riferimenti degli inquirenti a tali circostanze, reiteratamente negate durante le iniziali sommarie informazioni. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di 2 <z) fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga i'n essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in