CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 43634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia aggravata e di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Il ricorso per cassazione a firma del difensore dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 161 cod. proc. pen.. Si eccepisce che la notifica al ricorrente del decreto di citazione per il giudizio d'appello sarebbe nulla, perché eseguita presso il difensore, ai sensi del comma 4 della norma citata, senza la previa verifica dell'impossibilità di notifica presso il domicilio eletto, ossia presso la residenza anagrafica dell'imputato stesso, dove questi non era stato trovato dai Carabinieri perché «verosimilmente in ferie in altra regione». 3. Con requisitoria in data 30 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria in data 27 luglio 2022 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Dall'esame degli atti - consentito in ragione del dedotto error in procedendo - emerge: I.) che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite notifica al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di questi in data 5 luglio 2021; II.) che la stessa ha avuto luogo, nella modalità suddetta, prima che fosse verificata l'impossibilità di notifica dell'atto stesso presso il domicilio eletto dell'imputato: infatti, soltanto in data 7 settembre 2021, i Carabinieri, incaricati dell'incombenza, vi si erano recati senza, tuttavia, trovarlo perché «verosimilmente in ferie a Savona» e senza riuscire altrimenti a rintracciarlo nonostante l'interlocuzione con il difensore e l'interrogazione allo SDI. 2. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione di nullità della notifica tempestivamente sollevata, osservando che, essendosi verificata una mera ipotesi di inversione della scansione cronologica degli adempimenti previsti dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ci si trovasse di fronte ad una mera irregolarità della notifica, che non aveva pregiudicato in alcun modo lo svolgimento delle prerogative difensive: infatti, era stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto, ossia la conoscenza della citazione in appello presso lo studio del difensore per inidoneità del domicilio eletto. 3. La decisione del giudice censurato non merita di essere emendata. Invero, i precedenti citati dal ricorrente, secondo cui è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dal tentativo di eseguire l'adempimento nei confronti dell'imputato che ha eletto o dichiarato domicilio anche ove l'incombente sia stato successivamente effettuato con esito negativo (Sez. 6, n. 26498 del 20/05/2014, Rv. 262044; conf. Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, Rv. 265693), risultano essere stati superati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 17/02/2017, ha affermato che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Rv. 269028). La Corte ha ricordato, in proposito, come secondo la propria consolidata linea ermeneutica «la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, dep. 2002, Conti, Rv. 221402). Perché tale nullità derivata sussista è necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell'atto (Sez. U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539)». Ha, poi, evidenziato che «sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un "criterio di pregiudizio" effettivo», per il quale, allo scopo di «valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, occorre far ricorso all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare». Ha, quindi, ripercorso gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità «che - pur rispettosi del principio di tassatività laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata dalla norma, anche in funzione "dissuasiva", alla inosservanza di determinate forme - rapportano, in una prospettiva meno formalistica, l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata», richiamando (pagg. 10- 11 della motivazione): - la sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, secondo la quale in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; - la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale «se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi»; - la sentenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, per la quale la nullità della notifica all'imputato eseguita a norma dell'art. 157, comma 7-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto, è una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.; - la sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in cui si è affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad una reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (è stato pertanto ritenuto, nel caso esaminato, che il reiterato avvicendamento di difensori, costituiva una strategia non giustificata da esigenza difensive, ma integrava un vero abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità). 4. Dunque, dato, senz'altro, seguito all'insegnamento impartito dal diritto vivente, deve riconoscersi che, nella fattispecie al vaglio, constatata l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto dell'imputato - impossibilità che è integrata «anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772) -, la previa esecuzione della notifica presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ha integrato una mera irregolarità della stessa ovvero una invalidità comunque sanata per il raggiungimento dello scopo (ex artt. 183 e 184 cod. proc. pen.), non avendo il difensore specificamente dedotto, come sarebbe stato suo preciso onere, che la denunciata modalità di notificazione avesse impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e, quindi, di esercitare compiutamente il diritto di difesa. 5. S'impone, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese