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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12430/2022

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te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31720-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2180/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di intimazione e la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il ricorso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione inammissibile affermando che dalla documentazione risulta che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] depositata in data 28 giugno 2018 veniva notificata ad Agenzia delle entrate - Riscossione, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 3 settembre 2018.

L'atto di appello risulta notificato a mezzo PEC in data 24 gennaio 2019 e, pertanto, oltre il termine previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo che la questione venga trattata in pubblica udienza, con particolare riferimento all'ordinanza di rimessione alle sezioni unite n. 3984 del 2022, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate - Riscossione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 16 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 285 e 170 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, e in particolare per aver ritenuto Ric. 2020 n. 31720 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente, ossia presso la sede legale di Agenzia delle entrate - Riscossione, anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito e, conseguentemente inammissibile per tardività del gravame.

Vista l'ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite 8 febbraio 2022, n. 3984, della quinta sezione civile della Corte di Cassazione in merito alla decorrenza del termine breve per impugnare la decisione presso un ufficio dell'ente locale, pur in presenza di elezione di domicilio; ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 ma o 2022 Il P lente Ma EFt:GS,11>[OSCURATO:PERSONA]:da:11RA CILI, 1 9 APR 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31720-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2180/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di intimazione e la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il ricorso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione inammissibile affermando che dalla documentazione risulta che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] depositata in data 28 giugno 2018 veniva notificata ad Agenzia delle entrate - Riscossione, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 3 settembre 2018. L'atto di appello risulta notificato a mezzo PEC in data 24 gennaio 2019 e, pertanto, oltre il termine previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo che la questione venga trattata in pubblica udienza, con particolare riferimento all'ordinanza di rimessione alle sezioni unite n. 3984 del 2022, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate - Riscossione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 16 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 285 e 170 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, e in particolare per aver ritenuto Ric. 2020 n. 31720 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente, ossia presso la sede legale di Agenzia delle entrate - Riscossione, anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito e, conseguentemente inammissibile per tardività del gravame. Vista l'ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite 8 febbraio 2022, n. 3984, della quinta sezione civile della Corte di Cassazione in merito alla decorrenza del termine breve per impugnare la decisione presso un ufficio dell'ente locale, pur in presenza di elezione di domicilio; ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Così deciso nella camera di consiglio del 9 ma o 2022 Il P lente Ma EFt:GS,11>[OSCURATO:PERSONA]:da:11RA CILI, 1 9 APR 202
Sentenza Cassazione n. 12430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris