CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 49831/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 123. R.G. 23586 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce violazione degli artt. 2 e 545 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la norma di favore invocata dalla difesa non era ancora entrata in vigore alla data della sentenza di appello del 25/10/2022; considerato che il secondo ed il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamentano l'omessa assunzione di una prova la cui ammissione era stata richiesta ex art. 495 cod. proc. pen. nel corso dell'istruttoria dibattimentale e la carenza di motivazione in ordine a tale richiesta non è consentito in virtù del disposto dell'art. 581, comma 1, lett. C) cod. proc. pen., in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta con l'atto di appello ma tardivamente avanzata in sede di discussione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1-49re [OSCURATO:PERSONA] side te