CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40726/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Imperia del 9 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dello stato di ebbrezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati o non proponibili in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accer- tamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova ac- quisiti attraverso la documentazione medica (Sez. 4, n. 1827 del 04/11/2009, dep. 2010, Boraco, Rv. 245997; Sez. 4, n. 4118 del 09/12/2008, dep. 2009, Ahmetovic, Rv. 242834). In ordine al tema in esame della verifica tecnica dello stato di ebbrezza, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto e dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, Tomadini, non massimata; Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018). Alla luce di tali principi, la Corte territoriale ha disatteso le deduzioni difensive dirette essenzialmente a screditare la validità del prelievo ematico effettuato a due ore di distanza dal sinistro e contenenti affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi.2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore I