CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27/04/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione; sentito il difensore della Parte civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili, depositando conclusioni scritte e nota spese; sentiti i difensori degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi invocando, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 27 aprile 2021 (motivazione depositata il successivo 7 luglio) ha confermato quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Arezzo, che ha condannato i tre imputati alle pene ritenute di giustizia in riferimento al reato di cui agli artt. 110, 117, 314 e 81 cod. pen. Ai ricorrenti è contestata l'appropriazione - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati di pubblico servizio in relazione alla raccolta del gioco lecito mediante l'impiego di videoterminali riconducibili all'art. 110 comma 6 TULPS - di somme di denaro di pertinenza della società Lottomatica. In primo grado nei confronti dei ricorrenti - e di altri coimputati - è stato dichiarato non doversi procedere per maturata prescrizione in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., finalizzato alla commissione dei fatti di peculato sopra indicati. 2. Avverso la indicata sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno presentato ricorsi nei quali si deducono i motivi che di seguito vengono sinteticamente riportati. 2.1. Prugnoli e Schiatti. 2.1.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. Sul punto, si evidenzia che le condotte ascritte ai ricorrenti - comunque relative a compiti di natura impiegatizia e che si sono esplicati attraverso lo svolgimento delle mansioni previste nel contratto di lavoro con la società gestrice - si collocano in un momento successivo rispetto alle condotte fraudolente che hanno determinato il mancato versamento al concessionario del tributo dovuto. Difetta, pertanto, un effettivo contributo concorsuale in ordine al fatto appropriativo. 2.1.2. Secondo motivo, collegato al primo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'argomentazione della sentenza impugnata che nella specie ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di truffa aggravata, anziché il contestato peculato, sulla base dell'affermazione - contraddittoria rispetto a quanto emerso nel giudizio - secondo cui nella specie la condotta degli imputati si sarebbe collocata a monte dell'avvenuta appropriazione del denaro di spettanza pubblica mentre in realtà è pacifico che le condotte contestate - ove pure avvenute - sono da collocare in una fase successiva, caratterizzata, eventualmente, dalla finalità di occultare il reato commesso da altri, potendosi, al più ritenere configurabile un'ipotesi di favoreggiamento reale. 2.1.3. Terzo e quarto motivo, tra essi collegati: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della fattispecie concorsuale ex art.117 cod. pen.; attese la complessità dei rapporti della società dei Cigolini con il concessionario e la circostanza che solo di recente la giurisprudenza (in particolare, con pronuncia delle Sezioni unite intervenuta nel 2021) ha stabilito che il soggetto abilitato alla riscossione del PREU tramite contratti di diritto privato (come nella specie) assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non sussistono i presupposti per imputare ai ricorrenti il reato proprio ascritto al Cigolini, difettando sia la sussistenza di un contributo concorsuale sia la consapevolezza di tale qualifica soggettiva; in ogni caso, irragionevolmente e immotivatamente, non è stata operata alcuna riduzione della pena per effetto dell'art. 117 cod. pen. 2.1.4. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. (avendo i giudici di merito ritenuto di far operare la continuazione rispetto ad una condotta strutturalmente unitaria) e alla conseguente mancata concessione della sospensione condizionale della pena, impedita dalla dosimetria della pena, determinata in modo illegittimo. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Primo motivo: violazione di legge processuale in riferimento all'omessa notifica all'imputato del verbale di udienza di primo grado del 23 gennaio 2015; ciò in quanto, a seguito della risoluzione di un conflitto di competenza territoriale, questa Corte indicava come competente il Tribunale di Arezzo al quale venivano trasmessi gli atti; detto Tribunale procedeva direttamente all'udienza dibattimentale senza che fosse stato disposto il rituale adempimento di cui all'art.415 bis cod. proc. pen. e senza trasmettere gli atti al giudice dell'udienza preliminare affinchè si procedesse alla stessa; per tali ragioni è nullo il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale di Arezzo (peraltro neppure notificato all'imputato [OSCURATO:PERSONA]) e - poiché detta eccezione è stata tempestivamente formulata in primo grado e reiterata nei motivi di appello - nulle risultano le sentenze di merito. 2.2.2. Secondo motivo: violazione di legge in riferimento alla nullità dei decreti di autorizzazione delle operazioni di intercettazione telefonica con particolare riferimento al decreto emesso dal Gip del Tribunale di Trento - presso la cui Procura il procedimento penale aveva avuto origine - in data 17 gennaio 2008 con conseguente inutilizzabilità della perizia sulle stesse intercettazioni disposta dal Tribunale di Arezzo; si evidenzia che la nullità di detto decreto deriva dalla circostanza che esso è intervenuto in un procedimento penale diverso da quello oggetto della sentenza impugnata (in particolare a carico di tale [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di riciclaggio) e relativo a reati per i quali non è obbligatorio l'arresto in flagranza, e quindi in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., nonché per la mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di reato. 2.2.3. Terzo e quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di peculato a carico del ricorrente .T -- 9 -77 3 (si riportano argomentazioni analoghe a quelle relative al primo e al secondo motivo di ricorso nell'interesse di Prugnoli e Schiatti). 2.2.4. Quinto, sesto e settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di un concreto contributo causale nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] in merito alla commissione del delitto di peculato, e ciò anche alla luce della questione relativa all'imputazione ex art. 117 cod. pen. (sulla quale si sviluppano argomentazioni analoghe a quelle già riportate in riferimento ai ricorsi nell'interesse degli altri due ricorrenti). 2.2.5. Ottavo motivo: violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena. Essa - si deduce - è stata inflitta, sulla base di una motivazione apodittica e non riferita alla specifica situazione del ricorrente, in misura eccessiva rispetto alla concreta gravità dei fatti e senza far operare la diminuente ex art. 117 cod. pen. con conseguente mancata concessione della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 2. In particolarmente, risultano infondati tutti i motivi contenuti nei ricorsi presentati dagli imputati ad eccezione di quello relativo all'applicazione nei loro confronti dell'art. 117 cod. pen. 3. In riferimento alle deduzioni di natura processuale eccepite da [OSCURATO:PERSONA] - che assumono rilievo pregiudiziale - va in primo luogo rilevato che, come in modo convincente ha argomentato il Tribunale di Arezzo(sentenza di primo grado, p. 14 s.) la risoluzione del conflitto (negativo) di competenza per territorio insorto i tra i Tribunali di Roma e di Arezzo in sede di giudizio dibattimentale, risolto dalla Cassazione ex art. 32 cod. proc. pen., non determina alcuna regressione del procedimento, né alla chiusura delle indagini (per il deposito degli atti e il conseguente avviso ex art. 415 bis c.p.p.), né all'udienza preliminare. Infatti, l'art. 32 ultimo comma cod. proc. pen., che disciplina la prosecuzione del giudizio dopo la risoluzione del conflitto di competenza per territorio, non richiama l'art. 23 stesso codice (disposizione, come è noto/incisa dalle pronunce di incostituzionalità il cui decisum viene invocato dal ricorrente); pertanto la relativa eccezione risulta manifestamente infondata. 3.1. Anche la questione relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni, dedotta dal medesimo ricorrente, è infondata, alla luce del principio affermato da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 - dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, la cui regola è applicabile ratione temporis e che ha stabilito che «In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen». Pertanto, considerate l'evidente esistenza di connessione tra i reati e la circostanza che la fattispecie di peculato rientra tra le fattispecie di reato per le quali sono ammesse le intercettazioni, la doglianza è destituita di fondamento. Del tutto generica è poi la doglianza relativa alla omessa motivazione del decreto di autorizzazione a procedere alle intercettazioni. 4. Venendo alle questioni - sollevate in tutti e tre i ricorsi - relative alla configurabilità del reato di peculato, rileva il Collegio che alla luce della recente pronuncia delle Sezioni U, n. 6087 del 24/09/2020 - dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573, va riconosciuta la sussistenza della necessaria qualifica soggettiva in capo ai Cigolini. Con detta pronuncia il supremo Organo nomofilattico ha infatti chiarito che «Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento dei [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (In motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario)». Pertanto, non vi è dubbio che [OSCURATO:PERSONA] possedesse la necessaria qualifica pubblicistica. 4.1. Ugualmente infondate risultano le ulteriori questioni relative al contributo concorsuale degli imputati - di cui si nega la sussistenza - e alla richiesta qualificazione del fatto come truffa o favoreggiamento, anziché peculato. Sul punto la sentenza impugnata (pag. 19 ss.) chiarisce in modo adeguato gli estremi della condotta concorsuale posta in essere dai ricorrenti, funzionale a rendere possibile l'appropriazione da parte dei Cigolini, condotta che, innestandosi in una fattispecie appropriativa posta in essere dal concorrente "qualificato", non può declinarsi in termini di truffa o favoreggiamento. 5. Fondato risulta, invece, il motivo di ricorso - sul quale hanno particolarmente insistito all'odierna udienza i difensori degli imputati - con il quale viene censurata la imputazione a carico dei ricorrenti del reato di peculato per effetto della previsione "estensiva" dell'art. 117 cod. pen. Secondo i ricorrenti, poiché l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a soggetti che si trovavano nelle medesime condizioni del Cigolini può dirsi stabilizzata solo con l'intervento della citata sentenza delle Sezioni Unite "Rubbo", di gran lunga successiva alle condotte in contestazione, difetterebbe il presupposto per l'operatività del meccanismo estensivo di cui all'art.117 cod. pen. con la conseguenza che i fatti ascritti agli imputati "estranei" -9- dovrebbero qualificarsi sub art. 646 cod. pen. sarebbero dunque ampiamente prescritti prima dell'intervento della sentenza di primo grado. 6. Il tema relativo all'imputazione soggettiva del reato proprio ai concorrenti che non rivestono la qualifica pubblicistica che determina il mutamento del titolo del reato è stato già affrontato da questa Sezione. In particolare, in una articolata pronuncia, si è affermato che «In tema di concorso di persone, l'estensione al concorrente "extraneus" della responsabilità a titolo di reato proprio, ai sensi dell'art. 117 cod. pen., presuppone la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente "intraneus" (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 117 cod.pen. richiede l'accertamento di una responsabilità dell'extraneus quanto meno a titolo di colpa in concreto, non essendo consentita l'attribuzione di una responsabilità a titolo di dolo ad un soggetto che senza dolo né colpa non si sia rappresentata l'esistenza della qualifica soggettiva dell'intraneus» (Sez. 6, n. 25390 del 31/01/2019, Gorbunova, Rv. 276804). 6.1 II caso affrontato da tale sentenza ha riguardato una badante, imputata ai sensi dell'art. 117, ultima parte, cod. pen., di peculato in concorso con soggetto nominato amministratore di sostegno che, in detta qualità, si era appropriato di beni dell'anziana donna assistita, per avere la predetta percepito una somma di denaro, a lei corrisposta in più riprese dall'amministratore di sostegno a titolo di retribuzione di un rapporto fittizio di lavoro domestico, in realtà mai svolto, quale badante ad ore della persona assistita. 6.2. In questa pronuncia si è rilevato come «l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 117 cod. pen. si ricollega ... ad una serie di presupposti che vengono comunemente individuati: a) nella necessità che il soggetto non qualificato sia consapevole di cooperare con altri nella realizzazione di un fatto di reato; b) nella necessità che l'extraneus si trovi in dolo rispetto al reato comune, il cui titolo muta per effetto della qualifica dell'intraneus, atteso che la deroga ai principi generali investe solamente la conoscenza della qualifica soggettiva dell'intraneus, non risultando possibile una estensione all'extraneus della responsabilità per il reato proprio ove egli versi in errore su un elemento del fatto diverso da quello attinente alla qualifica del soggetto attivo del reato; c) nella necessità che il fatto, pur in assenza della qualifica soggettiva, integri gli estremi di un reato, il cui titolo, però, muta in ragione delle condizioni ovvero delle qualità personali del colpevole o dei suoi rapporti con l'offeso (ad es., come avvenuto nel caso in esame per il reato di z27( peculato, che in mancanza della qualifica soggettiva costituirebbe un'ipotesi di appropriazione indebita); d) nella necessità che l'intraneus abbia agito con il dolo del reato proprio, atteso che la disposizione de qua (che non a caso impiega il termine "colpevole" per indicare il soggetto qualificato) non estende la responsabilità a tutti i concorrenti, ma solo a quelli non qualificati, sempre che sussista l'elemento soggettivo doloso del soggetto qualificato rispetto al reato proprio (ivi compresa, dunque, la consapevolezza della propria qualifica personale)». Su quest'ultimo profilo la citata sentenza ha precisato ancora come «L'art.117 cod. pen. presuppone, infatti, che un reato proprio sia stato comunque posto in essere e che il "titolo" del reato muti realmente, ossia in concreto e non in astratto: presuppone, dunque, l'esistenza di due fattispecie compiutamente integrate nei loro estremi oggettivi e soggettivi, con la conseguenza che all'estraneo non è unicamente riferibile il fatto di aver agito in un, "genericamente" illecito, contesto di base, rispondendo egli, piuttosto, di un versari in re illicita caratterizzato dal fatto che ha in ogni caso già realizzato, nella sua posizione di soggetto non qualificato, una ipotesi comune di reato, con la conseguente maggior gravità del trattamento sanzionatorio a lui riservato, sia pur mitigabile con la possibilità di una riduzione derivante dall'applicazione dell'attenuante facoltativa». E, in riferimento, alla compatibilità di tale specie di responsabilità penale con i principi costituzionali che fondano l'illecito penale si è - condivisibilmente - sottolineato che «Alla luce del principio costituzionale di colpevolezza, così come scolpito all'esito della fondamentale opera di riordino sistematico portata a termine dal Giudice delle leggi, una corretta interpretazione della forma di responsabilità "mutante" originata dall'applicazione della regola generale dettata dall'art. 117 cod. pen. può trovare, sulla scia delle riflessioni avviate da un condivisibile indirizzo dottrinale, una solida base di riferimento nella considerazione del principio di prevedibilità-evitabilità come immanente nell'ordinamento giuridico-penale e rimodellarsi, di conseguenza, come responsabilità a titolo di colpa, nel senso che essa può configurarsi solo a condizione che la mancata rappresentazione della qualifica soggettiva sia stata determinata da un atteggiamento colposo dell'estraneo, basando in definitiva l'imputazione del diverso titolo di reato sul profilo attinente ai requisiti di conoscibilità della qualifica». Pertanto, «Il perimetro di applicazione della regola dettata dall'art. 117 cod. pen. viene in tal guisa delimitato ai soli casi in cui la qualifica, per quanto ignorata, risulti tuttavia concretamente "conoscibile" alla stregua di un parametro di giudizio analogo a quello adottato in materia di colpa: un paradigma, quello della conoscibilità, che, essendo richiesto anche per la configurazione degli elementi di natura circostanziale, non v'è ragione di escludere ove si tratti di elementi essenziali del reato». Nella sentenza "Gorbunova" si è conclusivamente evidenziato che «discende dalle su esposte considerazioni che l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche in relazione all'ambito di operatività della fattispecie cristallizzata nell'art. 117 cod. pen., l'emergere di una responsabilità per colpa in concreto, ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità-evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso al difetto di conoscenza di un elemento che caratterizza in senso personale la struttura della fattispecie incriminatrice, sì da non consentire l'attribuzione di una responsabilità a titolo di dolo ad un soggetto che senza dolo né colpa abbia agito, per non essersi colpevolmente rappresentata l'esistenza di un elemento - la qualifica soggettiva di cui l'intraneus è portatore in ambito concorsuale - marcato da forte intensità connotativa della fattispecie di reato, sia rispetto alla significatività del grado dell'offesa ai beni tutelati, sia in relazione ad una sensibile possibilità di variazione in aumento della dosimetria del trattamento sa nzionatorio». 6.3. La ricostruzione dogmatica ed ermeneutica del meccanismo estensivo disciplinato dall'art. 117 cod. pen. accolta dalla pronuncia suindicata è condivisa da recente ed autorevole dottrina che ha evidenziato come una lettura di tale norma conforme al principio costituzionale di colpevolezza impone di delimitare l'operatività della norma alle sole ipotesi in cui la qualifica dell'estraneo, benchè non conosciuta dall'agente, fosse almeno conoscibile alla stregua dell'homo eiusdem condicionis, con la conseguenza che, in casi analoghi a quelli oggetto della sentenza impugnata, potrà essere ritenuto punibile a titolo di peculato l'extraneus che ignori la qualifica di pubblico ufficiale del correo qualificato, solo se tale qualità fosse riconoscibile da un uomo ragionevole che si fosse trovato al suo posto. 6.4. Alla luce di tale interpretazione - che qui va ribadita, in quanto unica in grado di garantire la compatibilità costituzionale dell'estensione del, più grave, reato proprio al soggetto privo della qualifica pubblicistica che la legge pone a fondamento della fattispecie di reato "qualificato" - ritiene il Collegio che nei confronti degli imputati non possa essere ritenuto configurabile il delitto di peculato. 6.4.1. Essi, infatti, indubbiamente non possedevano la necessaria qualifica pubblicistica di incaricato di un pubblico servizio, ma erano dipendenti della società del Cigolini che a sua volta era contrattualmente legato alla Lottomatica (concessionario di AAMS) per l'esercizio del gioco lecito. E' dunque necessario interrogarsi in ordine alla "conoscibilità" da parte degli imputati della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al Cigolini, non potendo risultare sufficiente - come fa la sentenza impugnata - l'accertamento della consapevolezza del meccanismo illecito posto in essere (e al quale i predetti indubbiamente hanno partecipato) per evitare di riversare le somme incamerate di spettanza della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a propria volta concessionaria della AAMS (meccanismo illecito che ben può integrare la fattispecie, comune, di appropriazione indebita). Sul punto, va anzitutto rilevato che proprio la serie di passaggi concessori e negoziali sopra indicati (AAMS - Lottomatica - Cigolini - ricorrenti) rende dubbia la conoscibilità in capo a questi ultimi della qualifica di incaricato di pubblico servizio, rivestita dal loro datore di lavoro, non immediatamente deducibile da alcun atto autoritativo a rilevanza pubblica o dall'esistenza di attività direttamente svolta dal medesimo Cigolini con (o per conto) di un ente pubblico, riconoscibile dagli imputati come tale. 6.4.2. Per altro verso, non può non considerarsi che la questione relativa alla natura di incaricato di un pubblico servizio del soggetto titolare di rapporto contrattuale con società concessionaria della AAMS, ha sollevato delicate questioni interpretative, definitivamente risolte - come rilevato dai ricorrenti - con la sentenza delle Sezioni unite "Rubbo" intervenuta nel settembre del 2020. In tale pronuncia viene dato conto dell'esistenza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, uno dei quali escludeva la sussistenza del peculato, attribuendo «al PREU la natura di vero e proprio tributo, con la conseguenza che il gestore degli apparecchi da intrattenimento è tenuto al mero adempimento dell'obbligazione tributaria, restando egli stesso proprietario delle somme incassate». Pertanto, tale orientamento deduceva che «sulla scorta di tale natura tributaria e dell'essere il concessionario soggetto passivo d'imposta, cui si aggiunge la responsabilità solidale del soggetto incaricato della raccolta, va escluso che gli incassi degli apparecchi da gioco siano originariamente di spettanza della [OSCURATO:PERSONA]». E il [OSCURATO:PERSONA] ha dato altresì atto che detto orientamento aveva allegato a sostegno della operata ricostruzione normativa la circostanza che «le Sezioni unite civili (sent. n. 14697 del 29/05/2019) sembrano escludere che l'esercizio del gioco d'azzardo da parte dello Stato sia un pubblico servizio. Quindi, al di fuori della ipotesi della sussistenza del ruolo di agente contabile, potrebbe non ricorrere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, necessaria per configurare quale peculato l'appropriazione di cosa altrui». Argomentazioni e considerazioni, queste, superate dal dictum del supremo Collegio nomofilattico ma che danno conto di una oggettiva incertezza, registrata nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla attribuibilità della qualifica pubblicistica in situazioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio. Incertezza che, ai sensi dell'art. 533 cod. pen., non può che ridondare a vantaggio degli imputati, dal momento che il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio" va applicato a tutte le componenti del giudizio, comprese quelle che attengono a profili che sono idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio (in tal senso, con riferimento alle circostanze aggravanti, v. Sez. 2, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351 - 02). 6.5. Pertanto - esclusa, in considerazione del duplice profilo sopra evidenziato, la certa conoscibilità in capo ai ricorrenti della qualifica pubblicistica del Cigolini, ricorrenti ai quali non appare possibile muovere sotto tale aspetto un addebito in termini di colpa - i predetti vanno ritenuti responsabili del reato, comune, di appropriazione indebita, avendo essi indubbiamente posto in essere condotte concorsuali, sorrette dall'elemento psicologico del dolo e finalizzate al conseguimento dell'evento di appropriazione del denaro da parte del Cigolini. Considerato che i fatti risalgono al 2009, detto reato risulta però estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado (che è dell'Il settembre del 2018). 6.6. A tale declaratoria consegue dunque la revoca delle statuizioni civili disposte nel giudizio di primo grado e confermate in appello a carico degli imputati. Infatti, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (in tal senso, v. Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], re> Rv. 283670