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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12658/2026

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ona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 5015, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia il 25.9.2017, e pubblicata il 30.11.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 15145/2018Numero sezionale 3458/2026Numero di raccolta generale 12658/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

Effettuato controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi aisensi dell’art. 36 bis del dPR n. 600 del 1973, l’Agenzia delle Entraterecapitava alla [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione di irregolarità,richiedendo il pagamento del debito fiscale dichiarato ma non onorato, aifini Irpef, in relazione al versamento di trattenute per lavoro dipendentecon riferimento all’anno 2011.

La società presentava istanza diannullamento in autotutela, sostenendo che per mero errore materialenon era stato annotato nella dichiarazione dei redditi un credito fiscale,con la conseguenza che nulla era dovuto, ed il 29.9.2014 trasmettevacomunque dichiarazione integrativa per correggere l’indicata omissione.L’Amministrazione finanziaria rigettava l’istanza di annullamento inautotutela.1.1.

Il 22.1.2015 l’Agenzia delle Entrate notificava alla società lacartella di pagamento n. 117 2015 0000077301, redatta a seguito dicontrollo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973,con la quale esigeva il pagamento delle ritenute non versate.2.

La contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Varese, insistendo nell’affermarel’illegittimità della pretesa tributaria, perché nulla risultava dovuto, e si eraverificato soltanto un errore nella compilazione della dichiarazione deiredditi.

La CTP valutava fondate le difese proposte dalla ricorrente, edannullava l’atto impositivo.3.

L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisionesfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla Commissione TributariaRegionale della Lombardia, insistendo nell’affermare la tardività delladichiarazione integrativa trasmessa dalla società per rettificare il suopreteso errore, e contestando la mancata prova della stessa esistenza delpreteso credito tributario da parte della contribuente.

La CTR ritenevafondati gli argomenti proposti dall’Ente impositore, riformava la decisioneNumero registro generale 15145/2018Numero sezionale 3458/2026Numero di raccolta generale 12658/2026Data pubblicazione 05/05/2026di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella dipagamento.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a duestrumenti di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso.

La contribuente ha pure depositato memoria.Motivi della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione dell’art. 2,commi 8 ed 8 bis del dPR n. 322 del 1988, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 10della legge n. 212 del 2000 (c.d.

Statuto del contribuente), perché èconsentito al contribuente presentare una dichiarazione integrativa, percorreggere un errore materiale, anche dopo la scadenza del termine per lapresentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno successivo, ecomunque gli è consentito opporsi giudizialmente alla pretesa tributariaillegittima.1.1.

Rileva la CTR come risulti incontestato che la società hapresentato la sua dichiarazione integrativa solo il 20.9.2014, pertantoquando il termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditiper l’anno successivo, di cui all’art. 2, comma 8 bis, del Dpr n. 322 del1998, era ormai irrimediabilmente elasso.

Non si verte, peraltro, secondoil giudice dell’appello, in un’ipotesi di errore formale, in cui la Cassazioneammette l’emenda anche a seguito della scadenza del termine indicato,perché “la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva indicato nel Quadro SX1,colonna 2, alcun credito di imposta” (sent.

CTR, p. 5).1.2.

Invero questa Corte regolatrice ha ripetutamente econdivisibilmente chiarito che in caso di errori od omissioni commessi nelredigere e presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazioneintegrativa intesa, ai sensi del ricordato comma 8 bis, ad emendare erroriod omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per laNumero registro generale 15145/2018Numero sezionale 3458/2026Numero di raccolta generale 12658/2026Data pubblicazione 05/05/2026presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, concompensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che ilcontribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dalversamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiorepretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (da ultimo, Cass.27.10.2025, n. 28398).Il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta pertantofondato e deve perciò essere accolto.2.

Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazionedell’art. 21 del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2, commi 8 e 8 bis,nonché 4, del Dpr n. 322 del 1998, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115,primo comma, c.p.c., perché le scritture contabili e le dichiarazioni fiscalidel sostituto d’imposta devono essere valutate ai fini della provadell’esistenza di un credito d’imposta non essendo state, nel caso dispecie, neppure contestate dall’Ente impositore.Con il medesimo motivo di ricorso la società la società critica pure, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame da partedel giudice del gravame di un fatto decisivo consistente nelladocumentazione allegata per dimostrare l’esistenza del credito fiscaleinvocato per contrastare la pretesa fiscale.Le due critiche presentano evidenti ragioni di connessione, e possonoessere esaminate congiuntamente.2.1.

Non appare fondata la rinnovata critica della contribuente inordine alla affermata ‘non contestazione’ da parte dell’Amministrazionefinanziaria dell’esistenza del credito fiscale invocato dalla società conriferimento all’anno 2010.

La CTR evidenzia che la espressa criticadell’esistenza del credito tributario invocata dalla contribuente era giàcontenuta nelle controdeduzioni depositate dell’Agenzia delle Entrate inNumero registro generale 15145/2018Numero sezionale 3458/2026Numero di raccolta generale 12658/2026Data pubblicazione 05/05/2026occasione del primo grado del giudizio, e la censura è stata rinnovata nelricorso in appello (sent.

CTR, p. 3).Può anche aggiungersi che l’Ente impositore ha sempre difeso la pienafondatezza dell’atto impoesattivo, che ha sempre e solo chiesto diconfermare, e non ha pertanto accolto alcuna prospettazione difensivadella controparte, neppure in sede di riesame dell’atto in autotutela.2.2.

Tanto premesso, occorre peraltro rilevare che la società indicaquale documentazione abbia prodotto al fine di dimostrare l’esistenzadell’affermato credito tributario.

Nel suo controricorso l’Agenzia delleEntrate replica che la produzione dei cedolini stipendio è incompleta,perché riguarda il solo mese di dicembre 2010 e non l’intero anno.

Invero,dalla tabella allegata nel suo ricorso dalla contribuente risulta che l’interosuo credito d’imposta sarebbe maturato nel mese di dicembre, ecomunque ciò che occorre verificare è innanzitutto l’esistenza di un creditotributario della società.

I cedolini non sono invero gli unici documentirilevanti in questo giudizio, che la società domanda siano tutti esaminati,in primo luogo la stessa originaria dichiarazione dei redditi.2.3.

La CTR si limita a scrivere che, in materia di prova dell’invocatocredito tributario, la società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. … non ha fornito sulpunto alcuna ed idonea documentazione” (sent.

CTR, p. 6).2.4.

Le laconiche valutazioni espresse dal giudice del gravame nonpermettono affatto di comprendere quale sia la documentazione prodottadalla società o comunque legittimamente acquisita in atti che haesaminato, né perché l’abbia ritenuta inidonea ed incompleta.Anche il secondo strumento di impugnazione risulta perciò fondato,negli indicati limiti di ragione, e deve perciò essere accolto.3.

In definitiva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deveessere accolto nei limiti di ragione, cassandosi la decisione impugnata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 15145/2018Numero sezionale 3458/2026Numero di raccolta generale 12658/2026Data pubblicazione 05/05/2026 P.Q.Maccoglie negli indicati limiti di ragione il ricorso proposto da LaVedetta [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, cassa la decisone impugnata e rinvia innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio eprovveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra leparti.Così deciso in Roma il 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 5015, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia il 25.9.2017, e pubblicata il 30.11.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 15145/2018Numero sezionale 3458/2026Numero di raccolta generale 12658/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Effettuato controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi aisensi dell’art. 36 bis del dPR n. 600 del 1973, l’Agenzia delle Entraterecapitava alla [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione di irregolarità,richiedendo il pagamento del debito fiscale dichiarato ma non onorato, aifini Irpef, in relazione al versamento di trattenute per lavoro dipendentecon riferimento all’anno 2011. La società presentava istanza diannullamento in autotutela, sostenendo che per mero errore materialenon era stato annotato nella dichiarazione dei redditi un credito fiscale,con la conseguenza che nulla era dovuto, ed il 29.9.2014 trasmettevacomunque dichiarazione integrativa per correggere l’indicata omissione.L’Amministrazione finanziaria rigettava l’istanza di annullamento inautotutela.1.1. Il 22.1.2015 l’Agenzia delle Entrate notificava alla società lacartella di pagamento n. 117 2015 0000077301, redatta a seguito dicontrollo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973,con la quale esigeva il pagamento delle ritenute non versate.2. La contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Varese, insistendo nell’affermarel’illegittimità della pretesa tributaria, perché nulla risultava dovuto, e si eraverificato soltanto un errore nella compilazione della dichiarazione deiredditi. La CTP valutava fondate le difese proposte dalla ricorrente, edannullava l’atto impositivo.3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisionesfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla Commissione TributariaRegionale della Lombardia, insistendo nell’affermare la tardività delladichiarazione integrativa trasmessa dalla società per rettificare il suopreteso errore, e contestando la mancata prova della stessa esistenza delpreteso credito tributario da parte della contribuente. La CTR ritenevafondati gli argomenti proposti dall’Ente impositore, riformava la decisioneNumero registro generale 15145/2018Numero sezionale 3458/2026Numero di raccolta generale 12658/2026Data pubblicazione 05/05/2026di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella dipagamento.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a duestrumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso. La contribuente ha pure depositato memoria.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione dell’art. 2,commi 8 ed 8 bis del dPR n. 322 del 1988, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 10della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), perché èconsentito al contribuente presentare una dichiarazione integrativa, percorreggere un errore materiale, anche dopo la scadenza del termine per lapresentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno successivo, ecomunque gli è consentito opporsi giudizialmente alla pretesa tributariaillegittima.1.1. Rileva la CTR come risulti incontestato che la società hapresentato la sua dichiarazione integrativa solo il 20.9.2014, pertantoquando il termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditiper l’anno successivo, di cui all’art. 2, comma 8 bis, del Dpr n. 322 del1998, era ormai irrimediabilmente elasso. Non si verte, peraltro, secondoil giudice dell’appello, in un’ipotesi di errore formale, in cui la Cassazioneammette l’emenda anche a seguito della scadenza del termine indicato,perché “la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva indicato nel Quadro SX1,colonna 2, alcun credito di imposta” (sent. CTR, p. 5).1.2. Invero questa Corte regolatrice ha ripetutamente econdivisibilmente chiarito che in caso di errori od omissioni commessi nelredigere e presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazioneintegrativa intesa, ai sensi del ricordato comma 8 bis, ad emendare erroriod omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per laNumero registro generale 15145/2018Numero sezionale 3458/2026Numero di raccolta generale 12658/2026Data pubblicazione 05/05/2026presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, concompensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che ilcontribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dalversamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiorepretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (da ultimo, Cass.27.10.2025, n. 28398).Il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta pertantofondato e deve perciò essere accolto.2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazionedell’art. 21 del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2, commi 8 e 8 bis,nonché 4, del Dpr n. 322 del 1998, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115,primo comma, c.p.c., perché le scritture contabili e le dichiarazioni fiscalidel sostituto d’imposta devono essere valutate ai fini della provadell’esistenza di un credito d’imposta non essendo state, nel caso dispecie, neppure contestate dall’Ente impositore.Con il medesimo motivo di ricorso la società la società critica pure, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame da partedel giudice del gravame di un fatto decisivo consistente nelladocumentazione allegata per dimostrare l’esistenza del credito fiscaleinvocato per contrastare la pretesa fiscale.Le due critiche presentano evidenti ragioni di connessione, e possonoessere esaminate congiuntamente.2.1. Non appare fondata la rinnovata critica della contribuente inordine alla affermata ‘non contestazione’ da parte dell’Amministrazionefinanziaria dell’esistenza del credito fiscale invocato dalla società conriferimento all’anno 2010. La CTR evidenzia che la espressa criticadell’esistenza del credito tributario invocata dalla contribuente era giàcontenuta nelle controdeduzioni depositate dell’Agenzia delle Entrate inNumero registro generale 15145/2018Numero sezionale 3458/2026Numero di raccolta generale 12658/2026Data pubblicazione 05/05/2026occasione del primo grado del giudizio, e la censura è stata rinnovata nelricorso in appello (sent. CTR, p. 3).Può anche aggiungersi che l’Ente impositore ha sempre difeso la pienafondatezza dell’atto impoesattivo, che ha sempre e solo chiesto diconfermare, e non ha pertanto accolto alcuna prospettazione difensivadella controparte, neppure in sede di riesame dell’atto in autotutela.2.2. Tanto premesso, occorre peraltro rilevare che la società indicaquale documentazione abbia prodotto al fine di dimostrare l’esistenzadell’affermato credito tributario. Nel suo controricorso l’Agenzia delleEntrate replica che la produzione dei cedolini stipendio è incompleta,perché riguarda il solo mese di dicembre 2010 e non l’intero anno. Invero,dalla tabella allegata nel suo ricorso dalla contribuente risulta che l’interosuo credito d’imposta sarebbe maturato nel mese di dicembre, ecomunque ciò che occorre verificare è innanzitutto l’esistenza di un creditotributario della società. I cedolini non sono invero gli unici documentirilevanti in questo giudizio, che la società domanda siano tutti esaminati,in primo luogo la stessa originaria dichiarazione dei redditi.2.3. La CTR si limita a scrivere che, in materia di prova dell’invocatocredito tributario, la società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. … non ha fornito sulpunto alcuna ed idonea documentazione” (sent. CTR, p. 6).2.4. Le laconiche valutazioni espresse dal giudice del gravame nonpermettono affatto di comprendere quale sia la documentazione prodottadalla società o comunque legittimamente acquisita in atti che haesaminato, né perché l’abbia ritenuta inidonea ed incompleta.Anche il secondo strumento di impugnazione risulta perciò fondato,negli indicati limiti di ragione, e deve perciò essere accolto.3. In definitiva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deveessere accolto nei limiti di ragione, cassandosi la decisione impugnata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 15145/2018Numero sezionale 3458/2026Numero di raccolta generale 12658/2026Data pubblicazione 05/05/2026 P.Q.Maccoglie negli indicati limiti di ragione il ricorso proposto da LaVedetta [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, cassa la decisone impugnata e rinvia innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio eprovveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra leparti.Così deciso in Roma il 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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