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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16326/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che ha rigettato la domanda, proposta nel suo interesse, di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in relazione al procedimento penale n. 233/08 R.G.N.R. della Procura di Agrigento, riguardante plurime contestazioni di detenzione, al fine di cessione a terzi, di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione e porto di armi, con la connessa ricettazione.

1.2. In sede di riesame, si era avuta una scrematura delle incolpazioni, essendo stata cLe r esclusa la gravità indiziaria relativamente alle contestazioni iretatiViè alle armi e ad alcuni incolpazioni pertinenti alle sostanze stupefacenti.

La misura coercitiva detentiva era stata, invece, confermata per quattro capi di incolpazione concernenti la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti.

La sentenza di assoluzione - che ha recepito le richieste di assoluzione formulate dallo stesso pubblico ministero - ha trovato ragione nella circostanza che alcune conversazioni erano incomprensibili e che lo stesso pubblico ministero non aveva più la disponibilità dei supporti informatici sui quali erano state registrate.

2. L'ordinanza impugnata ha ricordato che, relativamente al capo Ct), i Giudici della cautela hanno ritenuto idonee fonti di prova le dichiarazioni etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e le intercettazioni ambientali eseguite in carcere tra il Marino e il fratello Giacomo, allora detenuto.

Il riferimento è, in particolare, alla conversazione del 07/08/2007, in cui due fratelli parlarono del traffico di sostanze stupefacenti gestito dal coindagato Consagra a cui partecipava l'istante, e rispetto al quale il fratello detenuto gli raccomandava di partecipare solo alla riscossione del denaro e non anche alle consegne; alla conversazione del 17/08/2007, in cui [OSCURATO:PERSONA] confessò al fratello Giacomo di aver guadagnato euro 1.000 in tre giorni e che la marijuana a Catania era venduta ad euro 4,00 al grammo e che egli era stato aiutato da Gaspare - [OSCURATO:PERSONA] - ad acquistare cocaina a Catania, sostanza che era venduta al doppio del prezzo di acquisto.

Nella medesima conversazione, il Marino riferiva al fratello che Consagra aveva anticipato la somma di euro 1.300/1.400, ricavandone perciò un guadagno maggiore rispetto al suo.

Questa stessa conversazione, ricorda il Giudice della riparazione, richiamava altresì elementi indiziari pertinenti all'acquisto di marijuana da parte del Marino, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], arrestato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in possesso di chilogrammi 5 di hashish (capo Cu di incolpazione).

Alla stessa stregua, la conversazione intercorsa il 28/08/2007 con il fratello Giacomo dava conto di un acquisto di sostanza "che era proprio immondizia".

La Corte territoriale ha ritenuto che la scelta dell'indagato, rispetto a siffatte contestazioni cautelari, di restare in silenzio e di non spiegare il contenuto delle anzidette conversazioni integra un profilo di colpa grave, tale da escludere il riconoscimento dell'invocato indennizzo.

3. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce la violazione degli artt.314 e ss. cod. proc. pen.

L'affermata inesistenza, sancita dalla sentenza assolutoria, del compendio indiziario rende inutile una valutazione sulla rilevanza del comportamento del Marino, al quale non può ascriversi, a titolo di colpa ostativa all'indennizzo, la circostanza di essersi avvalso della facoltà di non rispondere, come si legge nel provvedimento impugnato.

Quanto alle propalazioni del Vedda, esse erano prive di attendibilità intrinseca ed estrinseca già in fase cautelare, al punto che il Pubblico ministero aveva rinunziato alla escussione dello stesso.

4. L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria pervenuta il 07/12/22, chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato.

È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione su due circostanze che ha reputato qualificare come gravemente colposa, ai fini dell'invocato indennizzo, la condotta del ricorrente: la prima, costituita dal contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse dall'istante con il fratello detenuto, in cui l'odierno ricorrente parlava di guadagni conseguiti a seguito di vendita di marijuana e cocaina; la seconda, sul silenzio serbato dall'indagato allorché gli venivano contestate dette intercettazioni.

Con riguardo a tale secondo profilo, occorre, tuttavia, rilevare che l'orientamento, pur richiamato dalla Corte di appello, teso a valorizzare tale condotta, deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021.

L'art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314 cod. proc. pen., aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).

Deve, però, precisarsi che l'eliminazione del predetto elemento di valutazione della condotta appare irrilevante ed ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza della colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, a fronte della residua, importante, risultanza, valorizzata dall'ordinanza impugnata, e rappresentata dal contenuto delle intercettazioni, il quale pertanto appare da solo sufficiente a giustificare l'identico convincimento (sulla cosiddetta "prova di resistenza", ex multis, Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 -01).

Sul punto, la motivazione spiega adeguatamente le ragioni del diniego, avendo la Corte territoriale identificato ed indicato le condotte rimproverabili tenute del ricorrente desunte dalle espressioni da lui pronunciate alla luce delle quali fu adottata la misura cautelare restrittiva: espressioni chiaramente dimostrative, quanto meno, della sua contiguità con ambienti di spaccio di droga, che non risultano escluse in modo pieno e rassicurante dalla motivazione della sentenza di assoluzione, la quale ha basato il verdetto liberatorio sul fatto che "alcune conversazioni erano incomprensibili e che lo stesso PM non aveva più la disponibilità dei supporti informatici".

In sostanza, nell'ordinanza si evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nei reati ascrittigli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare.

La motivazione si rivela intrinsecamente coerente e rispettosa dei criteri di valutazione che governano il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che ha rigettato la domanda, proposta nel suo interesse, di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in relazione al procedimento penale n. 233/08 R.G.N.R. della Procura di Agrigento, riguardante plurime contestazioni di detenzione, al fine di cessione a terzi, di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione e porto di armi, con la connessa ricettazione. 1.2. In sede di riesame, si era avuta una scrematura delle incolpazioni, essendo stata cLe r esclusa la gravità indiziaria relativamente alle contestazioni iretatiViè alle armi e ad alcuni incolpazioni pertinenti alle sostanze stupefacenti. La misura coercitiva detentiva era stata, invece, confermata per quattro capi di incolpazione concernenti la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti. La sentenza di assoluzione - che ha recepito le richieste di assoluzione formulate dallo stesso pubblico ministero - ha trovato ragione nella circostanza che alcune conversazioni erano incomprensibili e che lo stesso pubblico ministero non aveva più la disponibilità dei supporti informatici sui quali erano state registrate. 2. L'ordinanza impugnata ha ricordato che, relativamente al capo Ct), i Giudici della cautela hanno ritenuto idonee fonti di prova le dichiarazioni etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e le intercettazioni ambientali eseguite in carcere tra il Marino e il fratello Giacomo, allora detenuto. Il riferimento è, in particolare, alla conversazione del 07/08/2007, in cui due fratelli parlarono del traffico di sostanze stupefacenti gestito dal coindagato Consagra a cui partecipava l'istante, e rispetto al quale il fratello detenuto gli raccomandava di partecipare solo alla riscossione del denaro e non anche alle consegne; alla conversazione del 17/08/2007, in cui [OSCURATO:PERSONA] confessò al fratello Giacomo di aver guadagnato euro 1.000 in tre giorni e che la marijuana a Catania era venduta ad euro 4,00 al grammo e che egli era stato aiutato da Gaspare - [OSCURATO:PERSONA] - ad acquistare cocaina a Catania, sostanza che era venduta al doppio del prezzo di acquisto. Nella medesima conversazione, il Marino riferiva al fratello che Consagra aveva anticipato la somma di euro 1.300/1.400, ricavandone perciò un guadagno maggiore rispetto al suo. Questa stessa conversazione, ricorda il Giudice della riparazione, richiamava altresì elementi indiziari pertinenti all'acquisto di marijuana da parte del Marino, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], arrestato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in possesso di chilogrammi 5 di hashish (capo Cu di incolpazione). Alla stessa stregua, la conversazione intercorsa il 28/08/2007 con il fratello Giacomo dava conto di un acquisto di sostanza "che era proprio immondizia". La Corte territoriale ha ritenuto che la scelta dell'indagato, rispetto a siffatte contestazioni cautelari, di restare in silenzio e di non spiegare il contenuto delle anzidette conversazioni integra un profilo di colpa grave, tale da escludere il riconoscimento dell'invocato indennizzo. 3. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce la violazione degli artt.314 e ss. cod. proc. pen. L'affermata inesistenza, sancita dalla sentenza assolutoria, del compendio indiziario rende inutile una valutazione sulla rilevanza del comportamento del Marino, al quale non può ascriversi, a titolo di colpa ostativa all'indennizzo, la circostanza di essersi avvalso della facoltà di non rispondere, come si legge nel provvedimento impugnato. Quanto alle propalazioni del Vedda, esse erano prive di attendibilità intrinseca ed estrinseca già in fase cautelare, al punto che il Pubblico ministero aveva rinunziato alla escussione dello stesso. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria pervenuta il 07/12/22, chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione su due circostanze che ha reputato qualificare come gravemente colposa, ai fini dell'invocato indennizzo, la condotta del ricorrente: la prima, costituita dal contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse dall'istante con il fratello detenuto, in cui l'odierno ricorrente parlava di guadagni conseguiti a seguito di vendita di marijuana e cocaina; la seconda, sul silenzio serbato dall'indagato allorché gli venivano contestate dette intercettazioni. Con riguardo a tale secondo profilo, occorre, tuttavia, rilevare che l'orientamento, pur richiamato dalla Corte di appello, teso a valorizzare tale condotta, deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. L'art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314 cod. proc. pen., aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Deve, però, precisarsi che l'eliminazione del predetto elemento di valutazione della condotta appare irrilevante ed ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza della colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, a fronte della residua, importante, risultanza, valorizzata dall'ordinanza impugnata, e rappresentata dal contenuto delle intercettazioni, il quale pertanto appare da solo sufficiente a giustificare l'identico convincimento (sulla cosiddetta "prova di resistenza", ex multis, Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 -01). Sul punto, la motivazione spiega adeguatamente le ragioni del diniego, avendo la Corte territoriale identificato ed indicato le condotte rimproverabili tenute del ricorrente desunte dalle espressioni da lui pronunciate alla luce delle quali fu adottata la misura cautelare restrittiva: espressioni chiaramente dimostrative, quanto meno, della sua contiguità con ambienti di spaccio di droga, che non risultano escluse in modo pieno e rassicurante dalla motivazione della sentenza di assoluzione, la quale ha basato il verdetto liberatorio sul fatto che "alcune conversazioni erano incomprensibili e che lo stesso PM non aveva più la disponibilità dei supporti informatici". In sostanza, nell'ordinanza si evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nei reati ascrittigli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare. La motivazione si rivela intrinsecamente coerente e rispettosa dei criteri di valutazione che governano il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore de
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