Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18615/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ne telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 664/2023depositata il 24/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheMaria Privitera conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per chiedernela condanna al risarcimento dei danni indicati come subiti a causa dellaNumero registro generale 23451/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18615/2026Data pubblicazione 08/06/2026negligenza professionale nello svolgimento dell’attività di consulentecommercialista, esponendo che:- si era servita per anni di [OSCURATO:PERSONA] per i servizi di consulenzafiscale, tenuta della contabilità, predisposizione e consegnaovvero trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;- nel corso del rapporto contrattuale aveva adempiuto alleobbligazioni assunte provvedendo al pagamento delle spettanzedel commercialista, ma, infine, era stata destinataria di due avvisidi accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per lamancata ovvero errata presentazione delle dichiarazioni deiredditi per gli anni 2008 e 2009, essendo quindi costretta apagare gli importi indicati, in assenza di motivi di opposizione dafar valere dinnanzi al giudice tributario;- anche per l’anno 2010 era stato commesso analogo errore conl’invio in ritardo della dichiarazione annuale e, pertanto, eraverosimile l’emissione di un ulteriore avviso di accertamento conconseguenti danni futuri;il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia parzialmenteriformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:- la domanda relativa al 2010, pur tempestivamente formulata,non poteva essere accolta in mancanza di ogni prova riguardoall’an ma altresì al quantum, non essendo stato dimostrato nullain ordine ad accertamenti sopravvenuti dell’amministrazione nériguardo alla misura dell’effettivo pregiudizio ipotizzabile;- quanto alla domanda per gli anni 2008 e 2009 era da escludere laspettanza risarcitoria di somme corrispondenti alle impostecomunque dovute;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] due motivi;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23451/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18615/2026Data pubblicazione 08/06/2026le parti hanno depositato memorie.Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 360, n. 5 e 132 cod. proc. civ., 12 preleggi, 111 Cost., poiché laCorte di appello avrebbe errato, in particolare, mancandoimmotivatamente di considerare che, applicando i principî di regolaritàcausale, il danno, derivante dai reiterati errori, anche quanto alladichiarazione dei redditi per l’anno 2010, era agevolmente correlabile alcredito IRPEF risultato notevolmente inferiore a quello degli anniprecedenti, come confermato dalla rielaborazione della dichiarazioneoperata dal nuovo commercialista incaricato;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 360, n. 5, 115, 116 cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando di considerare che il danno non avrebbe potutolimitarsi a sanzioni e interessi dovuti all’amministrazione erariale senzacomprendere, invece, le maggiori imposte ovvero i maggiori oneri fiscalidovuti per gli errori del professionista, accertando se fossero imputabili aquest’ultimo minori costi deducibili, o mancate compilazioni determinantil’impossibilità di dedurre ammortamenti anticipati, così come, per l’anno2010, il maggior credito IRPEF emergente dalla rielaborazione dellacontabilità e dalla dichiarazione fiscale integrativa fatta dal nuovocommercialista incaricato.Considerato cheil primo motivo di ricorso è inammissibile;innanzi tutto, la ricorrente denuncia vizio di motivazione mancantein termini non consentiti perché dedotto con riferimento ad elementiestranei alla motivazione (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054) eparimenti evoca un vizio di travisamento di prova in termini del tuttogenerici ed estranei al relativo paradigma censorio a mente di Cass. Sez.U. 05/03/2024, n. 5792;Numero registro generale 23451/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18615/2026Data pubblicazione 08/06/2026ciò posto, la Corte territoriale ha disatteso la domanda risarcitoriaquanto all’anno 2010 per mancata prova dell’an e del quantum;quest’ultimo profilo sorregge da solo il rigetto ed è stato in speciecontrastato affermando che il credito IRPEF 2010 sarebbe statonotevolmente inferiore a quello degli anni precedenti, e che ciò sarebbestato evincibile dai documenti in coerenza con la rielaborazionecomplessivamente contabile del nuovo commercialista incaricato;la prima affermazione non è decisiva perché nulla spiega in ordinealle plurime ragioni possibili della variazione del credito d’imposta;la seconda affermazione non solo nulla spiega parimenti, maneppure indica in quale sede processuale sarebbe stato prodotto ildocumento in parola, dove sarebbe specificamente verificabile la suapotenziale decisività tra le produzioni in questa sede e, soprattutto, nullaillustra in termini ricostruttivi ed esplicativi riguardo allo stesso,traducendosi in un rimando svolto, dunque, in aperta violazione delprincipio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione quale codificatonell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (cfr., parte qua, da Cass., Sez.

U.,27/12/2019, n. 34469 a Cass., 21/11/2024, n. 30087, ovvero, in terminipiù funzionali, Cass., 02/05/2023, n. 11325);il secondo motivo è inammissibile;riguardo ai documenti, relativi all’anno 2010, da cui emergerebbesignificativamente un maggior credito d’imposta, vale quanto appenadetto, nulla essendo specificato sul quando sarebbe stata prodotta in sededi merito la richiamata ulteriore dichiarazione IRPEF trasmessatelematicamente all’amministrazione, e nulla essendo illustrato in ordine alcome e perché si sarebbe arrivati a quel maggior credito d’impostarivendicato, a fronte delle inadempienze addebitate al commercialistaconvenuto, e se quello sia stato ottenuto con pari riduzione del danno;allo stesso modo, riguardo agli anni 2008 e 2009, nulla si spiega inordine all’affermazione, nello specifico, di maggiore deducibilità di costi eNumero registro generale 23451/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18615/2026Data pubblicazione 08/06/2026ammortamenti, come e perché ottenibili non è dato sapere in concreto,peraltro oggetto di una formula ipotetica – in questa sede inammissibileperché senza alcuna ricostruzione di una determinata potenziale decisività– in ordine ai compiti del giudicante di merito che avrebbe dovutoaccertare “se fosse stato o meno imputabile” quanto prospettato alconvenuto;i suddetti profili valgono – lo si osserva per completezza – anche pergli assertivi richiami ai documenti fatti nel ricorso suggerendo,conclusivamente, la possibilità di decisione nel merito, da parte di questaCorte, in caso di accoglimento del gravame;spese secondo soccombenza con la richiesta distrazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di lite della parte controricorrente liquidate in3.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie eaccessori legali.

Spese distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 664/2023depositata il 24/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheMaria Privitera conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per chiedernela condanna al risarcimento dei danni indicati come subiti a causa dellaNumero registro generale 23451/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18615/2026Data pubblicazione 08/06/2026negligenza professionale nello svolgimento dell’attività di consulentecommercialista, esponendo che:- si era servita per anni di [OSCURATO:PERSONA] per i servizi di consulenzafiscale, tenuta della contabilità, predisposizione e consegnaovvero trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;- nel corso del rapporto contrattuale aveva adempiuto alleobbligazioni assunte provvedendo al pagamento delle spettanzedel commercialista, ma, infine, era stata destinataria di due avvisidi accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per lamancata ovvero errata presentazione delle dichiarazioni deiredditi per gli anni 2008 e 2009, essendo quindi costretta apagare gli importi indicati, in assenza di motivi di opposizione dafar valere dinnanzi al giudice tributario;- anche per l’anno 2010 era stato commesso analogo errore conl’invio in ritardo della dichiarazione annuale e, pertanto, eraverosimile l’emissione di un ulteriore avviso di accertamento conconseguenti danni futuri;il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia parzialmenteriformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:- la domanda relativa al 2010, pur tempestivamente formulata,non poteva essere accolta in mancanza di ogni prova riguardoall’an ma altresì al quantum, non essendo stato dimostrato nullain ordine ad accertamenti sopravvenuti dell’amministrazione nériguardo alla misura dell’effettivo pregiudizio ipotizzabile;- quanto alla domanda per gli anni 2008 e 2009 era da escludere laspettanza risarcitoria di somme corrispondenti alle impostecomunque dovute;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] due motivi;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23451/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18615/2026Data pubblicazione 08/06/2026le parti hanno depositato memorie.Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 360, n. 5 e 132 cod. proc. civ., 12 preleggi, 111 Cost., poiché laCorte di appello avrebbe errato, in particolare, mancandoimmotivatamente di considerare che, applicando i principî di regolaritàcausale, il danno, derivante dai reiterati errori, anche quanto alladichiarazione dei redditi per l’anno 2010, era agevolmente correlabile alcredito IRPEF risultato notevolmente inferiore a quello degli anniprecedenti, come confermato dalla rielaborazione della dichiarazioneoperata dal nuovo commercialista incaricato;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 360, n. 5, 115, 116 cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando di considerare che il danno non avrebbe potutolimitarsi a sanzioni e interessi dovuti all’amministrazione erariale senzacomprendere, invece, le maggiori imposte ovvero i maggiori oneri fiscalidovuti per gli errori del professionista, accertando se fossero imputabili aquest’ultimo minori costi deducibili, o mancate compilazioni determinantil’impossibilità di dedurre ammortamenti anticipati, così come, per l’anno2010, il maggior credito IRPEF emergente dalla rielaborazione dellacontabilità e dalla dichiarazione fiscale integrativa fatta dal nuovocommercialista incaricato.Considerato cheil primo motivo di ricorso è inammissibile;innanzi tutto, la ricorrente denuncia vizio di motivazione mancantein termini non consentiti perché dedotto con riferimento ad elementiestranei alla motivazione (Cass., Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054) eparimenti evoca un vizio di travisamento di prova in termini del tuttogenerici ed estranei al relativo paradigma censorio a mente di Cass. Sez.U. 05/03/2024, n. 5792;Numero registro generale 23451/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18615/2026Data pubblicazione 08/06/2026ciò posto, la Corte territoriale ha disatteso la domanda risarcitoriaquanto all’anno 2010 per mancata prova dell’an e del quantum;quest’ultimo profilo sorregge da solo il rigetto ed è stato in speciecontrastato affermando che il credito IRPEF 2010 sarebbe statonotevolmente inferiore a quello degli anni precedenti, e che ciò sarebbestato evincibile dai documenti in coerenza con la rielaborazionecomplessivamente contabile del nuovo commercialista incaricato;la prima affermazione non è decisiva perché nulla spiega in ordinealle plurime ragioni possibili della variazione del credito d’imposta;la seconda affermazione non solo nulla spiega parimenti, maneppure indica in quale sede processuale sarebbe stato prodotto ildocumento in parola, dove sarebbe specificamente verificabile la suapotenziale decisività tra le produzioni in questa sede e, soprattutto, nullaillustra in termini ricostruttivi ed esplicativi riguardo allo stesso,traducendosi in un rimando svolto, dunque, in aperta violazione delprincipio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione quale codificatonell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (cfr., parte qua, da Cass., Sez. U.,27/12/2019, n. 34469 a Cass., 21/11/2024, n. 30087, ovvero, in terminipiù funzionali, Cass., 02/05/2023, n. 11325);il secondo motivo è inammissibile;riguardo ai documenti, relativi all’anno 2010, da cui emergerebbesignificativamente un maggior credito d’imposta, vale quanto appenadetto, nulla essendo specificato sul quando sarebbe stata prodotta in sededi merito la richiamata ulteriore dichiarazione IRPEF trasmessatelematicamente all’amministrazione, e nulla essendo illustrato in ordine alcome e perché si sarebbe arrivati a quel maggior credito d’impostarivendicato, a fronte delle inadempienze addebitate al commercialistaconvenuto, e se quello sia stato ottenuto con pari riduzione del danno;allo stesso modo, riguardo agli anni 2008 e 2009, nulla si spiega inordine all’affermazione, nello specifico, di maggiore deducibilità di costi eNumero registro generale 23451/2023Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18615/2026Data pubblicazione 08/06/2026ammortamenti, come e perché ottenibili non è dato sapere in concreto,peraltro oggetto di una formula ipotetica – in questa sede inammissibileperché senza alcuna ricostruzione di una determinata potenziale decisività– in ordine ai compiti del giudicante di merito che avrebbe dovutoaccertare “se fosse stato o meno imputabile” quanto prospettato alconvenuto;i suddetti profili valgono – lo si osserva per completezza – anche pergli assertivi richiami ai documenti fatti nel ricorso suggerendo,conclusivamente, la possibilità di decisione nel merito, da parte di questaCorte, in caso di accoglimento del gravame;spese secondo soccombenza con la richiesta distrazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di lite della parte controricorrente liquidate in3.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie eaccessori legali. Spese distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello
Sentenza Cassazione n. 18615/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris