CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 28713/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte a -)) ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 982/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "D.O.M.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel L, presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 5 giugno 2019 n. 3400/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 5 giugno 2019 n. 3400/10/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di rettifica per classamento catastale, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti della "D.O.M.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 23 marzo 2017 n. 7447/27/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunziato Vabsolutio ab instantia sul presupposto che il Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma dell'Agenzia delle Entrate non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado. La "D.O.M.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]:Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, comma 2, e 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione dell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2014, n. 6691; Cass., Sez. 6^-5, 26 luglio 2016, n. 15470; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27570; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2019, n. 2901; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29979; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2020, n. 21042; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23526; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2021, n. 6988; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14549). 1.2 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso tale principio, avendo dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sull'erroneo presupposto dell'omessa allegazione della delega di firma per la proposizione del ricorso, ancorché la contribuente si fosse limitata ad eccepire il mero difetto di delega, senza allegare e provare l'eventuale posizione abusiva del sottoscrittore. 2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 16 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]