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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01383/2022

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6 ORDINANZA sul ricorso 26247/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa Pregliasco di Pregliasco P.I Giancarlo, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n. 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n.63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 915/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del motivo 1) di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 24 agosto 2016, con cui la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il loro appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Savona.

Ha osservato la Corte territoriale che il termine «lungo» per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado scadeva il 17 marzo 2014, e che la notificazione dell'atto d'appello era stata eseguita a mezzo Pec dopo le 21:00 dell'ultimo giorno, di guisa che, a mente dell'articolo 16 septies del decreto legislativo numero 179 del 2012, convertito in legge numero 221 del 2012, essa doveva considerarsi perfezionata alle 7:00 del giorno successivo, ossia tardivamente.

2. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

3. — Il primo mezzo denuncia violazione di legge per avere la Corte d'appello fatto applicazione di una norma, quella introdotta dall'articolo 45 bis, secondo comma, del decreto-legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito in legge 11 agosto 2014, numero 114, secondo cui la notificazione effettuata a mezzo Pec dopo le 21:00 si considera perfezionata alle 7:00 del giorno successivo, che, all'epoca della notificazione dell'atto d'appello, non era ancora entrata in vigore.

Il secondo mezzo denuncia error in procedendo, per il fatto che la banca appellata aveva formulato eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività soltanto nella comparsa conclusionale.

Il terzo mezzo denuncia un ulteriore error in procedendo in relazione alla liquidazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]

4. — Il ricorso va accolto.

4.1. — Il primo mezzo è fondato nel senso che segue.

Come si è osservato in espositiva, il termine per la proposizione dell'appello cadeva nel caso di specie il 17 marzo 2014: sicché la Corte d'appello ha senz'altro errato nel fare così e semplicemente applicazione dell'articolo 16 septies del decreto legislativo numero 179 del 2012, convertito in legge numero 221 del 2012, laddove la norma — come subito si dirà poi dichiarata incostituzionale — stabiliva che: «La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche.

Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle 7 del giorno successivo»: difatti ) rí ; CC ; anz.1 t - C e cioè dagli articoli 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché, in seguito, 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i quali nulla stabilivano in ordine al tempo di dette notificazioni, suscitando il problema dell'applicabilità dell'articolo 147 c.p.c. anche alla notificazioni telematiche.

Ma è altrettanto evidente che la pronuncia del Giudice delle leggi segna la strada dell'interpretazione di quest'ultima disposizione, secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore

21. E cioè, la Corte costituzionale ha chiarito, come si diceva, e del resto in adesione all'opinione comunemente accolta,

4.2. — Il secondo e terzo motivo sono assorbiti.

5. — La sentenza è cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Genova, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 26247/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa Pregliasco di Pregliasco P.I Giancarlo, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n. 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n.63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 915/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del motivo 1) di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 24 agosto 2016, con cui la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il loro appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Savona. Ha osservato la Corte territoriale che il termine «lungo» per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado scadeva il 17 marzo 2014, e che la notificazione dell'atto d'appello era stata eseguita a mezzo Pec dopo le 21:00 dell'ultimo giorno, di guisa che, a mente dell'articolo 16 septies del decreto legislativo numero 179 del 2012, convertito in legge numero 221 del 2012, essa doveva considerarsi perfezionata alle 7:00 del giorno successivo, ossia tardivamente. 2. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. — Il primo mezzo denuncia violazione di legge per avere la Corte d'appello fatto applicazione di una norma, quella introdotta dall'articolo 45 bis, secondo comma, del decreto-legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito in legge 11 agosto 2014, numero 114, secondo cui la notificazione effettuata a mezzo Pec dopo le 21:00 si considera perfezionata alle 7:00 del giorno successivo, che, all'epoca della notificazione dell'atto d'appello, non era ancora entrata in vigore. Il secondo mezzo denuncia error in procedendo, per il fatto che la banca appellata aveva formulato eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività soltanto nella comparsa conclusionale. Il terzo mezzo denuncia un ulteriore error in procedendo in relazione alla liquidazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 4. — Il ricorso va accolto. 4.1. — Il primo mezzo è fondato nel senso che segue. Come si è osservato in espositiva, il termine per la proposizione dell'appello cadeva nel caso di specie il 17 marzo 2014: sicché la Corte d'appello ha senz'altro errato nel fare così e semplicemente applicazione dell'articolo 16 septies del decreto legislativo numero 179 del 2012, convertito in legge numero 221 del 2012, laddove la norma — come subito si dirà poi dichiarata incostituzionale — stabiliva che: «La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle 7 del giorno successivo»: difatti ) rí ; CC ; anz.1 t - C e cioè dagli articoli 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché, in seguito, 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i quali nulla stabilivano in ordine al tempo di dette notificazioni, suscitando il problema dell'applicabilità dell'articolo 147 c.p.c. anche alla notificazioni telematiche. Ma è altrettanto evidente che la pronuncia del Giudice delle leggi segna la strada dell'interpretazione di quest'ultima disposizione, secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. E cioè, la Corte costituzionale ha chiarito, come si diceva, e del resto in adesione all'opinione comunemente accolta, 4.2. — Il secondo e terzo motivo sono assorbiti. 5. — La sentenza è cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Genova, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di le
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