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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 13048/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 93) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile.

Il motivo dedotto è manifestamente infondato, sulla scorta del costante orientamento secondo cui è illegittima la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto la disposizione di cui all'art. 222, comma secondo bis, cod. strada - prevedendo che, nel caso di patteggiannento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo - riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non concerne, invece, l'ipotesi di patteggiamento per i reati di cui all'art. 186 cod. strada (Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, Rv. 253533 - 01).

Tale interpretazione è stata ritenuta conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, in motivazione).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 93) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile. Il motivo dedotto è manifestamente infondato, sulla scorta del costante orientamento secondo cui è illegittima la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto la disposizione di cui all'art. 222, comma secondo bis, cod. strada - prevedendo che, nel caso di patteggiannento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo - riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non concerne, invece, l'ipotesi di patteggiamento per i reati di cui all'art. 186 cod. strada (Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, Rv. 253533 - 01). Tale interpretazione è stata ritenuta conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, in motivazione). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 13048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris