Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 1972

Cassazione n. 27733/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/09/1972 ad ALESSANDRIA avverso la sentenza in data 07/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 07/12/2023 del G.u.p. del Tribunale di Alessandria, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e con la quale, per quanto d'interesse, è stata disposta la confisca delle somme in sequestro (pari a euro 180.000,00), ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., in relazione -tra l'altro- ai reati di bancarotta, autoriclaggio e al reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA per gli anni 2016 e 2017.

Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione: "nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 648-quater c.p., in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 648-bis cod. pen. (contestata ai coimputati Pallavidini e Paterna) e 648-ter.1 cod. pen. (contestata al ricorrente), con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un residuo profitto da confiscare.

Annullamento senza o con rinvio".

Il ricorrente premette che «all'imputato è stato contestato -e lo stesso ha ammesso da subito le proprie responsabilità nell'interrogatorio reso nel corso delle indagini preliminari- di avere distratto il complessivo importo di euro 880.624 euro dai conti correnti della FES s.r.I., della quale era amministratore di fatto e che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria con sentenza in data 30 luglio 2019 (capo A/bis) e di avere impiegato parte di tali risorse -per l'esattezza 650.000 euro- "in nero con le modalità di cui al capo C" per l'acquisto effettuato con la società, a lui riconducibile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., dei rami d'azienda [OSCURATO:PERSONA] 178 (con sede in Alessandria) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.a.s. (con sede in [OSCURATO:PERSONA])".

Aggiunge che lo stesso G.u.p. ha pacificamente riconosciuto che le somme distratte per l'acquisto delle due panetterie erano state pari a euro 650.000,00; che l'imputato aveva stipulato con la curatela fallimentare un accordo di transazione per un importo pari a euro 470.000,00, con il ricevimento del quale la stessa curatela ha rinunciato a costituirsi parte civile.

Evidenzia che analoga quietanza liberatoria è stata rilasciata dal curatore fallimentare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della società BL 182 s.r.I., a fronte di un versamento pari a euro 220.000,00.

Precisa, dunque, che il giudice ha omesso di considerare che la complessiva somma pari a 690.000,00 euro così versata in favore del fallimento, con vincolo di destinazione in favore dell'Erario, era dichiaratamente finalizzato al risarcimento integrale del fallimento e indirettamente dello stesso Erario per i reati di cui ai capi B (contestato a Bianchi) e C (contestato a Pallavidini), oltre che al fine di risarcire parzialmente il fallimento per il reato di cui al capo A/bis (contestato anche a Bianchi).

Osserva che il giudice ha ritenuto che «la transazione intervenuta col fallimento riduce soltanto nei termini pattuiti il danno risarcibile conseguente ai delitti fallimentari, ma non è certo idonea a impedire l'applicazione della confisca obbligatoria del maggior profitto del delitto di autoriciclaggio contestato al capo B), avente ad oggetto il provento non soltanto di somme sottratte alla società poi fallita, ma anche di somme rinvenienti dal delitto fiscale di omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa agli anni 2016 e 2017, rappresentato dalla maggior somma autoriciclata pari a euro 180.000,00 (650.000 — 470.000 ristorati al fallimento e quindi decurtabili).

Né rileva che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] abbia versato alla curatela la somma di euro 220.000,00 a titolo di risarcimento del danno, perché la fonte della sua obbligazione risarcitoria non è la condotta di autoriciclaggio (che è reato proprio) posta in essere da Bianchi quale autore del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quella del delitto di riciclaggio di somma provento di delitti presupposti parzialmente diversi (omessa presentazione 2 .i .,_. 9.!. vn., delle dichiarazioni IVA e auto-riciclaggio in luogo della bancarotta fraudolenta)».

Il ricorrente lamenta l'erroneità della valutazione operata dal G.u.p., secondo cui all'esito delle transazioni stipulate con la curatela vi sarebbe un residuo pari a 180.000,00 di ulteriore profitto confiscabile.

In tal senso osserva che «l'oggetto materiale dell'autoriciclaggio, commesso dal Bianchi su parte dell'importo complessivamente distratto alla FES s.r.I., e del riciclaggio, commesso da Pallavidini e Paterna, sia il medesimo e cioè 650.000 euro che il ricorrente ha destinato "in nero" in parte al primo (400.000 euro) e in parte al secondo (250.000)»; che l'importo pari a euro 650.000,00 rappresenta l'oggetto materiale sia del reato di riciclaggio, sia di quello di autoriciclaggio; che «l'atto transattivo attesta che Bianchi e Pallavidini, unitamente alle società loro facenti capo, partecipanti all'operazione di compravendita del ramo d'azienda [OSCURATO:PERSONA], hanno congiuntamente risarcito, con l'importo complessivo di 690.000 euro, il Fallimento per i reati di cui ai capi B) e C)»; dalla lettura del reato di riciclaggio contestato al capo C) a Pallavidini e Paterna si evince che costoro hanno ricevuto da Bianchi la somma complessiva di euro 650.000,00 che è pari alle somme distratte al fallimento.

Sulla base di ciò deduce l'impossibilità di rinvenire un profitto di 180.000,00 euro ulteriore rispetto alla somma di euro 650.000,00 distratta al fallimento e destinata a Pallavidini e Paterna, in quanto detta somma -che viene indicata quale profitto del reato di riciclaggio contestato al capo C) (a Pallavidini e Paterna) e a quello di autoriciclaggio contestato al capo B) (a Bianchi)- è stata interamente restituita alla massa fallimentare dallo stesso Bianchi e da Pallavidini.

Secondo il ricorrente, «la tesi del G.u.p. secondo cui il profitto dovrebbe ricondursi sia al riciclaggio (Capo C), sia all'autoriciclaggio (capo B), appare scontrarsi con il principio secondo il quale non è possibile la duplicazione del profitto nella misura in cui entrambi i reati in esame concernono la stessa porzione del profitto del reato presupposto (nel caso di specie la bancarotta per distrazione in danno di FES)».

A sostegno dell'assunto vengono richiamati i principi fissati dalla Corte di cassazione nella materia in questione, con particolare riferimento alla sentenza n. 4953 del 2019, n. 7503 del 2022; n. 21820 del 2022.

Il ricorrente rimarca ulteriormente che q il profitto conseguito dal ricorrente col reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. è finito completamente nelle mani degli autori del riciclaggio, nelle suindicate quote, ed è stata oggetto di integrale restituzione nell'ambito della transazione col fallimento FES cui è stata versata la complessiva somma di 690.000,00 euro (di cui 470.000 euro da parte di Bianchi e 220.000 euro da parte di Pallavadidi come risulta dalla Sentenza di applicazione pena impugnata.

Opera dunque la clausola di esclusione della confisca 3 Al0 vs. s^ sanzionatoria di cui all'art. 648 quater cod. pen. nei confronti degli autori dell'illecito complessivo oggetto dei capi B) e C) del presente procedimento dal momento che l'intero importo riciclato è stato restituito all'avente diritto "persona estranea al reato"».

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 648 quater cod. pen. e per grave carenza motivazionale rispetto alla disamina del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Si osserva preliminarmente come la vicenda in esame si collochi nell'ambito dei rapporti tra confisca e risarcimento.

A tale riguardo si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 34290 del 17/05/2023 (Sez. 6, Calvaresi, Rv. 285175 — 01), dalla quale è stata estrapolata la seguente massima: «In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale».

Tale principio è stato applicato dal giudice della sentenza impugnata che, in effetti, ha disposto la confisca del profitto del reato nella misura che non ha ritenuto ristorata dalle transazioni stipulate dagli imputati e dai conseguenti pagamenti effettuati in favore della curatela fallimentare, ampiamente illustrati nella parte narrativa.

L'oggetto dell'odierno ricorso riguarda, invero, l'effetto satisfattorio di tali pagamenti e la loro corrispondenza totale o parziale al profitto di reato conseguito dagli imputati: secondo il ricorrente, invero, l'importo pagato corrisponde all'intera misura del profitto del reato conseguito, così non residuando margini per disporre la confisca; secondo il giudice della sentenza impugnata -invece- l'imputato avrebbe tratto vantaggi economici ulteriori e distinti rispetto alle somme versate alla curatela fallimentare, tali da legittimare l'assoggettamento alla misura ablatoria la somma di euro 180.000,00, considerata pari al profitto di reato residuato all'esito dello scorporo delle somme pagate alla curatela fallimentare.

1.3. Il tribunale è pervenuto a tale conclusione sulla base dell'esame delle risultanze processuali acquisite nel procedimento poi scaturito nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. e rimaste non contestate, se non nella misura del profitto confiscabile che qui ci impegna. 4 ASOV\n.\ Tali emergenze sono state valorizzate dal giudice, anzitutto, al fine della determinazione del profitto conseguito dagli imputati e che ha quantificato in euro 880.693,00 in relazione al capo A/bis.

Tale importo è stato individuato esaminando -per come descritto alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata- la documentazione contabile versata in atti, dove risultavano tracciati i denari distratti alla società FES s.r.l.s. per convogliarli nei conti correnti di [OSCURATO:PERSONA].

Va evidenziato che il profitto del reato, così come ricostruito e calcolato dal giudic9corrisponde a quello indicato nel capo d'imputazione rubricato al capo A/bis, dove viene contestato a Bianchi di avere dissipato e distratto dai conti BPM e Unicredit intestati alla società una somma pari a euro 880.674,00.

Vale la pena evidenziare come il dato debba ritenersi pacificamente acquisito all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., che non ha messo in discussione i contenuti dei fatti di reato contestati.

Il giudice ha altresì osservato che sulla base delle dichiarazioni confessorie rese da Bianchi, una parte del profitto così conseguito è stato da lui autoriciclato, per una somma complessivamente pari "quantomeno" a euro 650.000,00, utilizzato per l'acquisto della panetteria in Alessandria ([OSCURATO:PERSONA] 178) e la panetteria in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.a.s.).

2. Quanto fin qui esposto è ritenuto pacifico dallo stesso ricorrente, che nulla oppone circa l'ammontare del profitto del reato indicato al capo A/bis e quello relativo alle condotte di autoriclaggio contestategli al capo B).

La posizione del ricorrente, invero, diverge da quella del giudice con esclusivo riguardo alla imputazione delle somme versate alla curatela e ai reati cui esse debbono essere riferite.

2.1. Il giudice, infatti, ha ritenuto che al reato di autoriciclaggio contestato al capo B) fosse imputabile soltanto la somma di euro 470.000,00 transattivamente versata dallo stesso Bianchi alla curatela del fallimento; che detraendo tale somma al profitto del reato di autoriciclaggio di cui al capo B) come sopra (pacificamente) calcolato, residuavano ancora 180.000,00 euro, cui veniva correlato il provvedimento ablatorio.

Il giudice ha altresì precisato che non poteva essere imputata in favore di Bianchi e in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo B) anche l'ulteriore somma pari a euro 220.000,00 transattivamente versata al fallimento da [OSCURATO:PERSONA].

Tale esclusione è stata giustificata dal G.u.p. osservando che in relazione a tale somma e alla posizione del co-imputato «la sua obbligazione risarcitoria non è la condotta di autoriciclaggio (che è reato proprio) posta in essere dal Bianchi quale autore del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quella del delitto di riciclaggio di somme provento di delitti presupposti parzialmente diversi (omessa presentazione delle dichiarazioni IVA in luogo della bancarotta fraudolenta)».

2.2. Secondo il ricorrente, invece, «l'oggetto materiale dell'autoriciclaggio, commesso dal Bianchi su parte dell'importo complessivamente distratto alla FES s.r.I., e del riciclaggio contestato a Pallavavidini e Paterna, sj.ail medesimo».

Sostiene, dunque, che la somma pari a 690.000,00 euro complessivamente versata in via transattiva da Bianchi e da Pallavadini deve essere riferita al profitto di reato pari a 650.000,00 euro confessato dal primo.

A sostegno dell'assunto produce l'atto di transazione e invita la Corte di legittimità a esaminarlo al fine di saggiare la fondatezza dell'assunto.

2.3. Proprio tale ultima notazione risalta come l'apprezzamento della eventuale fondatezza delle censure difensive richieda l'esame delle emergenze processuali, in quanto fondate sulla esatta interpretazione del contenuto dell'atto di transazione stipulato dai coimputati, sulla base del quale il ricorrente offre alla Corte di legittimità una valutazione di merito alternativa e antagonista a quella ritenuta dal giudice della sentenza impugnata.

Una valutazione antagonista che, peraltro, viene offerta in maniera affatto generica e contraddittoria.

Va rilevato, infatti, che secondo la prospettazione difensiva, l'ingiusto profitto del reato di autoriciclaggio contestato a Bianchi al capo B) è (pacificamente) pari a 650.000, ma Bianchi e Pallavadini, in forza dell'atto di transazione più volte richiamato, hanno versato al fallimento una somma complessivamente pari a euro 690.000,00 (470.000 euro versate da Bianchi e 220.000 versate da Pallavidini).

Tanto vale a dire che Bianchi e Pallavadini -sempre secondo la prospettazione difensiva- avrebbero versato al fallimento una somma superiore all'ingiusto profitto conseguito.

Il ricorrente, però, a fronte di tale evidente discrasia, non spiega per quale ragione Bianchi e Pallavadini avrebbero versato al fallimento una somma superiore al vantaggio economico conseguito con la commissione dei reati.

Spiegazione tanto più necessaria in relazione a un ricorso che si fonda principalmente sulla dedotta unicità dell'ingiusto profitto correlato ai reati di cui ai capi B) e C); ingiusto profitto che si assume esclusivamente identificabile in quello addebitato al capo B) e pari a 650.000 euro, là dove il pagamento di una somma a esso superiore si pone in evidente contrasto logico con tale deduzione, trovandosi in rapporto di maggiore coerenza con l'impostazione del G.u.p., che, invece, ha ritenuto che il pagamento effettuato da Bianchi (euro 470.000,00) e quello effettuato da Pallavidini (euro 220.000,00) fossero da riferire a vantaggi economici distinti, separatamente conseguiti dall'uno e dall'altro commettendo i reati rispettivamente contestati, in ragione della parziale differenza dei reati presupposto 6 •n• alla base delle condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio rispettivamente contestati a Bianchi e a Pallavidini.

Con ciò confermandosi la legittimità della confisca disposta dal giudice sulla somma di euro 180.000,00, costituente la differenza tra l'ingiusto profitto conseguito da Bianchi in relazione al capo B) (euro 650.000,00) e le somme da lui versate al fallimento (euro 470.000,00).

Il ricorso è, dunque, inammissibile in quanto propone questioni non scrutinabili in sede di legittimità e perché generico. 2.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/09/1972 ad ALESSANDRIA avverso la sentenza in data 07/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 07/12/2023 del G.u.p. del Tribunale di Alessandria, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e con la quale, per quanto d'interesse, è stata disposta la confisca delle somme in sequestro (pari a euro 180.000,00), ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., in relazione -tra l'altro- ai reati di bancarotta, autoriclaggio e al reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA per gli anni 2016 e 2017. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione: "nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 648-quater c.p., in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 648-bis cod. pen. (contestata ai coimputati Pallavidini e Paterna) e 648-ter.1 cod. pen. (contestata al ricorrente), con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un residuo profitto da confiscare. Annullamento senza o con rinvio". Il ricorrente premette che «all'imputato è stato contestato -e lo stesso ha ammesso da subito le proprie responsabilità nell'interrogatorio reso nel corso delle indagini preliminari- di avere distratto il complessivo importo di euro 880.624 euro dai conti correnti della FES s.r.I., della quale era amministratore di fatto e che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria con sentenza in data 30 luglio 2019 (capo A/bis) e di avere impiegato parte di tali risorse -per l'esattezza 650.000 euro- "in nero con le modalità di cui al capo C" per l'acquisto effettuato con la società, a lui riconducibile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., dei rami d'azienda [OSCURATO:PERSONA] 178 (con sede in Alessandria) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.a.s. (con sede in [OSCURATO:PERSONA])". Aggiunge che lo stesso G.u.p. ha pacificamente riconosciuto che le somme distratte per l'acquisto delle due panetterie erano state pari a euro 650.000,00; che l'imputato aveva stipulato con la curatela fallimentare un accordo di transazione per un importo pari a euro 470.000,00, con il ricevimento del quale la stessa curatela ha rinunciato a costituirsi parte civile. Evidenzia che analoga quietanza liberatoria è stata rilasciata dal curatore fallimentare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della società BL 182 s.r.I., a fronte di un versamento pari a euro 220.000,00. Precisa, dunque, che il giudice ha omesso di considerare che la complessiva somma pari a 690.000,00 euro così versata in favore del fallimento, con vincolo di destinazione in favore dell'Erario, era dichiaratamente finalizzato al risarcimento integrale del fallimento e indirettamente dello stesso Erario per i reati di cui ai capi B (contestato a Bianchi) e C (contestato a Pallavidini), oltre che al fine di risarcire parzialmente il fallimento per il reato di cui al capo A/bis (contestato anche a Bianchi). Osserva che il giudice ha ritenuto che «la transazione intervenuta col fallimento riduce soltanto nei termini pattuiti il danno risarcibile conseguente ai delitti fallimentari, ma non è certo idonea a impedire l'applicazione della confisca obbligatoria del maggior profitto del delitto di autoriciclaggio contestato al capo B), avente ad oggetto il provento non soltanto di somme sottratte alla società poi fallita, ma anche di somme rinvenienti dal delitto fiscale di omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa agli anni 2016 e 2017, rappresentato dalla maggior somma autoriciclata pari a euro 180.000,00 (650.000 — 470.000 ristorati al fallimento e quindi decurtabili). Né rileva che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] abbia versato alla curatela la somma di euro 220.000,00 a titolo di risarcimento del danno, perché la fonte della sua obbligazione risarcitoria non è la condotta di autoriciclaggio (che è reato proprio) posta in essere da Bianchi quale autore del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quella del delitto di riciclaggio di somma provento di delitti presupposti parzialmente diversi (omessa presentazione 2 .i .,_. 9.!. vn., delle dichiarazioni IVA e auto-riciclaggio in luogo della bancarotta fraudolenta)». Il ricorrente lamenta l'erroneità della valutazione operata dal G.u.p., secondo cui all'esito delle transazioni stipulate con la curatela vi sarebbe un residuo pari a 180.000,00 di ulteriore profitto confiscabile. In tal senso osserva che «l'oggetto materiale dell'autoriciclaggio, commesso dal Bianchi su parte dell'importo complessivamente distratto alla FES s.r.I., e del riciclaggio, commesso da Pallavidini e Paterna, sia il medesimo e cioè 650.000 euro che il ricorrente ha destinato "in nero" in parte al primo (400.000 euro) e in parte al secondo (250.000)»; che l'importo pari a euro 650.000,00 rappresenta l'oggetto materiale sia del reato di riciclaggio, sia di quello di autoriciclaggio; che «l'atto transattivo attesta che Bianchi e Pallavidini, unitamente alle società loro facenti capo, partecipanti all'operazione di compravendita del ramo d'azienda [OSCURATO:PERSONA], hanno congiuntamente risarcito, con l'importo complessivo di 690.000 euro, il Fallimento per i reati di cui ai capi B) e C)»; dalla lettura del reato di riciclaggio contestato al capo C) a Pallavidini e Paterna si evince che costoro hanno ricevuto da Bianchi la somma complessiva di euro 650.000,00 che è pari alle somme distratte al fallimento. Sulla base di ciò deduce l'impossibilità di rinvenire un profitto di 180.000,00 euro ulteriore rispetto alla somma di euro 650.000,00 distratta al fallimento e destinata a Pallavidini e Paterna, in quanto detta somma -che viene indicata quale profitto del reato di riciclaggio contestato al capo C) (a Pallavidini e Paterna) e a quello di autoriciclaggio contestato al capo B) (a Bianchi)- è stata interamente restituita alla massa fallimentare dallo stesso Bianchi e da Pallavidini. Secondo il ricorrente, «la tesi del G.u.p. secondo cui il profitto dovrebbe ricondursi sia al riciclaggio (Capo C), sia all'autoriciclaggio (capo B), appare scontrarsi con il principio secondo il quale non è possibile la duplicazione del profitto nella misura in cui entrambi i reati in esame concernono la stessa porzione del profitto del reato presupposto (nel caso di specie la bancarotta per distrazione in danno di FES)». A sostegno dell'assunto vengono richiamati i principi fissati dalla Corte di cassazione nella materia in questione, con particolare riferimento alla sentenza n. 4953 del 2019, n. 7503 del 2022; n. 21820 del 2022. Il ricorrente rimarca ulteriormente che q il profitto conseguito dal ricorrente col reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. è finito completamente nelle mani degli autori del riciclaggio, nelle suindicate quote, ed è stata oggetto di integrale restituzione nell'ambito della transazione col fallimento FES cui è stata versata la complessiva somma di 690.000,00 euro (di cui 470.000 euro da parte di Bianchi e 220.000 euro da parte di Pallavadidi come risulta dalla Sentenza di applicazione pena impugnata. Opera dunque la clausola di esclusione della confisca 3 Al0 vs. s^ sanzionatoria di cui all'art. 648 quater cod. pen. nei confronti degli autori dell'illecito complessivo oggetto dei capi B) e C) del presente procedimento dal momento che l'intero importo riciclato è stato restituito all'avente diritto "persona estranea al reato"». Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 648 quater cod. pen. e per grave carenza motivazionale rispetto alla disamina del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si osserva preliminarmente come la vicenda in esame si collochi nell'ambito dei rapporti tra confisca e risarcimento. A tale riguardo si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 34290 del 17/05/2023 (Sez. 6, Calvaresi, Rv. 285175 — 01), dalla quale è stata estrapolata la seguente massima: «In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale». Tale principio è stato applicato dal giudice della sentenza impugnata che, in effetti, ha disposto la confisca del profitto del reato nella misura che non ha ritenuto ristorata dalle transazioni stipulate dagli imputati e dai conseguenti pagamenti effettuati in favore della curatela fallimentare, ampiamente illustrati nella parte narrativa. L'oggetto dell'odierno ricorso riguarda, invero, l'effetto satisfattorio di tali pagamenti e la loro corrispondenza totale o parziale al profitto di reato conseguito dagli imputati: secondo il ricorrente, invero, l'importo pagato corrisponde all'intera misura del profitto del reato conseguito, così non residuando margini per disporre la confisca; secondo il giudice della sentenza impugnata -invece- l'imputato avrebbe tratto vantaggi economici ulteriori e distinti rispetto alle somme versate alla curatela fallimentare, tali da legittimare l'assoggettamento alla misura ablatoria la somma di euro 180.000,00, considerata pari al profitto di reato residuato all'esito dello scorporo delle somme pagate alla curatela fallimentare. 1.3. Il tribunale è pervenuto a tale conclusione sulla base dell'esame delle risultanze processuali acquisite nel procedimento poi scaturito nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. e rimaste non contestate, se non nella misura del profitto confiscabile che qui ci impegna. 4 ASOV\n.\ Tali emergenze sono state valorizzate dal giudice, anzitutto, al fine della determinazione del profitto conseguito dagli imputati e che ha quantificato in euro 880.693,00 in relazione al capo A/bis. Tale importo è stato individuato esaminando -per come descritto alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata- la documentazione contabile versata in atti, dove risultavano tracciati i denari distratti alla società FES s.r.l.s. per convogliarli nei conti correnti di [OSCURATO:PERSONA]. Va evidenziato che il profitto del reato, così come ricostruito e calcolato dal giudic9corrisponde a quello indicato nel capo d'imputazione rubricato al capo A/bis, dove viene contestato a Bianchi di avere dissipato e distratto dai conti BPM e Unicredit intestati alla società una somma pari a euro 880.674,00. Vale la pena evidenziare come il dato debba ritenersi pacificamente acquisito all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., che non ha messo in discussione i contenuti dei fatti di reato contestati. Il giudice ha altresì osservato che sulla base delle dichiarazioni confessorie rese da Bianchi, una parte del profitto così conseguito è stato da lui autoriciclato, per una somma complessivamente pari "quantomeno" a euro 650.000,00, utilizzato per l'acquisto della panetteria in Alessandria ([OSCURATO:PERSONA] 178) e la panetteria in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.a.s.). 2. Quanto fin qui esposto è ritenuto pacifico dallo stesso ricorrente, che nulla oppone circa l'ammontare del profitto del reato indicato al capo A/bis e quello relativo alle condotte di autoriclaggio contestategli al capo B). La posizione del ricorrente, invero, diverge da quella del giudice con esclusivo riguardo alla imputazione delle somme versate alla curatela e ai reati cui esse debbono essere riferite. 2.1. Il giudice, infatti, ha ritenuto che al reato di autoriciclaggio contestato al capo B) fosse imputabile soltanto la somma di euro 470.000,00 transattivamente versata dallo stesso Bianchi alla curatela del fallimento; che detraendo tale somma al profitto del reato di autoriciclaggio di cui al capo B) come sopra (pacificamente) calcolato, residuavano ancora 180.000,00 euro, cui veniva correlato il provvedimento ablatorio. Il giudice ha altresì precisato che non poteva essere imputata in favore di Bianchi e in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo B) anche l'ulteriore somma pari a euro 220.000,00 transattivamente versata al fallimento da [OSCURATO:PERSONA]. Tale esclusione è stata giustificata dal G.u.p. osservando che in relazione a tale somma e alla posizione del co-imputato «la sua obbligazione risarcitoria non è la condotta di autoriciclaggio (che è reato proprio) posta in essere dal Bianchi quale autore del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quella del delitto di riciclaggio di somme provento di delitti presupposti parzialmente diversi (omessa presentazione delle dichiarazioni IVA in luogo della bancarotta fraudolenta)». 2.2. Secondo il ricorrente, invece, «l'oggetto materiale dell'autoriciclaggio, commesso dal Bianchi su parte dell'importo complessivamente distratto alla FES s.r.I., e del riciclaggio contestato a Pallavavidini e Paterna, sj.ail medesimo». Sostiene, dunque, che la somma pari a 690.000,00 euro complessivamente versata in via transattiva da Bianchi e da Pallavadini deve essere riferita al profitto di reato pari a 650.000,00 euro confessato dal primo. A sostegno dell'assunto produce l'atto di transazione e invita la Corte di legittimità a esaminarlo al fine di saggiare la fondatezza dell'assunto. 2.3. Proprio tale ultima notazione risalta come l'apprezzamento della eventuale fondatezza delle censure difensive richieda l'esame delle emergenze processuali, in quanto fondate sulla esatta interpretazione del contenuto dell'atto di transazione stipulato dai coimputati, sulla base del quale il ricorrente offre alla Corte di legittimità una valutazione di merito alternativa e antagonista a quella ritenuta dal giudice della sentenza impugnata. Una valutazione antagonista che, peraltro, viene offerta in maniera affatto generica e contraddittoria. Va rilevato, infatti, che secondo la prospettazione difensiva, l'ingiusto profitto del reato di autoriciclaggio contestato a Bianchi al capo B) è (pacificamente) pari a 650.000, ma Bianchi e Pallavadini, in forza dell'atto di transazione più volte richiamato, hanno versato al fallimento una somma complessivamente pari a euro 690.000,00 (470.000 euro versate da Bianchi e 220.000 versate da Pallavidini). Tanto vale a dire che Bianchi e Pallavadini -sempre secondo la prospettazione difensiva- avrebbero versato al fallimento una somma superiore all'ingiusto profitto conseguito. Il ricorrente, però, a fronte di tale evidente discrasia, non spiega per quale ragione Bianchi e Pallavadini avrebbero versato al fallimento una somma superiore al vantaggio economico conseguito con la commissione dei reati. Spiegazione tanto più necessaria in relazione a un ricorso che si fonda principalmente sulla dedotta unicità dell'ingiusto profitto correlato ai reati di cui ai capi B) e C); ingiusto profitto che si assume esclusivamente identificabile in quello addebitato al capo B) e pari a 650.000 euro, là dove il pagamento di una somma a esso superiore si pone in evidente contrasto logico con tale deduzione, trovandosi in rapporto di maggiore coerenza con l'impostazione del G.u.p., che, invece, ha ritenuto che il pagamento effettuato da Bianchi (euro 470.000,00) e quello effettuato da Pallavidini (euro 220.000,00) fossero da riferire a vantaggi economici distinti, separatamente conseguiti dall'uno e dall'altro commettendo i reati rispettivamente contestati, in ragione della parziale differenza dei reati presupposto 6 •n• alla base delle condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio rispettivamente contestati a Bianchi e a Pallavidini. Con ciò confermandosi la legittimità della confisca disposta dal giudice sulla somma di euro 180.000,00, costituente la differenza tra l'ingiusto profitto conseguito da Bianchi in relazione al capo B) (euro 650.000,00) e le somme da lui versate al fallimento (euro 470.000,00). Il ricorso è, dunque, inammissibile in quanto propone questioni non scrutinabili in sede di legittimità e perché generico. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile i
Sentenza Cassazione n. 27733/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris