CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 23/09/20220 il Tribunale di Matera ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su richiesta degli imputati ed il consenso del PM, la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione ed C 500 di multa in relazione ai fatti di reato loro ascritti. 2. Con distinti ricorsi, ricorrono per cassazione gli imputati personalmente lamentando l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., avendo il giudice omesso di compiere la necessaria valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ai sensi del citato articolo. 3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti da soggetti privi di legittimazione e perché formulati al di fuori dei casi previsti dalla legge: - in ordine al primo profilo, sia sufficiente rilevare che entrambi i ricorsi risultano sottoscritti dagli imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen.; - quanto al secondo profilo, i ricorsi risultano articolati su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01; ed ancora, è inammissibile il ricorso che lamenti la omessa applicazione di circostanze attenuanti di cui non sia stata fatta menzione nella richiesta di applicazione concordata della pena su cui ha convenuto il PM (cfr., Sez. 5, n. 17982 de118/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279117 - 01). 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci