CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE( date-awéese-a+le-partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze è stato presentato tardivamente, senza l'osservanza del termine di 45 giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorrente, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine di 90 giorni stabilito nella sentenza impugnata per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato altresì che con memoria pervenuta in data 8/5/2023 il ricorrente ha esposto che il giudice di primo grado aveva accertato che, a seguito della missiva dell'Agenzia delle Entrate notificata il 24/2/2015, con cui si invitava a regolarizzare la propria posizione, la società debitrice amministrata dall'imputato aveva presentato un piano di pagamento rateale del debito erariale con contestuale pagamento della prima rata di 16.120,92 euro, e che tale debito era quindi successivamente stato integralmente estinto, tanto che non era stata disposta la confisca del profitto del reato, cosicché dovrebbe essere applicata la nuova causa speciale di non punibilità dei reati tributari, introdotta dall'art. 23 L. 30 marzo 2023 n. 34, secondo cui, "i reati di cui agli articoli 10- bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello", trattandosi di ius superveniens successivo alla pronuncia della sentenza impugnata e alla proposizione del relativo ricorso che imporrebbe la valutazione di applicabilità della norma più favorevole in base ai principi previsti dall' art. 2 comma II e IV c.p. Osservato che il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza, decorrente dalla data della lettura del dispositivo, ossia dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è scaduto il 9 maggio 2022 ed è stato rispettato dalla Corte d'appello, in quanto la motivazione è stata depositata proprio il 9 maggio 2022; da tale data, quindi, ha iniziato a decorrere, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. citato, il termine di 45 giorni stabilito per la presentazione della relativa impugnazione; tale termine è scaduto il 23 giugno 2022, ma il ricorso è stato presentato il successivo 24 giugno 2022, successivamente a detta scadenza, dunque tardivamente, con la conseguente inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del ricorso. Rilevato, quanto alla richiesta di applicazione della suddetta causa di non punibilità, che l'esame della stessa è preclusa dalla tardività del ricorso, che, determinando la formazione del giudicato alla vana scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, impedisce di rilevare l'eventuale esistenza di cause di estinzione del reato o di non punibilità, deducibili soltanto in sede esecutiva (cfr., Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818, e succ. conformi). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consigliere es