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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2018/2025

ECLI:EU:C:2025:48
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0529

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 gennaio 2025 ( 1 ) Causa C‑529/23 P [OSCURATO:PERSONA] europeo contro

[OSCURATO:PERSONA]

«Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta – Diritto al contraddittorio – Diritto di accesso al fascicolo – Protezione dei dati personali – Articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1725 – Articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA]»

I. Introduzione

1. Le presenti conclusioni vertono su un’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e diretta all’annullamento della sentenza del 7 giugno 2023, TC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑309/21 , EU:T:2023:315 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato una decisione del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo che ordinava il recupero di un credito nei confronti di uno dei suoi membri per una somma indebitamente versata a titolo di spese di assistenza parlamentare.

Il Tribunale ha altresì annullato la nota di addebito emessa in relazione a tale decisione.

2. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, nell’ambito di una procedura di recupero, quando un deputato al [OSCURATO:PERSONA] chiede la comunicazione di informazioni che appaiono pertinenti al fine di dimostrare che un assistente parlamentare accreditato ha lavorato nell’adempimento del suo mandato, il [OSCURATO:PERSONA] può rifiutare di fornire le informazioni richieste solo qualora invochi motivi che possano essere ritenuti giustificati.

Sulla base di tale premessa, il Tribunale ha constatato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente rifiutato di comunicare diverse categorie di documenti al deputato interessato dalla causa in primo grado, il che, a parere del Tribunale, non consentiva di escludere che tale deputato fosse stato privato della possibilità di difendersi più efficacemente.

3. Nella propria impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in via principale, che la sentenza impugnata è inopponibile in forza dell’articolo 266 TFUE, stante l’ampia portata del diritto di essere ascoltati nelle procedure di recupero come riconosciuto dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale sentenza viola il principio del libero mandato dei deputati e inverte l’onere della prova che, secondo una giurisprudenza costante, incombe a tali deputati allorquando sono chiamati a dimostrare che le spese sostenute da un assistente parlamentare sono state debitamente pagate. [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che il Tribunale ha interpretato erroneamente altre disposizioni pertinenti relative alle attività parlamentari, quali il regolamento 2018/1725 ( 2 ) e lo [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ).

4. La presente causa offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi sulla portata del diritto di essere ascoltato e del diritto di accesso al fascicolo, sanciti all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), i quali, come ripetutamente ricordato dalla giurisprudenza, costituiscono il corollario dei diritti della difesa nei procedimenti dinanzi alle istituzioni dell’Unione.

A tal fine, la Corte dovrà anzitutto stabilire se il criterio giuridico definito dal Tribunale al fine di valutare il rispetto – o la violazione – di tali diritti in una causa come quella di primo grado sia giuridicamente fondato, in primis alla luce del principio dell’onere della prova applicabile alle procedure di recupero.

La causa in esame consente altresì alla Corte di interpretare altre disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione relative alla protezione dei dati personali che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto non costituire motivi validi per negare l’accesso alle informazioni richieste da un membro del [OSCURATO:PERSONA].

II. Contesto normativo A. Atto relativo all’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo a suffragio universale diretto

5. L’articolo 6, paragrafo 1, dell’atto elettorale ( 4 ) così dispone: «I membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo votano individualmente e personalmente.

Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo».

B. Lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo

6. L’articolo 2 dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo ( 5 ) così dispone: «1.

I deputati sono liberi e indipendenti. (...)».

7. L’articolo 4 dello statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo prevede quanto segue: «I documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato non sono assimilati a documenti del [OSCURATO:PERSONA], a meno che non siano stati depositati conformemente al regolamento».

8. L’articolo 21 dello statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo così stabilisce: «1.

I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.

2. [OSCURATO:PERSONA] copre le spese effettivamente sostenute per l’impiego degli assistenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto».

C. Misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA]

9. L’articolo 33 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ), intitolato «Rimborso delle spese di assistenza parlamentare», così dispone: «1.

I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali, da loro liberamente scelti. [OSCURATO:PERSONA] rimborsa le spese effettivamente sostenute e risultanti interamente ed esclusivamente dall’assunzione di uno o più assistenti o dal ricorso a prestatori di servizi in conformità delle presenti misure di applicazione e alle condizioni stabilite dall’Ufficio di presidenza.

2. Possono essere rimborsate unicamente le spese corrispondenti all’assistenza necessaria e direttamente legata all’esercizio del mandato parlamentare del deputato.

Non possono in alcun caso essere coperte spese attinenti alla sfera privata del deputato».

10. L’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Ripetizione dell’indebito», prevede quanto segue: «1.

Ogni somma indebitamente versata in applicazione delle presenti misure di applicazione dà luogo a ripetizione.

Il segretario generale impartisce istruzioni in vista del recupero di tali somme presso il deputato interessato.

2. Ogni decisione in materia di recupero è adottata vegliando all’esercizio effettivo del mandato del deputato e al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA], previa audizione del deputato interessato da parte del segretario generale. (...)».

D. Regolamento 2018/1725

11. Il considerando 22 del regolamento 2018/1725 così recita: «Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sulla necessità delle istituzioni e degli organi dell’Unione di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, sulla necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o su qualsiasi altra base legittima a norma del presente regolamento, incluso il consenso dell’interessato o la necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Il trattamento di dati personali per l’esercizio dei compiti svolti da istituzioni e organi dell’Unione nell’interesse pubblico comprende il trattamento dei dati personali necessari alla gestione e al funzionamento di tali istituzioni e organi. (...)».

12. L’articolo 4 del regolamento 2018/1725, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», così prevede: «1.

I dati personali devono essere: (...) c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”); (...) e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 13, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato (“limitazione della conservazione”); (...)».

13. L’articolo 9 del regolamento 2018/1725, intitolato «Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione», così dispone: «1.

Fatti salvi gli articoli da 4 a 6 e l’articolo 10, i dati personali possono essere trasmessi a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione solo se: a) il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito; oppure b) il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico e il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell’interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto.

2. Ove dia origine alla trasmissione a norma del presente articolo il titolare del trattamento dimostra che la trasmissione dei dati personali è necessaria e proporzionata alle finalità cui è destinata, applicando i criteri di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Le istituzioni e gli organi dell’Unione conciliano il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto di accesso ai documenti in conformità del diritto dell’Unione». E.

[OSCURATO:PERSONA]

14. L’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA] così prevede: «Il fascicolo personale del funzionario deve contenere: a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento; b) le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti. (...) Per ciascun funzionario può essere tenuto un solo fascicolo personale.

Il funzionario ha diritto, anche dopo la cessazione del servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo (…) (...) Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell’amministrazione o su un supporto informatico protetto.

Viene tuttavia trasmesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, quando sia presentato un ricorso che riguardi il funzionario».

III. Fatti e procedimento A. Fatti all’origine della controversia

15. I fatti all’origine della controversia sono descritti ai punti da 2 a 26 della sentenza impugnata.

Ai fini delle presenti conclusioni, tale contesto può essere riassunto come segue.

16. Il 22 maggio 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con A un contratto in quanto assistente parlamentare accreditato a tempo pieno a Bruxelles (Belgio) ai fini dell’assistenza di TC, membro di tale istituzione ( 7 ).

17. Il 25 febbraio 2016 TC ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] la risoluzione del contratto di A per diversi motivi comprendenti il venir meno del rapporto di fiducia, tra cui alcune assenze senza valido motivo e il mancato rispetto delle norme relative alle autorizzazioni all’esercizio di attività esterne.

18. Dopo il fallimento di una procedura di conciliazione, il 24 giugno 2016 il [OSCURATO:PERSONA] ha notificato ad A la sua decisione di risolvere il contratto di assistenza parlamentare per cessazione del rapporto di fiducia in quanto non aveva rispettato le norme relative alle autorizzazioni all’esercizio di attività esterne.

19. Il 14 aprile 2017, A ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione del 24 giugno 2016 dinanzi al Tribunale.

20. Con sentenza del 7 marzo 2019, L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ), il Tribunale ha annullato la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 24 giugno 2016.

Il Tribunale ha infatti constatato che dagli elementi del fascicolo risultava non solo che TC era a conoscenza delle attività esterne di A, ma che, inoltre, ne era il diretto promotore ( 8 ).

Il Tribunale ha quindi dichiarato che il motivo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la decisione di risoluzione, vale a dire il venir meno del rapporto di fiducia, non risultava plausibile.

Secondo il Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi commesso un errore manifesto di valutazione nel dare seguito alla domanda di risoluzione del contratto di A formulata da TC per tale motivo.

TC non era parte in causa in tale procedimento.

21. Con lettera dell’8 giugno 2020, redatta in inglese e inviata con messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2020, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha informato TC dell’avvio di un procedimento di recupero di somme indebitamente versate, ai sensi dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA], per un importo totale di EUR 78838,21 riguardante l’assistenza parlamentare fornita da A a TC.

22. Con tale stessa lettera, TC è stato invitato, conformemente all’articolo 68, paragrafo 2, delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA], a presentare, entro un termine di due mesi, osservazioni ed elementi di prova diretti a confutare le conclusioni preliminari del [OSCURATO:PERSONA] sulle attività esterne che A aveva esercitato a conoscenza di TC e sotto la sua direzione dal 22 maggio 2015 al 22 novembre 2016 e a dimostrare che, durante questo periodo, A aveva effettivamente esercitato funzioni di assistente parlamentare accreditato.

23. Il 4 agosto 2020 TC ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di trasmettergli: – il fascicolo personale di A al [OSCURATO:PERSONA] (tutti i documenti relativi alla sua assunzione e al suo lavoro), comprese le informazioni relative al numero di volte in cui era stata richiesta la protezione del [OSCURATO:PERSONA] per A e i dati relativi alla presenza di quest’ultimo (dati della sua tessera di accesso al [OSCURATO:PERSONA]); – copie della corrispondenza intercorsa con i rappresentanti del [OSCURATO:PERSONA] in merito al lavoro di A; – il fascicolo completo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ).

24. Il 4 settembre 2020 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a TC una lettera, redatta in lituano e datata 3 settembre 2020, avente un contenuto sostanzialmente identico a quello della lettera dell’8 giugno 2020, menzionata al precedente paragrafo

21. Alla lettera del 3 settembre 2020 era allegata una copia della sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ) e il rendiconto delle somme versate dal [OSCURATO:PERSONA] ad A.

25. Il 22 settembre 2020, TC ha ricordato al [OSCURATO:PERSONA] la domanda di cui al precedente paragrafo 23 e gli ha inoltre chiesto il verbale della procedura di conciliazione tra lui stesso e A in lituano, nonché la copia di «tutti i messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019».

26. Il 27 ottobre 2020 il [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a TC diversi documenti relativi alla fine del contratto di A.

27. Il 29 ottobre 2020 TC ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni preliminari nonché un certo numero di documenti, sottolineando al contempo che egli non aveva ancora ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] i documenti e le informazioni dettagliate riguardanti il periodo di impiego di A e che non aveva ancora potuto esaminare le poche informazioni che gli erano state fornite con il messaggio di posta elettronica del 27 ottobre 2020.

Egli ha pertanto chiesto di poter successivamente comunicare altre informazioni ed elementi di prova.

28. Il 20 novembre 2020 TC ha nuovamente chiesto al [OSCURATO:PERSONA] le informazioni che aveva chiesto il 4 agosto e il 22 settembre 2020, in particolare i dati relativi all’accesso di A al [OSCURATO:PERSONA] e la copia dei messaggi di posta elettronica del 2015, 2016 e 2019.

29. Il 24 novembre 2020 TC ha trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] osservazioni ed elementi di prova complementari a quelli che gli aveva inviato il 29 ottobre precedente.

30. Il 27 novembre 2020 il direttore generale delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha informato TC che il termine impartitogli per presentare le sue osservazioni e i suoi elementi di prova nell’ambito del procedimento di recupero disciplinato dall’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] era scaduto il precedente 4 novembre 2020, ma che, se desiderava ottenere informazioni riguardanti A, egli poteva rivolgersi a due persone di cui forniva l’indirizzo di posta elettronica, senza che tali domande potessero incidere su detto procedimento.

31. Il 1 o dicembre 2020 TC ha contestato le affermazioni ricevute il 27 novembre 2020.

Inoltre, egli ha inviato le sue richieste di documenti alle persone menzionate nella comunicazione.

32. L’8 gennaio 2021 il direttore generale delle finanze ha trasmesso a TC il verbale relativo alla procedura di conciliazione in lituano, negandogli però l’accesso agli altri documenti richiesti.

Il direttore generale delle finanze ha altresì concesso a TC un termine di quindici giorni per presentare osservazioni complementari; TC ha agito in tal senso il 21 gennaio 2021.

33. Con decisione del 16 marzo 2021, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che una somma di EUR 78838,21 era stata indebitamente rimborsata da tale istituzione nell’ambito dell’impiego di A per il periodo compreso tra il 22 maggio 2015 e il 22 novembre 2016 e che essa doveva essere recuperata presso TC (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

34. Il 31 marzo 2021 il direttore generale delle finanze, nella sua qualità di ordinatore delegato, ha emesso la nota di addebito n. 7010000523, ordinando il recupero della somma di EUR 78838,21 presso TC e invitandolo a pagare tale somma entro il 30 maggio 2021 (in prosieguo: la «nota di addebito»).

Il direttore generale delle finanze ha comunicato a TC la decisione impugnata e la nota di addebito nella stessa data.

B. Sul ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale e sulla sentenza impugnata

35. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2021, TC ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata e della nota di addebito.

1. Sul parziale non luogo a statuire

36. In via preliminare, dalla sentenza impugnata ( 9 ) risulta che, a seguito di un controllo effettuato nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, nel marzo 2016, aveva deciso di sospendere il pagamento delle retribuzioni e delle spese di viaggio di A a partire dal 1 o aprile 2016.

Di conseguenza, l’8 novembre 2022, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di revocare la decisione impugnata ex tunc per un importo di EUR 28083,67.

In relazione a tale decisione è stata emessa una nota di credito.

37. Pertanto, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e dopo aver sentito le osservazioni di TC, il Tribunale ha constatato che il ricorso era divenuto privo di oggetto e che non occorreva statuire sulla legittimità della decisione impugnata e della nota di addebito nei limiti appena descritti ( 10 ).

2. Sul resto del ricorso di annullamento

38. Quanto al resto del ricorso di annullamento, TC, ricorrente in primo grado, ha dedotto cinque motivi, il secondo dei quali, che rappresenta l’unico motivo rilevante ai fini della presente impugnazione ( 11 ), era fondato sul diritto di essere ascoltato, sul diritto di accesso al fascicolo e sull’obbligo di motivazione, quali previsti dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta.

39. Nella sentenza impugnata, dopo aver richiamato le norme relative al rimborso delle spese di assistenza parlamentare e al recupero delle somme indebitamente versate a tale titolo ( 12 ), il Tribunale ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito a TC solo una parte dei documenti richiesti da quest’ultimo ( 13 ), vale a dire, da un lato, (i) il verbale in lituano della procedura di conciliazione tra esso stesso e A ( 14 ) e, (ii) dall’altro, i documenti relativi alla risoluzione del contratto di A ( 15 ).

40. Per contro, le domande relative alle altre categorie di documenti sono state respinte con lettera dell’8 gennaio 2021 ( 16 ).

In particolare, tale rifiuto riguardava, (i) la copia di «tutti i messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019», menzionati nel messaggio di posta elettronica di TC del 22 settembre 2020, (ii) la copia della corrispondenza intercorsa con i rappresentanti del [OSCURATO:PERSONA] in merito al lavoro di A, (iii), il fascicolo completo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ), e, (iv), il fascicolo personale di A al [OSCURATO:PERSONA] ( 17 ).

41. A tal riguardo, ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, quando un deputato è invitato a fornire al [OSCURATO:PERSONA] la prova che un assistente parlamentare accreditato ha lavorato per lui o lei nell’ambito del suo mandato, tale deputato può, sulla base del diritto di essere ascoltato, chiedere all’istituzione interessata di comunicargli gli elementi in possesso della stessa che appaiono pertinenti.

In tale contesto, quando il [OSCURATO:PERSONA] riceve una siffatta richiesta, esso può rifiutare di fornire i dati richiesti senza incorrere nella violazione del diritto di essere ascoltato, solo se invoca, a sostegno di tale rifiuto, motivi che possono essere ritenuti giustificati alla luce, da un lato, delle circostanze del caso di specie e, dall’altro, delle norme applicabili.

42. Al termine di una valutazione dei fatti specifici del caso di specie, il Tribunale ha concluso che i motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera dell’8 gennaio 2021, che negavano a TC l’accesso alle categorie di documenti di cui al precedente paragrafo 40, erano infondati o insufficienti.

Peraltro, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] correttamente giustificato il proprio rifiuto di comunicazione dei documenti che, secondo il Tribunale, potevano consentire a TC di esercitare utilmente ed efficacemente il suo diritto di essere ascoltato, non è possibile escludere che egli sia stato privato di un’opportunità di difendersi più efficacemente nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti per il recupero delle somme versate a titolo di spese di assistenza parlamentare ( 18 ).

43. In tali circostanze, il Tribunale ha accolto il secondo motivo, nella parte in cui verte su una violazione del diritto di essere ascoltato.

Senza esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti da TC, il Tribunale ha parimenti annullato la decisione impugnata e la nota di addebito nei limiti in cui esse riguardavano le retribuzioni, i costi sociali e le spese di viaggio relative all’impiego di A nel periodo compreso tra il 22 maggio 2015 e il 31 marzo 2016, per un importo di EUR 50754,54 ( 19 ).

IV. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

44. Con la sua impugnazione, depositata il 17 agosto 2023, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – statuire definitivamente sulla controversia dinanzi al Tribunale accogliendo le conclusioni da esso proposte in primo grado; – condannare TC al pagamento di tutte le spese di entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

45. TC chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

46. Un’udienza ha avuto luogo il 28 novembre 2024.

V. Valutazione

47. A sostegno della sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi: – il primo motivo verte sulla violazione dell’oggetto del procedimento in primo grado e della natura preparatoria della lettera dell’8 gennaio 2021, sulla violazione del diritto di essere ascoltato e sulla violazione della consolidata giurisprudenza sulle conseguenze dell’irregolarità di un atto processuale; – il secondo, il terzo e il quarto motivo riguardano le conclusioni del Tribunale relative, rispettivamente, a: (i) le comunicazioni di posta elettronica di TC degli anni 2015, 2016 e 2019 e la corrispondenza scambiata con i servizi del [OSCURATO:PERSONA] relativa al lavoro di A; (ii) il fascicolo personale di A, compreso l’uso della tessera di accesso al [OSCURATO:PERSONA]; e (iii) il fascicolo completo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ); – il quinto motivo riguarda la constatazione del Tribunale secondo cui TC poteva chiedere, sulla sola base del diritto di essere ascoltato, la comunicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di qualsiasi elemento che gli consentisse di formulare le sue osservazioni.

48. Nella misura in cui il quinto motivo di impugnazione è diretto a contestare la portata riconosciuta dal Tribunale del diritto di essere ascoltato nell’ambito di un procedimento di recupero di spese di assistenza parlamentare indebitamente versate, darò inizio alla mia valutazione esaminando tale motivo.

49. È proprio tale portata a costituire la premessa sulla quale il Tribunale ha successivamente fondato la propria analisi della legittimità del rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di comunicare le informazioni richieste da TC, in forza della quale esso ha in seguito giustificato la propria valutazione.

50. Inoltre, poiché il primo motivo di impugnazione verte principalmente sulla coerenza del ragionamento seguito dal Tribunale nell’applicazione di tale portata in primo grado – in particolare per quanto riguarda la mancata analisi della pertinenza delle informazioni richieste per la difesa di TC –, unirò l’analisi di tale motivo con quella del quinto motivo.

51. Occorre infine sottolineare che, nell’ipotesi in cui dalla valutazione del primo e del quinto motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] risultasse tali motivi sono fondati, non sarebbe necessario, in linea di principio, che la Corte esamini gli altri motivi di impugnazione.

Di conseguenza, la mia valutazione del secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione sarà esposta in via subordinata.

A. Sul primo e sul quinto motivo di impugnazione

52. Con il primo e il quinto motivo di impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, le constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata.

53. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha dichiarato, senza sviluppare un ragionamento specifico, che il diritto di essere ascoltato previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta consente a un deputato di chiedere alle istituzioni dell’Unione la comunicazione di qualsiasi elemento apparentemente pertinente al fine di dimostrare il corretto utilizzo delle spese di assistenza parlamentare.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], un siffatto diritto non trova fondamento né nella formulazione di tale disposizione, né nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che il diritto di accesso al fascicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta stabilisce già i mezzi che consentono all’interessato di accedere a tutte le informazioni pertinenti mediante un procedimento amministrativo.

Non vi è alcuna differenza tra il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso al fascicolo, che dovrebbe essere colmato con mezzi interpretativi.

Infine, il [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver applicato in modo incoerente la portata del diritto di essere ascoltato quale definita nella sentenza impugnata, in particolare non determinando, all’inizio della sua valutazione, se le categorie di documenti richiesti da TC apparissero pertinenti per lo stesso nell’ambito del procedimento di recupero.

54. TC contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA].

Egli rileva che, né nella lettera dell’8 gennaio 2021, né nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] ha contestato il suo diritto di ottenere informazioni nell’ambito di un procedimento di recupero.

Pertanto, secondo TC, con il quinto motivo di impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] giustifica il proprio rifiuto di fornirgli tali elementi con argomenti nuovi, sui quali il Tribunale non ha avuto occasione di pronunciarsi e che, pertanto, dovrebbero essere dichiarati irricevibili.

TC aggiunge inoltre che il diritto di ricevere informazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un procedimento di recupero è parte integrante del diritto generale ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta, che il [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato.

55. L’articolo 41 della Carta, intitolato «Diritto ad una buona amministrazione», prevede, al paragrafo 1, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

Il paragrafo 2 di tale articolo prevede, inoltre, che tale diritto comprende, da un lato, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio e, dall’altro, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale.

56. Per quanto riguarda il diritto di essere ascoltato, dalla formulazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta risulta che tale diritto garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi ( 20 ).

Esso si applica anche qualora la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità ( 21 ) e ha come obiettivo principale, secondo la giurisprudenza della Corte, di consentire all’interessato di fornire elementi tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro ( 22 ).

Esso consente altresì all’autorità competente di tener conto di tutti gli elementi pertinenti al momento dell’adozione della decisione che conclude un procedimento dinanzi all’amministrazione dell’Unione ( 23 ).

57. A sua volta, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta prevede un diritto di accesso al fascicolo associato al diritto di una persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo dall’amministrazione ( 24 ).

Esso riguarda persone oggetto di un procedimento avviato nei loro confronti e implica che l’istituzione di cui trattasi dia alla persona interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti contenuti nel fascicolo istruttorio che possono essere rilevanti per la sua difesa, agevolando la comprensione degli elementi di prova sui quali la decisione deve intervenire.

L’accesso al fascicolo deve altresì dare a tali persone la possibilità di conoscere il ragionamento sotteso a tali procedimenti, mettendole così in condizione di far valere controdeduzioni nell’ambito dell’esercizio del diritto di essere ascoltati ( 25 ).

58. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tanto il diritto di essere ascoltato quanto il diritto di accesso al fascicolo costituiscono il corollario del diritto fondamentale della difesa nei procedimenti amministrativi, che è parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 26 ).

59. Nella presente causa, invito la Corte, in primo luogo, a respingere l’argomento dedotto da TC vertente sul fatto che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato dinanzi al Tribunale il suo diritto di ottenere informazioni nell’ambito di un procedimento di recupero, il quinto motivo di impugnazione dovrebbe essere considerato irricevibile.

A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la questione principale esaminata dal Tribunale nella sentenza impugnata era se TC potesse far valere che il [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente rifiutato di comunicare le informazioni da lui richieste nel corso del procedimento condotto ai sensi dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine, il Tribunale ha definito, anzitutto, il criterio giuridico per valutare la legittimità della decisione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] può quindi, nell’ambito della presente impugnazione, contestare tale criterio e, di conseguenza, dedurre che la sentenza di cui trattasi è viziata da un errore di diritto che la Corte dovrebbe esaminare nel caso di specie.

60. In secondo luogo, occorre sottolineare che la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, che riconosce ai deputati l’accesso alle informazioni pertinenti nell’ambito dei procedimenti di recupero, è fondata sul diritto di essere ascoltato, quale previsto all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta.

Ciò è peraltro confermato dai punti 131 e 132 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha accolto il motivo dedotto dal ricorrente in primo grado «nella parte in cui [verteva] su una violazione [di tale diritto]».

61. In tale prospettiva, non si può addebitare al Tribunale, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], di aver creato un «nuovo diritto di accesso alle informazioni».

Infatti, il ragionamento sotteso alla conclusione del Tribunale è che, in mancanza di comunicazione delle informazioni richieste che, a suo avviso, potevano consentirgli di esercitare utilmente il proprio diritto di essere ascoltato, non si poteva escludere che il membro del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato privato della possibilità di difendersi meglio.

Tale ragionamento si inserisce nel modo in cui la Corte ha sviluppato il diritto di essere ascoltato nella sua giurisprudenza quale parte del più generale diritto di difesa nei procedimenti amministrativi.

Occorre quindi respingere tale argomento del [OSCURATO:PERSONA].

62. Ciò premesso, la questione principale sollevata dalla presente causa è se il diritto di essere ascoltato, quale garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, obblighi il [OSCURATO:PERSONA] a comunicare qualsiasi informazione che appaia pertinente richiesta da uno dei suoi deputati in relazione a un procedimento di recupero di spese di assistenza parlamentare indebitamente pagate, salvo che esso non possa addurre una giustificazione adeguata.

63. Rilevo, in via preliminare, che, come risulta dai paragrafi 56 e 57 delle presenti conclusioni, il diritto di essere ascoltato consente a una persona di far valere il proprio punto di vista in merito al contenuto della decisione che l’amministrazione dell’Unione intende adottare nell’ambito di un procedimento amministrativo.

Detto punto di vista può anche consistere nel proporre la mancata adozione della decisione in questione.

Nell’uno o nell’altro caso, il punto di vista espresso dalla persona interessata non può basarsi su elementi astratti, bensì sui documenti specifici contenuti nel fascicolo relativo a tale procedimento ( 27 ).

Sul piano concettuale, dunque, il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso al fascicolo sono strettamente interconnessi, come dimostrano l’economia dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e la giurisprudenza della Corte che interpreta la disposizione in parola.

64. Ne consegue che, ai fini dell’esercizio effettivo del diritto di essere ascoltato, deve essere concesso l’accesso ai documenti raccolti nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo e inseriti nel fascicolo ( 28 ).

La violazione del diritto di essere ascoltato può quindi essere accertata solo qualora l’accesso ai documenti contenuti in tale fascicolo venga negato, a condizione, beninteso, che siano rispettati i legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, come stabilito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta.

65. A tal riguardo, occorre rilevare che l’interpretazione del fascicolo di un procedimento amministrativo dipende dall’onere della prova che si applica specificamente a tale procedimento.

Ad esempio, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo, il fascicolo sarà composto essenzialmente dagli elementi che determinano siffatto procedimento e dai documenti raccolti dall’autorità competente a seguito dell’indagine da essa stessa condotta, posto che su tale autorità grava l’onere della prova circa l’esistenza di un’infrazione all’interno della sua decisione finale ( 29 ).

Di norma, l’accesso al fascicolo comprende l’accesso tanto ai documenti a carico quanto a quelli a discarico ( 30 ).

66. Per contro, i procedimenti di recupero previsti all’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto fanno gravare l’onere della prova sui deputati.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, correttamente richiamata al punto 53 della sentenza impugnata, spetta ai deputati che chiedono una presa in carico finanziaria, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle spese relative all’assistenza di collaboratori personali provare che tali spese sono state effettivamente sostenute e corrispondono all’assistenza necessaria e direttamente connessa all’esercizio del mandato ( 31 ).

Più precisamente, tale deputato deve presentare, in risposta a una richiesta in tal senso dell’autorità competente del [OSCURATO:PERSONA], tutti gli elementi di prova di cui dispone, idonei a dimostrare l’effettività del lavoro svolto dal suo assistente, nonché il nesso di tale lavoro con l’esercizio del suo mandato ( 32 ).

67. Pertanto, come confermato dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza, senza che ciò sia stato contestato dal ricorrente in primo grado, il fascicolo amministrativo relativo a un procedimento di recupero delle spese di assistenza parlamentare sarà composto, oltre che dagli elementi che danno origine al procedimento, soprattutto dalle osservazioni presentate dal deputato interessato e dagli elementi di prova prodotti da quest’ultimo.

Esso deve inoltre contenere tutte le informazioni supplementari sulle quali il [OSCURATO:PERSONA] fonda, di propria iniziativa, la sua decisione finale.

Nel primo caso, poiché che il parlamentare rappresenta la fonte di tale documentazione, avrà necessariamente accesso alla stessa.

Nel secondo caso, il [OSCURATO:PERSONA] dovrà inserire il documento di cui trattasi nel fascicolo, nel rispetto dei limiti di riservatezza e del segreto d’ufficio previsti dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta.

Occorre ricordare che nessuno degli elementi controversi nel caso di specie riguardava una di tali categorie di documenti.

68. Naturalmente esiste una categoria ulteriore di documenti della quale un membro del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe richiedere l’inserimento nel fascicolo, che costituisce la categoria all’origine del disaccordo tra le parti della presente causa.

Si tratta della prova di cui un deputato può aver bisogno per dimostrare l’effettività del lavoro svolto dal suo o dalla sua assistente parlamentare e il legame tra tale lavoro e l’esercizio del suo mandato, ma che resta in possesso del [OSCURATO:PERSONA] o di un’altra istituzione, un altro organo o un altro organismo dell’Unione.

69. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che, anche in una siffatta situazione, il deputato resta soggetto, in forza dell’onere della prova gravante su di lui, all’obbligo di giustificare le spese di assistenza parlamentare sostenute.

Ciò significa che tale deputato è in ogni caso tenuto a spiegare, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], le diverse mansioni svolte dal proprio assistente nello svolgimento delle sue funzioni parlamentari.

Tuttavia, detto deputato può suffragare le proprie affermazioni facendo riferimento agli elementi di prova in possesso del [OSCURATO:PERSONA] o a quelli che tale istituzione può richiedere a un’altra istituzione, un altro organo o un altro organismo dell’Unione.

70. L’esigenza principale a tal fine è che il deputato indichi, con sufficiente precisione, gli elementi specifici presi in considerazione e in che modo tali elementi siano in grado di dimostrare che le spese sostenute dall’assistente parlamentare sono state effettivamente utilizzate per la sua assistenza ed erano direttamente connesse all’esercizio del suo mandato.

Tale requisito non è soddisfatto qualora il deputato si limiti ad affermare che gli elementi di prova pertinenti si trovano in categorie ampie e generiche di documenti, ad esempio in tutti i messaggi di posta elettronica prodotti per un determinato periodo di anni o nell’insieme del fascicolo personale dell’assistente interessato, senza ulteriori precisazioni.

71. A sua volta, come riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza, tale istituzione deve inserire detti elementi nel fascicolo, agendo in modo imparziale ed equo conformemente agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di buona amministrazione ( 33 ).

Fatte salve le limitazioni previste all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, esso deve altresì darvi accesso, in particolare qualora, al termine della sua valutazione, il [OSCURATO:PERSONA] concluda che gli elementi di prova invocati dal deputato non dimostrano l’effettività del lavoro svolto dal suo assistente parlamentare, né il nesso di tale lavoro con l’esercizio del mandato ( 34 ).

72. Per quanto riguarda la presente causa, rilevo che la constatazione effettuata dal Tribunale ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata non corrisponde all’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta da me proposta ai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni, in particolare per quanto concerne i procedimenti di recupero avviati ai sensi dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA].

A mio parere, tale giudice ha erroneamente ampliato la portata del diritto di essere ascoltato senza tenere debitamente conto dell’onere della prova gravante sui deputati del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di questo tipo di procedimento.

Infatti, esso ha obbligato il [OSCURATO:PERSONA], senza un adeguato fondamento, a fornire al deputato interessato da tale procedimento qualsiasi informazione apparentemente pertinente per la formulazione delle proprie osservazioni, fatta salva l’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] non possa invocare motivi che giustifichino la mancata comunicazione.

73. Per tali ragioni, ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente sostenuto che il Tribunale ha interpretato in maniera errata l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e che, in sede di valutazione effettuata in primo grado, tale giudice avrebbe dovuto piuttosto esaminare, anzitutto, se, per assolvere l’onere della prova allo stesso incombente con riferimento al procedimento di recupero avviato nei suoi confronti, TC avesse chiesto di avere accesso a elementi di prova che aveva individuato con sufficiente precisione e non ad ampie categorie di documenti.

In caso affermativo, il Tribunale avrebbe quindi dovuto esaminare in modo specifico la valutazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla questione se tali elementi fossero idonei a dimostrare che le spese sostenute da TC erano utilizzate per il suo assistente e direttamente connesse all’esercizio del suo mandato.

Nella misura in cui il Tribunale non ha proceduto a tale valutazione, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto.

74. Di conseguenza, a mio giudizio, il primo e il quinto motivo di impugnazione devono essere accolti.

75. In questa fase occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la decisione del Tribunale è annullata.

La Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale.

76. Poiché propongo alla Corte di accogliere il primo e il quinto motivo di impugnazione dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], occorre pertanto annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata ( 35 ), senza che sia necessario esaminare il secondo, il terzo e il quarto motivo.

77. Infatti, nei limiti in cui questi ultimi motivi sono diretti a contestare la valutazione, da parte del Tribunale, delle richieste di informazioni di TC e tale valutazione si basa sull’erronea premessa esposta ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata, anche l’analisi che ne consegue effettuata dal Tribunale è viziata.

78. Peraltro, tenuto conto delle ampie categorie di documenti ai quali TC ha richiesto l’accesso, tali domande non avrebbero in ogni caso soddisfatto il requisito di specificità che consente di inserirli nel fascicolo, come addotto al paragrafo 70 delle presenti conclusioni.

Suggerisco pertanto alla Corte di respingere, nell’ambito della presente impugnazione, il secondo motivo dedotto in primo grado in quanto infondato.

79. Infine, poiché, a sostegno del suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, il ricorrente in primo grado ha dedotto tre motivi supplementari che non sono stati esaminati in primo grado, lo stato degli atti non consente alla Corte di giustizia di statuire su tali motivi nella presente causa.

Di conseguenza, ritengo che la causa debba essere rinviata al Tribunale per quanto riguarda tali motivi e che occorra riservare la decisione sulle spese.

B. Sul secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione

80. Sebbene la fondatezza del primo e del quinto motivo di impugnazione sia di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, condivido brevemente il mio punto di vista con riferimento al secondo, al terzo e al quarto motivo sollevati dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto rappresentano ragioni ulteriori che conducono, a mio avviso, alla medesima conclusione.

81. A tal fine, rilevo che, con questi tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione da parte del Tribunale relativa al diniego di comunicazione di ciascuna categoria di informazioni richieste da TC nel corso del procedimento di recupero, vale a dire: i) tutti i suoi messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019; ii) la corrispondenza da lui scambiata con i servizi del [OSCURATO:PERSONA] in merito al lavoro di A; iii) il fascicolo personale di A, compresi i dati relativi al tesserino di accesso di A al [OSCURATO:PERSONA]; e iv) il fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ).

Dato che alcune di tali categorie sono state sottoposte al medesimo ragionamento dal Tribunale, esaminerò la fondatezza di tale ragionamento raggruppandole e ricordando, anzitutto, le constatazioni del Tribunale nella sentenza impugnata.

1. «Tutti i messaggi di posta elettronica», la corrispondenza scambiata e i dati relativi al tesserino di accesso di A

82. Per quanto riguarda il diniego di comunicazione di «tutti i messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019» e della corrispondenza scambiata relativa al lavoro di A, il Tribunale ha rilevato, nella sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la domanda di TC principalmente con la motivazione che, secondo la sua politica, la conservazione dei messaggi elettronici era limitata a 90 giorni e, eccezionalmente, a un anno ( 36 ).

Il Tribunale ha altresì constatato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva informato TC che gli interventi degli agenti di sicurezza del [OSCURATO:PERSONA] non erano oggetto di registrazione ufficiale e che i dati relativi ai tesserini di accesso erano conservati per un periodo massimo di quattro mesi ( 37 ).

83. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che, dall’inizio del 2016, il [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza di una situazione conflittuale tra TC e A quanto al fatto che quest’ultimo esercitava le sue attività per il ricorrente nel rispetto delle norme che disciplinano l’assistenza parlamentare.

Di conseguenza, a partire da tale momento, occorreva che il [OSCURATO:PERSONA] garantisse la conservazione dei messaggi di posta elettronica idonei a dimostrare la natura esatta delle attività di A durante lo svolgimento della procedura di licenziamento ( 38 ), nonché dei dati relativi all’utilizzo della tessera di accesso di A durante questo stesso periodo ( 39 ).

Il Tribunale ha altresì respinto l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui spettava ai parlamentari conservare i loro messaggi di posta elettronica, creando fascicoli personali che consentissero la loro archiviazione per un periodo indeterminato ( 40 ).

84. Il ragionamento del Tribunale non dovrebbe essere accolto, essenzialmente per le seguenti ragioni.

85. Anzitutto, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene correttamente, a mio giudizio, che i motivi dedotti dal Tribunale possono costituire una violazione del principio del libero mandato dei deputati, sancito all’articolo 6, paragrafo 1, dell’atto elettorale e all’articolo 2 dello statuto dei deputati.

Tale principio, che costituisce uno dei fondamenti essenziali dell’indipendenza dei membri del [OSCURATO:PERSONA], esclude qualsiasi intrusione, in particolare, da parte dei servizi del [OSCURATO:PERSONA] nella sfera protetta di tali membri.

86. Orbene, l’obbligo stabilito dal Tribunale nella sentenza impugnata induce manifestamente il [OSCURATO:PERSONA] a interferire nei rapporti tra un deputato e il suo assistente.

Infatti, per adempiere tale obbligo, il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe esaminare la corrispondenza scambiata tra loro, quale tappa necessaria nella valutazione degli elementi di prova che potrebbero eventualmente essere utilizzati dal deputato nell’ambito di un procedimento di recupero.

Una considerazione analoga si applica all’altro obbligo imposto dal Tribunale al [OSCURATO:PERSONA], ossia quello di adottare le misure necessarie alla conservazione dei dati relativi all’utilizzo del tesserino di accesso di un assistente.

87. È vero che, come sostenuto da TC, tutti i messaggi di posta elettronica scambiati da un membro del [OSCURATO:PERSONA] sono ospitati sui server di tale istituzione.

Tuttavia, da un punto di vista giuridico, essi non rientrano nella sfera istituzionale, bensì nella sfera del deputato, che deve essere tutelata da qualsiasi ingerenza dei servizi del [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo occorre ricordare, in conformità a quanto argomentato dal [OSCURATO:PERSONA], che l’articolo 4 dello statuto dei deputati prevede senza ambiguità che i documenti e le registrazioni elettroniche che un deputato ha ricevuto, redatto o inviato non costituiscono documenti del [OSCURATO:PERSONA], salvo che siano stati depositati conformemente al suo regolamento interno.

88. Peraltro, in un’ottica diversa, mi sembra altresì evidente che, poiché l’onere della prova delle spese di assistenza parlamentare indebitamente pagate incombe ai deputati al [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ), spetta al deputato conservare qualsiasi messaggio di posta elettronica scambiato con il proprio assistente o con i servizi del [OSCURATO:PERSONA], al fine di utilizzarlo nell’ambito di un procedimento di recupero.

Qualsiasi altra interpretazione rimetterebbe in discussione, come fa a mio avviso la sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale tale onere della prova grava effettivamente su tali deputati.

89. Infine, rilevo che, pur supponendo che il diritto di essere ascoltato possa essere interpretato nel senso che include un obbligo per il [OSCURATO:PERSONA] di comunicare qualsiasi informazione pertinente richiesta da un deputato con riferimento a una procedura di recupero, non si può dedurre dai diritti sanciti dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a) o b), della Carta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia l’obbligo di costituire un fascicolo ancor prima dell’avvio di tale procedimento.

90. A tal riguardo è sufficiente rilevare che, nell’ambito di un procedimento di recupero, è l’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] a determinare l’avvio di tale procedimento qualora taluni elementi suscitino dubbi per il [OSCURATO:PERSONA] relativamente al corretto utilizzo delle spese di assistenza parlamentare.

Per quanto attiene alla presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] ha avviato una procedura di recupero nei confronti di TC solo l’8 giugno 2020, momento in cui non era più possibile conservare i messaggi di posta elettronica richiesti, che non potevano quindi essere inseriti nel fascicolo di tale procedimento.

91. Dalle considerazioni che precedono risulta che, indipendentemente dalla questione se sia in base al principio del libero mandato, al principio dell’onere della prova o ai diritti sanciti dall’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) o b), della Carta, il [OSCURATO:PERSONA] fa giustamente valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che detta istituzione avrebbe dovuto conservare i messaggi di posta elettronica di TC degli anni 2015, 2016 e 2019, la corrispondenza scambiata con i servizi parlamentari competenti relativamente al lavoro di A e i verbali riguardanti il tesserino di accesso di quest’ultimo.

2. Fascicolo personale di A e fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 )

92. Per quanto riguarda il fascicolo personale di A e il fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ), il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva giustificato il diniego di comunicare tali informazioni in quanto la trasmissione sarebbe stata contraria al regolamento 2018/1725 e all’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ).

93. In primo luogo, per quanto riguarda il regolamento 2018/1725, il Tribunale ha rilevato che, poiché le informazioni richieste da TC dovevano servire per la sua difesa nell’ambito della procedura di recupero avviata nei suoi confronti, non potevano essere considerate come rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento 2018/1725 ( 43 ).

Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve essere considerato alla luce della sua funzione nella società ed essere ponderato, a tale titolo, con altri diritti fondamentali ( 44 ).

Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ponderare, da un lato, l’interesse di A a che i dati che lo riguardavano non fossero trasmessi a terzi e, dall’altro, l’interesse di TC a presentare le sue osservazioni in modo utile ed effettivo nell’ambito del procedimento di recupero avviato nei suoi confronti ( 45 ).

94. In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato che, nella misura necessaria all’esercizio da parte di TC del suo diritto di essere ascoltato, la riservatezza dei documenti del fascicolo di A non poteva essere opposta a TC, che era del resto l’autore di alcuni dei documenti di cui trattasi in quanto superiore gerarchico di A ( 46 ).

Il Tribunale ha aggiunto che, fondandosi sull’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non aveva, a torto, preso in considerazione l’interesse di TC ad avere accesso a taluni documenti del fascicolo personale di A al fine di presentare utilmente le sue osservazioni nell’ambito del procedimento di recupero avviato nei suoi confronti ( 47 ).

95. Ancora una volta, ritengo che il Tribunale abbia interpretato e applicato erroneamente l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725 e l’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA].

96. Per quanto riguarda i motivi relativi al regolamento 2018/1725, l’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultimo prevede che i dati personali siano trasmessi a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione solo se: a) il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito; oppure b) il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico e il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell’interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto.

97. A seguito delle discussioni svoltesi in udienza, ritengo che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725 debba essere interpretato nel senso che la trasmissione a un deputato, nell’ambito di una procedura di recupero delle spese di assistenza parlamentare, dei dati personali del suo assistente parlamentare accreditato potrebbe effettivamente risultare utile «al fine specifico di servire l’interesse pubblico».

A tal riguardo, non si può negare che è nell’interesse pubblico che tali spese siano rimborsate dal deputato interessato, qualora siano state indebitamente sostenute dal [OSCURATO:PERSONA].

In una siffatta situazione, è altresì di interesse pubblico, a mio avviso, che la procedura di recupero si svolga nel rispetto dei diritti della difesa, sanciti dall’articolo 41 della Carta.

98. Pertanto, il rispetto dei diritti della difesa di un deputato nei confronti del quale sia stata avviata una procedura di recupero richiede la trasmissione al medesimo dei dati personali del suo assistente parlamentare accreditato che risultino rilevanti per i fatti oggetto della procedura di cui trattasi e comportino una presa di posizione di tale deputato.

Tuttavia, la comunicazione di tali dati può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725 solo nel rigoroso rispetto delle condizioni previste da tale disposizione.

99. Ciò premesso, le considerazioni che precedono non possono giustificare la comunicazione generale, su richiesta del deputato interessato, senza fornire precisazioni sufficienti, dei dati personali del suo o della sua assistente.

Come ho illustrato nella mia analisi del primo e del quinto motivo di impugnazione, un deputato, di fronte a una richiesta di giustificazione delle spese di assistenza parlamentare da lui sostenute, può, al fine di suffragare le sue spiegazioni in risposta a siffatta richiesta, basarsi su elementi di prova in possesso del [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, tale deputato deve preventivamente individuare gli elementi specifici presi in considerazione e non deve limitarsi ad affermare, come indicato al paragrafo 70 delle presenti conclusioni, che gli elementi di prova pertinenti si trovano nel fascicolo personale interessato come categoria generica di documenti.

100. Nella presente causa, occorre rilevare che, nonostante la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2018/1725, il ragionamento del Tribunale ha stabilito che esistono altre situazioni tali da giustificare la trasmissione a terzi di dati personali in possesso di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione.

Poiché la valutazione del Tribunale è stata effettuata al di fuori dell’ambito di applicazione di tale disposizione, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per quanto riguarda la valutazione relativa al fascicolo personale di A e al fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ).

101. Per quanto riguarda lo [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata risulta che TC aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di trasmettergli integralmente il fascicolo personale di A. [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di dare seguito a tale richiesta, ritenendo siffatta comunicazione vietata dall’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA].

102. L’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente che solo il funzionario può avere accesso al suo fascicolo personale, ad esclusione di altri terzi.

Inoltre, il fascicolo personale di un funzionario o di un agente può essere consultato soltanto «negli uffici dell’amministrazione o su un supporto informatico protetto» e viene trasmesso solo alla Corte di giustizia dell’Unione europea all’atto della presentazione di un ricorso che riguardi tale funzionario o altro membro del personale.

103. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi correttamente ritenuto che le limitazioni imposte dall’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA] gli impedissero di accogliere la domanda di TC.

104. Inoltre, in linea con le considerazioni di cui ai precedenti paragrafi 99 e 100, dalla sentenza impugnata non risulta che, nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione della decisione controversa, TC abbia fatto riferimento ai documenti che potevano essere inclusi nel fascicolo personale di A e che erano idonei a dimostrare l’effettività del lavoro svolto da A e il nesso tra tale lavoro e l’esercizio del mandato di deputato al [OSCURATO:PERSONA] di TC.

105. Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA] non ostava alla comunicazione del fascicolo personale di A a TC.

106. Alla luce di quanto precede, ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] sostenga a ragione che la valutazione specifica da parte del Tribunale relativa al diniego di comunicazione di ciascuna categoria di informazioni richiesta da TC nel corso del procedimento di recupero – vale a dire: i) tutti i suoi messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019; ii) la corrispondenza da lui scambiata con i servizi del [OSCURATO:PERSONA] in merito al lavoro di A; iii) il fascicolo personale di A, compresi i dati relativi al tesserino di accesso di A al [OSCURATO:PERSONA]; e iv) il fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ) – sia viziata da un errore di diritto.

107. Occorre quindi accogliere il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione.

VI. Conclusione

108. Alla luce dell’analisi esposta nelle presenti conclusioni e sulla base della mia proposta principale quale risulta dai paragrafi 74 e 79 che precedono, propongo alla Corte di: – annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del 7 giugno 2023, TC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑309/21 , EU:T:2023:315 ); – respingere il secondo motivo di impugnazione nella causa T‑309/21; – rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca sul terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione nella causa T‑309/21; – riservare le spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento (UE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU 2018, L 295, pag. 39 ) (in prosieguo: il «regolamento 2018/1725»). ( 3 ) Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA] ( GU 45, del 14.6.1962 , pagg. 1385-1386), come modificato (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»). ( 4 ) Atto relativo all’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo a suffragio universale diretto ( GU 1976, L 278, pag. 5 ), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 ( GU 1976, L 278, pag. 1 ), come modificata dalla decisione 2002/772/CE Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 ( GU 2002, L 283, pag. 1 ) (in prosieguo: l’«atto elettorale»). ( 5 ) Decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo ( GU 2005, L 262, pag. 1 ) (in prosieguo: lo «statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo»). ( 6 ) Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo (GU2009, C 159, pag. 1), come modificata (in prosieguo: le «misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA]»). ( 7 ) Altresì indicato nelle presenti conclusioni come il «ricorrente in primo grado». ( 8 ) V., in particolare, sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 , punto 35 ). ( 9 ) Punti 27 e 28 della sentenza impugnata. ( 10 ) Punti 32 e da 36 a 42, nonché punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata. ( 11 ) Gli altri motivi riguardavano, in sostanza, la violazione del principio del termine ragionevole sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, un errore di valutazione degli elementi forniti da TC per dimostrare l’esercizio da parte di A delle sue funzioni di assistente parlamentare e una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la determinazione dell’importo della somma da recuperare. ( 12 ) Punti da 45 a 53 della sentenza impugnata. ( 13 ) Punti 87 e 88 della sentenza impugnata. ( 14 )

V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni. ( 15 )

V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni. ( 16 ) Contrariamente agli argomenti del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti di TC relativi alla lettera dell’8 gennaio 2021 fossero ricevibili.

V. punti da 73 a 80 della sentenza impugnata. ( 17 )

V. paragrafi 23, 25 e 28 delle presenti conclusioni. ( 18 ) Punti 130 e 131 della sentenza impugnata. ( 19 ) Punti 132 e 133, nonché punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata. ( 20 ) V., al riguardo, sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali) ( C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). ( 21 ) V., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI ( C‑173/22 P , EU:C:2023:932 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). ( 22 ) V., inter alia , sentenza del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari) ( C‑696/22 , EU:C:2024:499 , punto 108 e giurisprudenza ivi citata).

V. altresì sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP ( C‑191/09 P e C‑200/09 P , EU:C:2012:78 , punto 76 ). ( 23 ) Sentenza del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari) ( C‑696/22 , EU:C:2024:499 , punto 108 e giurisprudenza ivi citata). ( 24 )

V. sentenza del 22 marzo 2023, Satabank/BCE ( T‑72/20 , EU:T:2023:149 , punto 80 ) che stabilisce un indirizzo giurisprudenziale che la Corte potrebbe agevolmente avallare. ( 25 ) Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A. (eds), «Article 41», The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. da 1125 a 1152. ( 26 ) V., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Prequ’ Italia ( C‑276/16 , EU:C:2017:1010 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata), e del 30 novembre 2023, Sistem ecologica/Commissione ( C‑787/22 P , EU:C:2023:940 , punto 150 e giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) Quando una norma specifica lo prevede, il diritto di essere ascoltato riguarda anche la comunicazione degli addebiti notificata dall’amministrazione, come avviene, a titolo esemplificativo, nei procedimenti in materia di diritto della concorrenza.

V. articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 28 ) Come indicato in prosieguo, ciò potrebbe eventualmente richiedere un certo coinvolgimento dell’istituzione dell’Unione interessata, nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA]. ( 29 ) V., inter alia , sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione ( C‑201/19 P , EU:C:2024:552 , punto 126 ). ( 30 )

V. sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione ( C‑109/10 P , EU:C:2011:686 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). ( 31 )

V. ordinanze del 21 marzo 2019, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑330/18 P , EU:C:2019:240 , punto 63 ), e del 28 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑303/18 P , EU:C:2018:962 , punto 63 ). ( 32 )

V. ordinanze del 21 marzo 2019, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑330/18 P , EU:C:2019:240 , punti 64 e 88 ), e del 21 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑525/18 P , EU:C:2019:435 , punti 37 e 82 e giurisprudenza ivi citata). ( 33 )

V. la giurisprudenza citata al precedente paragrafo

57. ( 34 ) A mio avviso, anche quando la valutazione del [OSCURATO:PERSONA] sostiene le affermazioni del deputato, tali elementi devono essere inseriti nel fascicolo, tenuto conto del fatto che questi ultimi dovranno essere comunicati ai giudici dell’Unione nel caso in cui la decisione finale del [OSCURATO:PERSONA] sia contestata in un procedimento giurisdizionale e che tali informazioni possano divenire pertinenti nell’ambito del procedimento in questione. ( 35 ) Il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata non dovrebbe essere interessato dall’annullamento, in quanto è stato ivi dichiarato il non luogo a statuire sul ricorso di annullamento nella parte in cui era diretto contro la decisione controversa e la nota di addebito per il periodo compreso tra il 1 o aprile e il 22 novembre 2016, circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non contesta. ( 36 ) Punto 92 della sentenza impugnata. ( 37 ) Punto 106 della sentenza impugnata. ( 38 ) Punto 95 della sentenza impugnata. ( 39 ) Punti 123 e 124 della sentenza impugnata. ( 40 ) Punti 100 e 101 della sentenza impugnata. ( 41 ) V., in particolare, il paragrafo 66 delle presenti conclusioni, che rinvia alla giurisprudenza citata al punto 53 della sentenza impugnata. ( 42 ) Punti 105 e 126 della sentenza impugnata. ( 43 ) Punti 110, 111 e 123 della sentenza impugnata. ( 44 ) Punti 114, 115 e 116 della sentenza impugnata. ( 45 ) Punto 117 della sentenza impugnata. ( 46 ) Punto 121 della sentenza impugnata. ( 47 ) Punto 122 della sentenza impugnata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0529 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 gennaio 2025 ( 1 ) Causa C‑529/23 P [OSCURATO:PERSONA] europeo contro [OSCURATO:PERSONA] «Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta – Diritto al contraddittorio – Diritto di accesso al fascicolo – Protezione dei dati personali – Articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1725 – Articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA]» I. Introduzione 1. Le presenti conclusioni vertono su un’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e diretta all’annullamento della sentenza del 7 giugno 2023, TC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑309/21 , EU:T:2023:315 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato una decisione del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo che ordinava il recupero di un credito nei confronti di uno dei suoi membri per una somma indebitamente versata a titolo di spese di assistenza parlamentare. Il Tribunale ha altresì annullato la nota di addebito emessa in relazione a tale decisione. 2. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, nell’ambito di una procedura di recupero, quando un deputato al [OSCURATO:PERSONA] chiede la comunicazione di informazioni che appaiono pertinenti al fine di dimostrare che un assistente parlamentare accreditato ha lavorato nell’adempimento del suo mandato, il [OSCURATO:PERSONA] può rifiutare di fornire le informazioni richieste solo qualora invochi motivi che possano essere ritenuti giustificati. Sulla base di tale premessa, il Tribunale ha constatato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente rifiutato di comunicare diverse categorie di documenti al deputato interessato dalla causa in primo grado, il che, a parere del Tribunale, non consentiva di escludere che tale deputato fosse stato privato della possibilità di difendersi più efficacemente. 3. Nella propria impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in via principale, che la sentenza impugnata è inopponibile in forza dell’articolo 266 TFUE, stante l’ampia portata del diritto di essere ascoltati nelle procedure di recupero come riconosciuto dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale sentenza viola il principio del libero mandato dei deputati e inverte l’onere della prova che, secondo una giurisprudenza costante, incombe a tali deputati allorquando sono chiamati a dimostrare che le spese sostenute da un assistente parlamentare sono state debitamente pagate. [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che il Tribunale ha interpretato erroneamente altre disposizioni pertinenti relative alle attività parlamentari, quali il regolamento 2018/1725 ( 2 ) e lo [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ). 4. La presente causa offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi sulla portata del diritto di essere ascoltato e del diritto di accesso al fascicolo, sanciti all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), i quali, come ripetutamente ricordato dalla giurisprudenza, costituiscono il corollario dei diritti della difesa nei procedimenti dinanzi alle istituzioni dell’Unione. A tal fine, la Corte dovrà anzitutto stabilire se il criterio giuridico definito dal Tribunale al fine di valutare il rispetto – o la violazione – di tali diritti in una causa come quella di primo grado sia giuridicamente fondato, in primis alla luce del principio dell’onere della prova applicabile alle procedure di recupero. La causa in esame consente altresì alla Corte di interpretare altre disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione relative alla protezione dei dati personali che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto non costituire motivi validi per negare l’accesso alle informazioni richieste da un membro del [OSCURATO:PERSONA]. II. Contesto normativo A. Atto relativo all’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo a suffragio universale diretto 5. L’articolo 6, paragrafo 1, dell’atto elettorale ( 4 ) così dispone: «I membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo». B. Lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo 6. L’articolo 2 dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo ( 5 ) così dispone: «1.   I deputati sono liberi e indipendenti. (...)». 7. L’articolo 4 dello statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo prevede quanto segue: «I documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato non sono assimilati a documenti del [OSCURATO:PERSONA], a meno che non siano stati depositati conformemente al regolamento». 8. L’articolo 21 dello statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo così stabilisce: «1.   I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti. 2.   [OSCURATO:PERSONA] copre le spese effettivamente sostenute per l’impiego degli assistenti. 3.   [OSCURATO:PERSONA] fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto». C. Misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] 9. L’articolo 33 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ), intitolato «Rimborso delle spese di assistenza parlamentare», così dispone: «1.   I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali, da loro liberamente scelti. [OSCURATO:PERSONA] rimborsa le spese effettivamente sostenute e risultanti interamente ed esclusivamente dall’assunzione di uno o più assistenti o dal ricorso a prestatori di servizi in conformità delle presenti misure di applicazione e alle condizioni stabilite dall’Ufficio di presidenza. 2.   Possono essere rimborsate unicamente le spese corrispondenti all’assistenza necessaria e direttamente legata all’esercizio del mandato parlamentare del deputato. Non possono in alcun caso essere coperte spese attinenti alla sfera privata del deputato». 10. L’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Ripetizione dell’indebito», prevede quanto segue: «1.   Ogni somma indebitamente versata in applicazione delle presenti misure di applicazione dà luogo a ripetizione. Il segretario generale impartisce istruzioni in vista del recupero di tali somme presso il deputato interessato. 2.   Ogni decisione in materia di recupero è adottata vegliando all’esercizio effettivo del mandato del deputato e al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA], previa audizione del deputato interessato da parte del segretario generale. (...)». D. Regolamento 2018/1725 11. Il considerando 22 del regolamento 2018/1725 così recita: «Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sulla necessità delle istituzioni e degli organi dell’Unione di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, sulla necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o su qualsiasi altra base legittima a norma del presente regolamento, incluso il consenso dell’interessato o la necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il trattamento di dati personali per l’esercizio dei compiti svolti da istituzioni e organi dell’Unione nell’interesse pubblico comprende il trattamento dei dati personali necessari alla gestione e al funzionamento di tali istituzioni e organi. (...)». 12. L’articolo 4 del regolamento 2018/1725, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», così prevede: «1.   I dati personali devono essere: (...) c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”); (...) e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 13, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato (“limitazione della conservazione”); (...)». 13. L’articolo 9 del regolamento 2018/1725, intitolato «Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione», così dispone: «1.   Fatti salvi gli articoli da 4 a 6 e l’articolo 10, i dati personali possono essere trasmessi a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione solo se: a) il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito; oppure b) il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico e il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell’interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto. 2.   Ove dia origine alla trasmissione a norma del presente articolo il titolare del trattamento dimostra che la trasmissione dei dati personali è necessaria e proporzionata alle finalità cui è destinata, applicando i criteri di cui al paragrafo 1, lettera a) o b). 3.   Le istituzioni e gli organi dell’Unione conciliano il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto di accesso ai documenti in conformità del diritto dell’Unione». E. [OSCURATO:PERSONA] 14. L’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA] così prevede: «Il fascicolo personale del funzionario deve contenere: a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento; b) le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti. (...) Per ciascun funzionario può essere tenuto un solo fascicolo personale. Il funzionario ha diritto, anche dopo la cessazione del servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo (…) (...) Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell’amministrazione o su un supporto informatico protetto. Viene tuttavia trasmesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, quando sia presentato un ricorso che riguardi il funzionario». III. Fatti e procedimento A. Fatti all’origine della controversia 15. I fatti all’origine della controversia sono descritti ai punti da 2 a 26 della sentenza impugnata. Ai fini delle presenti conclusioni, tale contesto può essere riassunto come segue. 16. Il 22 maggio 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con A un contratto in quanto assistente parlamentare accreditato a tempo pieno a Bruxelles (Belgio) ai fini dell’assistenza di TC, membro di tale istituzione ( 7 ). 17. Il 25 febbraio 2016 TC ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] la risoluzione del contratto di A per diversi motivi comprendenti il venir meno del rapporto di fiducia, tra cui alcune assenze senza valido motivo e il mancato rispetto delle norme relative alle autorizzazioni all’esercizio di attività esterne. 18. Dopo il fallimento di una procedura di conciliazione, il 24 giugno 2016 il [OSCURATO:PERSONA] ha notificato ad A la sua decisione di risolvere il contratto di assistenza parlamentare per cessazione del rapporto di fiducia in quanto non aveva rispettato le norme relative alle autorizzazioni all’esercizio di attività esterne. 19. Il 14 aprile 2017, A ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione del 24 giugno 2016 dinanzi al Tribunale. 20. Con sentenza del 7 marzo 2019, L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ), il Tribunale ha annullato la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 24 giugno 2016. Il Tribunale ha infatti constatato che dagli elementi del fascicolo risultava non solo che TC era a conoscenza delle attività esterne di A, ma che, inoltre, ne era il diretto promotore ( 8 ). Il Tribunale ha quindi dichiarato che il motivo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la decisione di risoluzione, vale a dire il venir meno del rapporto di fiducia, non risultava plausibile. Secondo il Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi commesso un errore manifesto di valutazione nel dare seguito alla domanda di risoluzione del contratto di A formulata da TC per tale motivo. TC non era parte in causa in tale procedimento. 21. Con lettera dell’8 giugno 2020, redatta in inglese e inviata con messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2020, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha informato TC dell’avvio di un procedimento di recupero di somme indebitamente versate, ai sensi dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA], per un importo totale di EUR 78838,21 riguardante l’assistenza parlamentare fornita da A a TC. 22. Con tale stessa lettera, TC è stato invitato, conformemente all’articolo 68, paragrafo 2, delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA], a presentare, entro un termine di due mesi, osservazioni ed elementi di prova diretti a confutare le conclusioni preliminari del [OSCURATO:PERSONA] sulle attività esterne che A aveva esercitato a conoscenza di TC e sotto la sua direzione dal 22 maggio 2015 al 22 novembre 2016 e a dimostrare che, durante questo periodo, A aveva effettivamente esercitato funzioni di assistente parlamentare accreditato. 23. Il 4 agosto 2020 TC ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di trasmettergli: – il fascicolo personale di A al [OSCURATO:PERSONA] (tutti i documenti relativi alla sua assunzione e al suo lavoro), comprese le informazioni relative al numero di volte in cui era stata richiesta la protezione del [OSCURATO:PERSONA] per A e i dati relativi alla presenza di quest’ultimo (dati della sua tessera di accesso al [OSCURATO:PERSONA]); – copie della corrispondenza intercorsa con i rappresentanti del [OSCURATO:PERSONA] in merito al lavoro di A; – il fascicolo completo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ). 24. Il 4 settembre 2020 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a TC una lettera, redatta in lituano e datata 3 settembre 2020, avente un contenuto sostanzialmente identico a quello della lettera dell’8 giugno 2020, menzionata al precedente paragrafo 21. Alla lettera del 3 settembre 2020 era allegata una copia della sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ) e il rendiconto delle somme versate dal [OSCURATO:PERSONA] ad A. 25. Il 22 settembre 2020, TC ha ricordato al [OSCURATO:PERSONA] la domanda di cui al precedente paragrafo 23 e gli ha inoltre chiesto il verbale della procedura di conciliazione tra lui stesso e A in lituano, nonché la copia di «tutti i messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019». 26. Il 27 ottobre 2020 il [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a TC diversi documenti relativi alla fine del contratto di A. 27. Il 29 ottobre 2020 TC ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni preliminari nonché un certo numero di documenti, sottolineando al contempo che egli non aveva ancora ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] i documenti e le informazioni dettagliate riguardanti il periodo di impiego di A e che non aveva ancora potuto esaminare le poche informazioni che gli erano state fornite con il messaggio di posta elettronica del 27 ottobre 2020. Egli ha pertanto chiesto di poter successivamente comunicare altre informazioni ed elementi di prova. 28. Il 20 novembre 2020 TC ha nuovamente chiesto al [OSCURATO:PERSONA] le informazioni che aveva chiesto il 4 agosto e il 22 settembre 2020, in particolare i dati relativi all’accesso di A al [OSCURATO:PERSONA] e la copia dei messaggi di posta elettronica del 2015, 2016 e 2019. 29. Il 24 novembre 2020 TC ha trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] osservazioni ed elementi di prova complementari a quelli che gli aveva inviato il 29 ottobre precedente. 30. Il 27 novembre 2020 il direttore generale delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha informato TC che il termine impartitogli per presentare le sue osservazioni e i suoi elementi di prova nell’ambito del procedimento di recupero disciplinato dall’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] era scaduto il precedente 4 novembre 2020, ma che, se desiderava ottenere informazioni riguardanti A, egli poteva rivolgersi a due persone di cui forniva l’indirizzo di posta elettronica, senza che tali domande potessero incidere su detto procedimento. 31. Il 1 o dicembre 2020 TC ha contestato le affermazioni ricevute il 27 novembre 2020. Inoltre, egli ha inviato le sue richieste di documenti alle persone menzionate nella comunicazione. 32. L’8 gennaio 2021 il direttore generale delle finanze ha trasmesso a TC il verbale relativo alla procedura di conciliazione in lituano, negandogli però l’accesso agli altri documenti richiesti. Il direttore generale delle finanze ha altresì concesso a TC un termine di quindici giorni per presentare osservazioni complementari; TC ha agito in tal senso il 21 gennaio 2021. 33. Con decisione del 16 marzo 2021, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che una somma di EUR 78838,21 era stata indebitamente rimborsata da tale istituzione nell’ambito dell’impiego di A per il periodo compreso tra il 22 maggio 2015 e il 22 novembre 2016 e che essa doveva essere recuperata presso TC (in prosieguo: la «decisione impugnata»). 34. Il 31 marzo 2021 il direttore generale delle finanze, nella sua qualità di ordinatore delegato, ha emesso la nota di addebito n. 7010000523, ordinando il recupero della somma di EUR 78838,21 presso TC e invitandolo a pagare tale somma entro il 30 maggio 2021 (in prosieguo: la «nota di addebito»). Il direttore generale delle finanze ha comunicato a TC la decisione impugnata e la nota di addebito nella stessa data. B. Sul ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale e sulla sentenza impugnata 35. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2021, TC ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata e della nota di addebito. 1. Sul parziale non luogo a statuire 36. In via preliminare, dalla sentenza impugnata ( 9 ) risulta che, a seguito di un controllo effettuato nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, nel marzo 2016, aveva deciso di sospendere il pagamento delle retribuzioni e delle spese di viaggio di A a partire dal 1 o aprile 2016. Di conseguenza, l’8 novembre 2022, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di revocare la decisione impugnata ex tunc per un importo di EUR 28083,67. In relazione a tale decisione è stata emessa una nota di credito. 37. Pertanto, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e dopo aver sentito le osservazioni di TC, il Tribunale ha constatato che il ricorso era divenuto privo di oggetto e che non occorreva statuire sulla legittimità della decisione impugnata e della nota di addebito nei limiti appena descritti ( 10 ). 2. Sul resto del ricorso di annullamento 38. Quanto al resto del ricorso di annullamento, TC, ricorrente in primo grado, ha dedotto cinque motivi, il secondo dei quali, che rappresenta l’unico motivo rilevante ai fini della presente impugnazione ( 11 ), era fondato sul diritto di essere ascoltato, sul diritto di accesso al fascicolo e sull’obbligo di motivazione, quali previsti dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. 39. Nella sentenza impugnata, dopo aver richiamato le norme relative al rimborso delle spese di assistenza parlamentare e al recupero delle somme indebitamente versate a tale titolo ( 12 ), il Tribunale ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito a TC solo una parte dei documenti richiesti da quest’ultimo ( 13 ), vale a dire, da un lato, (i) il verbale in lituano della procedura di conciliazione tra esso stesso e A ( 14 ) e, (ii) dall’altro, i documenti relativi alla risoluzione del contratto di A ( 15 ). 40. Per contro, le domande relative alle altre categorie di documenti sono state respinte con lettera dell’8 gennaio 2021 ( 16 ). In particolare, tale rifiuto riguardava, (i) la copia di «tutti i messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019», menzionati nel messaggio di posta elettronica di TC del 22 settembre 2020, (ii) la copia della corrispondenza intercorsa con i rappresentanti del [OSCURATO:PERSONA] in merito al lavoro di A, (iii), il fascicolo completo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ), e, (iv), il fascicolo personale di A al [OSCURATO:PERSONA] ( 17 ). 41. A tal riguardo, ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, quando un deputato è invitato a fornire al [OSCURATO:PERSONA] la prova che un assistente parlamentare accreditato ha lavorato per lui o lei nell’ambito del suo mandato, tale deputato può, sulla base del diritto di essere ascoltato, chiedere all’istituzione interessata di comunicargli gli elementi in possesso della stessa che appaiono pertinenti. In tale contesto, quando il [OSCURATO:PERSONA] riceve una siffatta richiesta, esso può rifiutare di fornire i dati richiesti senza incorrere nella violazione del diritto di essere ascoltato, solo se invoca, a sostegno di tale rifiuto, motivi che possono essere ritenuti giustificati alla luce, da un lato, delle circostanze del caso di specie e, dall’altro, delle norme applicabili. 42. Al termine di una valutazione dei fatti specifici del caso di specie, il Tribunale ha concluso che i motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera dell’8 gennaio 2021, che negavano a TC l’accesso alle categorie di documenti di cui al precedente paragrafo 40, erano infondati o insufficienti. Peraltro, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] correttamente giustificato il proprio rifiuto di comunicazione dei documenti che, secondo il Tribunale, potevano consentire a TC di esercitare utilmente ed efficacemente il suo diritto di essere ascoltato, non è possibile escludere che egli sia stato privato di un’opportunità di difendersi più efficacemente nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti per il recupero delle somme versate a titolo di spese di assistenza parlamentare ( 18 ). 43. In tali circostanze, il Tribunale ha accolto il secondo motivo, nella parte in cui verte su una violazione del diritto di essere ascoltato. Senza esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti da TC, il Tribunale ha parimenti annullato la decisione impugnata e la nota di addebito nei limiti in cui esse riguardavano le retribuzioni, i costi sociali e le spese di viaggio relative all’impiego di A nel periodo compreso tra il 22 maggio 2015 e il 31 marzo 2016, per un importo di EUR 50754,54 ( 19 ). IV. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 44. Con la sua impugnazione, depositata il 17 agosto 2023, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – statuire definitivamente sulla controversia dinanzi al Tribunale accogliendo le conclusioni da esso proposte in primo grado; – condannare TC al pagamento di tutte le spese di entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte. 45. TC chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 46. Un’udienza ha avuto luogo il 28 novembre 2024. V. Valutazione 47. A sostegno della sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi: – il primo motivo verte sulla violazione dell’oggetto del procedimento in primo grado e della natura preparatoria della lettera dell’8 gennaio 2021, sulla violazione del diritto di essere ascoltato e sulla violazione della consolidata giurisprudenza sulle conseguenze dell’irregolarità di un atto processuale; – il secondo, il terzo e il quarto motivo riguardano le conclusioni del Tribunale relative, rispettivamente, a: (i) le comunicazioni di posta elettronica di TC degli anni 2015, 2016 e 2019 e la corrispondenza scambiata con i servizi del [OSCURATO:PERSONA] relativa al lavoro di A; (ii) il fascicolo personale di A, compreso l’uso della tessera di accesso al [OSCURATO:PERSONA]; e (iii) il fascicolo completo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ); – il quinto motivo riguarda la constatazione del Tribunale secondo cui TC poteva chiedere, sulla sola base del diritto di essere ascoltato, la comunicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di qualsiasi elemento che gli consentisse di formulare le sue osservazioni. 48. Nella misura in cui il quinto motivo di impugnazione è diretto a contestare la portata riconosciuta dal Tribunale del diritto di essere ascoltato nell’ambito di un procedimento di recupero di spese di assistenza parlamentare indebitamente versate, darò inizio alla mia valutazione esaminando tale motivo. 49. È proprio tale portata a costituire la premessa sulla quale il Tribunale ha successivamente fondato la propria analisi della legittimità del rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di comunicare le informazioni richieste da TC, in forza della quale esso ha in seguito giustificato la propria valutazione. 50. Inoltre, poiché il primo motivo di impugnazione verte principalmente sulla coerenza del ragionamento seguito dal Tribunale nell’applicazione di tale portata in primo grado – in particolare per quanto riguarda la mancata analisi della pertinenza delle informazioni richieste per la difesa di TC –, unirò l’analisi di tale motivo con quella del quinto motivo. 51. Occorre infine sottolineare che, nell’ipotesi in cui dalla valutazione del primo e del quinto motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] risultasse tali motivi sono fondati, non sarebbe necessario, in linea di principio, che la Corte esamini gli altri motivi di impugnazione. Di conseguenza, la mia valutazione del secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione sarà esposta in via subordinata. A. Sul primo e sul quinto motivo di impugnazione 52. Con il primo e il quinto motivo di impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, le constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata. 53. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha dichiarato, senza sviluppare un ragionamento specifico, che il diritto di essere ascoltato previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta consente a un deputato di chiedere alle istituzioni dell’Unione la comunicazione di qualsiasi elemento apparentemente pertinente al fine di dimostrare il corretto utilizzo delle spese di assistenza parlamentare. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], un siffatto diritto non trova fondamento né nella formulazione di tale disposizione, né nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che il diritto di accesso al fascicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta stabilisce già i mezzi che consentono all’interessato di accedere a tutte le informazioni pertinenti mediante un procedimento amministrativo. Non vi è alcuna differenza tra il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso al fascicolo, che dovrebbe essere colmato con mezzi interpretativi. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver applicato in modo incoerente la portata del diritto di essere ascoltato quale definita nella sentenza impugnata, in particolare non determinando, all’inizio della sua valutazione, se le categorie di documenti richiesti da TC apparissero pertinenti per lo stesso nell’ambito del procedimento di recupero. 54. TC contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA]. Egli rileva che, né nella lettera dell’8 gennaio 2021, né nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] ha contestato il suo diritto di ottenere informazioni nell’ambito di un procedimento di recupero. Pertanto, secondo TC, con il quinto motivo di impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] giustifica il proprio rifiuto di fornirgli tali elementi con argomenti nuovi, sui quali il Tribunale non ha avuto occasione di pronunciarsi e che, pertanto, dovrebbero essere dichiarati irricevibili. TC aggiunge inoltre che il diritto di ricevere informazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un procedimento di recupero è parte integrante del diritto generale ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta, che il [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato. 55. L’articolo 41 della Carta, intitolato «Diritto ad una buona amministrazione», prevede, al paragrafo 1, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede, inoltre, che tale diritto comprende, da un lato, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio e, dall’altro, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale. 56. Per quanto riguarda il diritto di essere ascoltato, dalla formulazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta risulta che tale diritto garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi ( 20 ). Esso si applica anche qualora la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità ( 21 ) e ha come obiettivo principale, secondo la giurisprudenza della Corte, di consentire all’interessato di fornire elementi tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro ( 22 ). Esso consente altresì all’autorità competente di tener conto di tutti gli elementi pertinenti al momento dell’adozione della decisione che conclude un procedimento dinanzi all’amministrazione dell’Unione ( 23 ). 57. A sua volta, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta prevede un diritto di accesso al fascicolo associato al diritto di una persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo dall’amministrazione ( 24 ). Esso riguarda persone oggetto di un procedimento avviato nei loro confronti e implica che l’istituzione di cui trattasi dia alla persona interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti contenuti nel fascicolo istruttorio che possono essere rilevanti per la sua difesa, agevolando la comprensione degli elementi di prova sui quali la decisione deve intervenire. L’accesso al fascicolo deve altresì dare a tali persone la possibilità di conoscere il ragionamento sotteso a tali procedimenti, mettendole così in condizione di far valere controdeduzioni nell’ambito dell’esercizio del diritto di essere ascoltati ( 25 ). 58. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tanto il diritto di essere ascoltato quanto il diritto di accesso al fascicolo costituiscono il corollario del diritto fondamentale della difesa nei procedimenti amministrativi, che è parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 26 ). 59. Nella presente causa, invito la Corte, in primo luogo, a respingere l’argomento dedotto da TC vertente sul fatto che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato dinanzi al Tribunale il suo diritto di ottenere informazioni nell’ambito di un procedimento di recupero, il quinto motivo di impugnazione dovrebbe essere considerato irricevibile. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la questione principale esaminata dal Tribunale nella sentenza impugnata era se TC potesse far valere che il [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente rifiutato di comunicare le informazioni da lui richieste nel corso del procedimento condotto ai sensi dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, il Tribunale ha definito, anzitutto, il criterio giuridico per valutare la legittimità della decisione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] può quindi, nell’ambito della presente impugnazione, contestare tale criterio e, di conseguenza, dedurre che la sentenza di cui trattasi è viziata da un errore di diritto che la Corte dovrebbe esaminare nel caso di specie. 60. In secondo luogo, occorre sottolineare che la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, che riconosce ai deputati l’accesso alle informazioni pertinenti nell’ambito dei procedimenti di recupero, è fondata sul diritto di essere ascoltato, quale previsto all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. Ciò è peraltro confermato dai punti 131 e 132 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha accolto il motivo dedotto dal ricorrente in primo grado «nella parte in cui [verteva] su una violazione [di tale diritto]». 61. In tale prospettiva, non si può addebitare al Tribunale, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], di aver creato un «nuovo diritto di accesso alle informazioni». Infatti, il ragionamento sotteso alla conclusione del Tribunale è che, in mancanza di comunicazione delle informazioni richieste che, a suo avviso, potevano consentirgli di esercitare utilmente il proprio diritto di essere ascoltato, non si poteva escludere che il membro del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato privato della possibilità di difendersi meglio. Tale ragionamento si inserisce nel modo in cui la Corte ha sviluppato il diritto di essere ascoltato nella sua giurisprudenza quale parte del più generale diritto di difesa nei procedimenti amministrativi. Occorre quindi respingere tale argomento del [OSCURATO:PERSONA]. 62. Ciò premesso, la questione principale sollevata dalla presente causa è se il diritto di essere ascoltato, quale garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, obblighi il [OSCURATO:PERSONA] a comunicare qualsiasi informazione che appaia pertinente richiesta da uno dei suoi deputati in relazione a un procedimento di recupero di spese di assistenza parlamentare indebitamente pagate, salvo che esso non possa addurre una giustificazione adeguata. 63. Rilevo, in via preliminare, che, come risulta dai paragrafi 56 e 57 delle presenti conclusioni, il diritto di essere ascoltato consente a una persona di far valere il proprio punto di vista in merito al contenuto della decisione che l’amministrazione dell’Unione intende adottare nell’ambito di un procedimento amministrativo. Detto punto di vista può anche consistere nel proporre la mancata adozione della decisione in questione. Nell’uno o nell’altro caso, il punto di vista espresso dalla persona interessata non può basarsi su elementi astratti, bensì sui documenti specifici contenuti nel fascicolo relativo a tale procedimento ( 27 ). Sul piano concettuale, dunque, il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso al fascicolo sono strettamente interconnessi, come dimostrano l’economia dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e la giurisprudenza della Corte che interpreta la disposizione in parola. 64. Ne consegue che, ai fini dell’esercizio effettivo del diritto di essere ascoltato, deve essere concesso l’accesso ai documenti raccolti nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo e inseriti nel fascicolo ( 28 ). La violazione del diritto di essere ascoltato può quindi essere accertata solo qualora l’accesso ai documenti contenuti in tale fascicolo venga negato, a condizione, beninteso, che siano rispettati i legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, come stabilito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta. 65. A tal riguardo, occorre rilevare che l’interpretazione del fascicolo di un procedimento amministrativo dipende dall’onere della prova che si applica specificamente a tale procedimento. Ad esempio, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo, il fascicolo sarà composto essenzialmente dagli elementi che determinano siffatto procedimento e dai documenti raccolti dall’autorità competente a seguito dell’indagine da essa stessa condotta, posto che su tale autorità grava l’onere della prova circa l’esistenza di un’infrazione all’interno della sua decisione finale ( 29 ). Di norma, l’accesso al fascicolo comprende l’accesso tanto ai documenti a carico quanto a quelli a discarico ( 30 ). 66. Per contro, i procedimenti di recupero previsti all’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto fanno gravare l’onere della prova sui deputati. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, correttamente richiamata al punto 53 della sentenza impugnata, spetta ai deputati che chiedono una presa in carico finanziaria, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle spese relative all’assistenza di collaboratori personali provare che tali spese sono state effettivamente sostenute e corrispondono all’assistenza necessaria e direttamente connessa all’esercizio del mandato ( 31 ). Più precisamente, tale deputato deve presentare, in risposta a una richiesta in tal senso dell’autorità competente del [OSCURATO:PERSONA], tutti gli elementi di prova di cui dispone, idonei a dimostrare l’effettività del lavoro svolto dal suo assistente, nonché il nesso di tale lavoro con l’esercizio del suo mandato ( 32 ). 67. Pertanto, come confermato dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza, senza che ciò sia stato contestato dal ricorrente in primo grado, il fascicolo amministrativo relativo a un procedimento di recupero delle spese di assistenza parlamentare sarà composto, oltre che dagli elementi che danno origine al procedimento, soprattutto dalle osservazioni presentate dal deputato interessato e dagli elementi di prova prodotti da quest’ultimo. Esso deve inoltre contenere tutte le informazioni supplementari sulle quali il [OSCURATO:PERSONA] fonda, di propria iniziativa, la sua decisione finale. Nel primo caso, poiché che il parlamentare rappresenta la fonte di tale documentazione, avrà necessariamente accesso alla stessa. Nel secondo caso, il [OSCURATO:PERSONA] dovrà inserire il documento di cui trattasi nel fascicolo, nel rispetto dei limiti di riservatezza e del segreto d’ufficio previsti dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta. Occorre ricordare che nessuno degli elementi controversi nel caso di specie riguardava una di tali categorie di documenti. 68. Naturalmente esiste una categoria ulteriore di documenti della quale un membro del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe richiedere l’inserimento nel fascicolo, che costituisce la categoria all’origine del disaccordo tra le parti della presente causa. Si tratta della prova di cui un deputato può aver bisogno per dimostrare l’effettività del lavoro svolto dal suo o dalla sua assistente parlamentare e il legame tra tale lavoro e l’esercizio del suo mandato, ma che resta in possesso del [OSCURATO:PERSONA] o di un’altra istituzione, un altro organo o un altro organismo dell’Unione. 69. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che, anche in una siffatta situazione, il deputato resta soggetto, in forza dell’onere della prova gravante su di lui, all’obbligo di giustificare le spese di assistenza parlamentare sostenute. Ciò significa che tale deputato è in ogni caso tenuto a spiegare, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], le diverse mansioni svolte dal proprio assistente nello svolgimento delle sue funzioni parlamentari. Tuttavia, detto deputato può suffragare le proprie affermazioni facendo riferimento agli elementi di prova in possesso del [OSCURATO:PERSONA] o a quelli che tale istituzione può richiedere a un’altra istituzione, un altro organo o un altro organismo dell’Unione. 70. L’esigenza principale a tal fine è che il deputato indichi, con sufficiente precisione, gli elementi specifici presi in considerazione e in che modo tali elementi siano in grado di dimostrare che le spese sostenute dall’assistente parlamentare sono state effettivamente utilizzate per la sua assistenza ed erano direttamente connesse all’esercizio del suo mandato. Tale requisito non è soddisfatto qualora il deputato si limiti ad affermare che gli elementi di prova pertinenti si trovano in categorie ampie e generiche di documenti, ad esempio in tutti i messaggi di posta elettronica prodotti per un determinato periodo di anni o nell’insieme del fascicolo personale dell’assistente interessato, senza ulteriori precisazioni. 71. A sua volta, come riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza, tale istituzione deve inserire detti elementi nel fascicolo, agendo in modo imparziale ed equo conformemente agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di buona amministrazione ( 33 ). Fatte salve le limitazioni previste all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, esso deve altresì darvi accesso, in particolare qualora, al termine della sua valutazione, il [OSCURATO:PERSONA] concluda che gli elementi di prova invocati dal deputato non dimostrano l’effettività del lavoro svolto dal suo assistente parlamentare, né il nesso di tale lavoro con l’esercizio del mandato ( 34 ). 72. Per quanto riguarda la presente causa, rilevo che la constatazione effettuata dal Tribunale ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata non corrisponde all’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta da me proposta ai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni, in particolare per quanto concerne i procedimenti di recupero avviati ai sensi dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA]. A mio parere, tale giudice ha erroneamente ampliato la portata del diritto di essere ascoltato senza tenere debitamente conto dell’onere della prova gravante sui deputati del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di questo tipo di procedimento. Infatti, esso ha obbligato il [OSCURATO:PERSONA], senza un adeguato fondamento, a fornire al deputato interessato da tale procedimento qualsiasi informazione apparentemente pertinente per la formulazione delle proprie osservazioni, fatta salva l’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] non possa invocare motivi che giustifichino la mancata comunicazione. 73. Per tali ragioni, ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente sostenuto che il Tribunale ha interpretato in maniera errata l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e che, in sede di valutazione effettuata in primo grado, tale giudice avrebbe dovuto piuttosto esaminare, anzitutto, se, per assolvere l’onere della prova allo stesso incombente con riferimento al procedimento di recupero avviato nei suoi confronti, TC avesse chiesto di avere accesso a elementi di prova che aveva individuato con sufficiente precisione e non ad ampie categorie di documenti. In caso affermativo, il Tribunale avrebbe quindi dovuto esaminare in modo specifico la valutazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla questione se tali elementi fossero idonei a dimostrare che le spese sostenute da TC erano utilizzate per il suo assistente e direttamente connesse all’esercizio del suo mandato. Nella misura in cui il Tribunale non ha proceduto a tale valutazione, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto. 74. Di conseguenza, a mio giudizio, il primo e il quinto motivo di impugnazione devono essere accolti. 75. In questa fase occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la decisione del Tribunale è annullata. La Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale. 76. Poiché propongo alla Corte di accogliere il primo e il quinto motivo di impugnazione dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], occorre pertanto annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata ( 35 ), senza che sia necessario esaminare il secondo, il terzo e il quarto motivo. 77. Infatti, nei limiti in cui questi ultimi motivi sono diretti a contestare la valutazione, da parte del Tribunale, delle richieste di informazioni di TC e tale valutazione si basa sull’erronea premessa esposta ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata, anche l’analisi che ne consegue effettuata dal Tribunale è viziata. 78. Peraltro, tenuto conto delle ampie categorie di documenti ai quali TC ha richiesto l’accesso, tali domande non avrebbero in ogni caso soddisfatto il requisito di specificità che consente di inserirli nel fascicolo, come addotto al paragrafo 70 delle presenti conclusioni. Suggerisco pertanto alla Corte di respingere, nell’ambito della presente impugnazione, il secondo motivo dedotto in primo grado in quanto infondato. 79. Infine, poiché, a sostegno del suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, il ricorrente in primo grado ha dedotto tre motivi supplementari che non sono stati esaminati in primo grado, lo stato degli atti non consente alla Corte di giustizia di statuire su tali motivi nella presente causa. Di conseguenza, ritengo che la causa debba essere rinviata al Tribunale per quanto riguarda tali motivi e che occorra riservare la decisione sulle spese. B. Sul secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione 80. Sebbene la fondatezza del primo e del quinto motivo di impugnazione sia di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, condivido brevemente il mio punto di vista con riferimento al secondo, al terzo e al quarto motivo sollevati dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto rappresentano ragioni ulteriori che conducono, a mio avviso, alla medesima conclusione. 81. A tal fine, rilevo che, con questi tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione da parte del Tribunale relativa al diniego di comunicazione di ciascuna categoria di informazioni richieste da TC nel corso del procedimento di recupero, vale a dire: i) tutti i suoi messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019; ii) la corrispondenza da lui scambiata con i servizi del [OSCURATO:PERSONA] in merito al lavoro di A; iii) il fascicolo personale di A, compresi i dati relativi al tesserino di accesso di A al [OSCURATO:PERSONA]; e iv) il fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ). Dato che alcune di tali categorie sono state sottoposte al medesimo ragionamento dal Tribunale, esaminerò la fondatezza di tale ragionamento raggruppandole e ricordando, anzitutto, le constatazioni del Tribunale nella sentenza impugnata. 1. «Tutti i messaggi di posta elettronica», la corrispondenza scambiata e i dati relativi al tesserino di accesso di A 82. Per quanto riguarda il diniego di comunicazione di «tutti i messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019» e della corrispondenza scambiata relativa al lavoro di A, il Tribunale ha rilevato, nella sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la domanda di TC principalmente con la motivazione che, secondo la sua politica, la conservazione dei messaggi elettronici era limitata a 90 giorni e, eccezionalmente, a un anno ( 36 ). Il Tribunale ha altresì constatato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva informato TC che gli interventi degli agenti di sicurezza del [OSCURATO:PERSONA] non erano oggetto di registrazione ufficiale e che i dati relativi ai tesserini di accesso erano conservati per un periodo massimo di quattro mesi ( 37 ). 83. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che, dall’inizio del 2016, il [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza di una situazione conflittuale tra TC e A quanto al fatto che quest’ultimo esercitava le sue attività per il ricorrente nel rispetto delle norme che disciplinano l’assistenza parlamentare. Di conseguenza, a partire da tale momento, occorreva che il [OSCURATO:PERSONA] garantisse la conservazione dei messaggi di posta elettronica idonei a dimostrare la natura esatta delle attività di A durante lo svolgimento della procedura di licenziamento ( 38 ), nonché dei dati relativi all’utilizzo della tessera di accesso di A durante questo stesso periodo ( 39 ). Il Tribunale ha altresì respinto l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui spettava ai parlamentari conservare i loro messaggi di posta elettronica, creando fascicoli personali che consentissero la loro archiviazione per un periodo indeterminato ( 40 ). 84. Il ragionamento del Tribunale non dovrebbe essere accolto, essenzialmente per le seguenti ragioni. 85. Anzitutto, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene correttamente, a mio giudizio, che i motivi dedotti dal Tribunale possono costituire una violazione del principio del libero mandato dei deputati, sancito all’articolo 6, paragrafo 1, dell’atto elettorale e all’articolo 2 dello statuto dei deputati. Tale principio, che costituisce uno dei fondamenti essenziali dell’indipendenza dei membri del [OSCURATO:PERSONA], esclude qualsiasi intrusione, in particolare, da parte dei servizi del [OSCURATO:PERSONA] nella sfera protetta di tali membri. 86. Orbene, l’obbligo stabilito dal Tribunale nella sentenza impugnata induce manifestamente il [OSCURATO:PERSONA] a interferire nei rapporti tra un deputato e il suo assistente. Infatti, per adempiere tale obbligo, il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe esaminare la corrispondenza scambiata tra loro, quale tappa necessaria nella valutazione degli elementi di prova che potrebbero eventualmente essere utilizzati dal deputato nell’ambito di un procedimento di recupero. Una considerazione analoga si applica all’altro obbligo imposto dal Tribunale al [OSCURATO:PERSONA], ossia quello di adottare le misure necessarie alla conservazione dei dati relativi all’utilizzo del tesserino di accesso di un assistente. 87. È vero che, come sostenuto da TC, tutti i messaggi di posta elettronica scambiati da un membro del [OSCURATO:PERSONA] sono ospitati sui server di tale istituzione. Tuttavia, da un punto di vista giuridico, essi non rientrano nella sfera istituzionale, bensì nella sfera del deputato, che deve essere tutelata da qualsiasi ingerenza dei servizi del [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo occorre ricordare, in conformità a quanto argomentato dal [OSCURATO:PERSONA], che l’articolo 4 dello statuto dei deputati prevede senza ambiguità che i documenti e le registrazioni elettroniche che un deputato ha ricevuto, redatto o inviato non costituiscono documenti del [OSCURATO:PERSONA], salvo che siano stati depositati conformemente al suo regolamento interno. 88. Peraltro, in un’ottica diversa, mi sembra altresì evidente che, poiché l’onere della prova delle spese di assistenza parlamentare indebitamente pagate incombe ai deputati al [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ), spetta al deputato conservare qualsiasi messaggio di posta elettronica scambiato con il proprio assistente o con i servizi del [OSCURATO:PERSONA], al fine di utilizzarlo nell’ambito di un procedimento di recupero. Qualsiasi altra interpretazione rimetterebbe in discussione, come fa a mio avviso la sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale tale onere della prova grava effettivamente su tali deputati. 89. Infine, rilevo che, pur supponendo che il diritto di essere ascoltato possa essere interpretato nel senso che include un obbligo per il [OSCURATO:PERSONA] di comunicare qualsiasi informazione pertinente richiesta da un deputato con riferimento a una procedura di recupero, non si può dedurre dai diritti sanciti dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a) o b), della Carta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia l’obbligo di costituire un fascicolo ancor prima dell’avvio di tale procedimento. 90. A tal riguardo è sufficiente rilevare che, nell’ambito di un procedimento di recupero, è l’articolo 68 delle misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] a determinare l’avvio di tale procedimento qualora taluni elementi suscitino dubbi per il [OSCURATO:PERSONA] relativamente al corretto utilizzo delle spese di assistenza parlamentare. Per quanto attiene alla presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] ha avviato una procedura di recupero nei confronti di TC solo l’8 giugno 2020, momento in cui non era più possibile conservare i messaggi di posta elettronica richiesti, che non potevano quindi essere inseriti nel fascicolo di tale procedimento. 91. Dalle considerazioni che precedono risulta che, indipendentemente dalla questione se sia in base al principio del libero mandato, al principio dell’onere della prova o ai diritti sanciti dall’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) o b), della Carta, il [OSCURATO:PERSONA] fa giustamente valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che detta istituzione avrebbe dovuto conservare i messaggi di posta elettronica di TC degli anni 2015, 2016 e 2019, la corrispondenza scambiata con i servizi parlamentari competenti relativamente al lavoro di A e i verbali riguardanti il tesserino di accesso di quest’ultimo. 2. Fascicolo personale di A e fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ) 92. Per quanto riguarda il fascicolo personale di A e il fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ), il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva giustificato il diniego di comunicare tali informazioni in quanto la trasmissione sarebbe stata contraria al regolamento 2018/1725 e all’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ). 93. In primo luogo, per quanto riguarda il regolamento 2018/1725, il Tribunale ha rilevato che, poiché le informazioni richieste da TC dovevano servire per la sua difesa nell’ambito della procedura di recupero avviata nei suoi confronti, non potevano essere considerate come rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento 2018/1725 ( 43 ). Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve essere considerato alla luce della sua funzione nella società ed essere ponderato, a tale titolo, con altri diritti fondamentali ( 44 ). Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ponderare, da un lato, l’interesse di A a che i dati che lo riguardavano non fossero trasmessi a terzi e, dall’altro, l’interesse di TC a presentare le sue osservazioni in modo utile ed effettivo nell’ambito del procedimento di recupero avviato nei suoi confronti ( 45 ). 94. In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato che, nella misura necessaria all’esercizio da parte di TC del suo diritto di essere ascoltato, la riservatezza dei documenti del fascicolo di A non poteva essere opposta a TC, che era del resto l’autore di alcuni dei documenti di cui trattasi in quanto superiore gerarchico di A ( 46 ). Il Tribunale ha aggiunto che, fondandosi sull’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non aveva, a torto, preso in considerazione l’interesse di TC ad avere accesso a taluni documenti del fascicolo personale di A al fine di presentare utilmente le sue osservazioni nell’ambito del procedimento di recupero avviato nei suoi confronti ( 47 ). 95. Ancora una volta, ritengo che il Tribunale abbia interpretato e applicato erroneamente l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725 e l’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA]. 96. Per quanto riguarda i motivi relativi al regolamento 2018/1725, l’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultimo prevede che i dati personali siano trasmessi a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione solo se: a) il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito; oppure b) il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico e il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell’interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto. 97. A seguito delle discussioni svoltesi in udienza, ritengo che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725 debba essere interpretato nel senso che la trasmissione a un deputato, nell’ambito di una procedura di recupero delle spese di assistenza parlamentare, dei dati personali del suo assistente parlamentare accreditato potrebbe effettivamente risultare utile «al fine specifico di servire l’interesse pubblico». A tal riguardo, non si può negare che è nell’interesse pubblico che tali spese siano rimborsate dal deputato interessato, qualora siano state indebitamente sostenute dal [OSCURATO:PERSONA]. In una siffatta situazione, è altresì di interesse pubblico, a mio avviso, che la procedura di recupero si svolga nel rispetto dei diritti della difesa, sanciti dall’articolo 41 della Carta. 98. Pertanto, il rispetto dei diritti della difesa di un deputato nei confronti del quale sia stata avviata una procedura di recupero richiede la trasmissione al medesimo dei dati personali del suo assistente parlamentare accreditato che risultino rilevanti per i fatti oggetto della procedura di cui trattasi e comportino una presa di posizione di tale deputato. Tuttavia, la comunicazione di tali dati può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725 solo nel rigoroso rispetto delle condizioni previste da tale disposizione. 99. Ciò premesso, le considerazioni che precedono non possono giustificare la comunicazione generale, su richiesta del deputato interessato, senza fornire precisazioni sufficienti, dei dati personali del suo o della sua assistente. Come ho illustrato nella mia analisi del primo e del quinto motivo di impugnazione, un deputato, di fronte a una richiesta di giustificazione delle spese di assistenza parlamentare da lui sostenute, può, al fine di suffragare le sue spiegazioni in risposta a siffatta richiesta, basarsi su elementi di prova in possesso del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale deputato deve preventivamente individuare gli elementi specifici presi in considerazione e non deve limitarsi ad affermare, come indicato al paragrafo 70 delle presenti conclusioni, che gli elementi di prova pertinenti si trovano nel fascicolo personale interessato come categoria generica di documenti. 100. Nella presente causa, occorre rilevare che, nonostante la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2018/1725, il ragionamento del Tribunale ha stabilito che esistono altre situazioni tali da giustificare la trasmissione a terzi di dati personali in possesso di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione. Poiché la valutazione del Tribunale è stata effettuata al di fuori dell’ambito di applicazione di tale disposizione, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per quanto riguarda la valutazione relativa al fascicolo personale di A e al fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ). 101. Per quanto riguarda lo [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata risulta che TC aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di trasmettergli integralmente il fascicolo personale di A. [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di dare seguito a tale richiesta, ritenendo siffatta comunicazione vietata dall’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA]. 102. L’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente che solo il funzionario può avere accesso al suo fascicolo personale, ad esclusione di altri terzi. Inoltre, il fascicolo personale di un funzionario o di un agente può essere consultato soltanto «negli uffici dell’amministrazione o su un supporto informatico protetto» e viene trasmesso solo alla Corte di giustizia dell’Unione europea all’atto della presentazione di un ricorso che riguardi tale funzionario o altro membro del personale. 103. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi correttamente ritenuto che le limitazioni imposte dall’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA] gli impedissero di accogliere la domanda di TC. 104. Inoltre, in linea con le considerazioni di cui ai precedenti paragrafi 99 e 100, dalla sentenza impugnata non risulta che, nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione della decisione controversa, TC abbia fatto riferimento ai documenti che potevano essere inclusi nel fascicolo personale di A e che erano idonei a dimostrare l’effettività del lavoro svolto da A e il nesso tra tale lavoro e l’esercizio del mandato di deputato al [OSCURATO:PERSONA] di TC. 105. Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’articolo 26 dello [OSCURATO:PERSONA] non ostava alla comunicazione del fascicolo personale di A a TC. 106. Alla luce di quanto precede, ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] sostenga a ragione che la valutazione specifica da parte del Tribunale relativa al diniego di comunicazione di ciascuna categoria di informazioni richiesta da TC nel corso del procedimento di recupero – vale a dire: i) tutti i suoi messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019; ii) la corrispondenza da lui scambiata con i servizi del [OSCURATO:PERSONA] in merito al lavoro di A; iii) il fascicolo personale di A, compresi i dati relativi al tesserino di accesso di A al [OSCURATO:PERSONA]; e iv) il fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 ) – sia viziata da un errore di diritto. 107. Occorre quindi accogliere il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione. VI. Conclusione 108. Alla luce dell’analisi esposta nelle presenti conclusioni e sulla base della mia proposta principale quale risulta dai paragrafi 74 e 79 che precedono, propongo alla Corte di: – annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del 7 giugno 2023, TC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑309/21 , EU:T:2023:315 ); – respingere il secondo motivo di impugnazione nella causa T‑309/21; – rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca sul terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione nella causa T‑309/21; – riservare le spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento (UE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU 2018, L 295, pag. 39 ) (in prosieguo: il «regolamento 2018/1725»). ( 3 ) Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA] ( GU 45, del 14.6.1962 , pagg. 1385-1386), come modificato (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»). ( 4 ) Atto relativo all’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo a suffragio universale diretto ( GU 1976, L 278, pag. 5 ), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 ( GU 1976, L 278, pag. 1 ), come modificata dalla decisione 2002/772/CE Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 ( GU 2002, L 283, pag. 1 ) (in prosieguo: l’«atto elettorale»). ( 5 ) Decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo ( GU 2005, L 262, pag. 1 ) (in prosieguo: lo «statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo»). ( 6 ) Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo (GU2009, C 159, pag. 1), come modificata (in prosieguo: le «misure di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA]»). ( 7 ) Altresì indicato nelle presenti conclusioni come il «ricorrente in primo grado». ( 8 ) V., in particolare, sentenza L/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑59/17 , EU:T:2019:140 , punto 35 ). ( 9 ) Punti 27 e 28 della sentenza impugnata. ( 10 ) Punti 32 e da 36 a 42, nonché punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata. ( 11 ) Gli altri motivi riguardavano, in sostanza, la violazione del principio del termine ragionevole sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, un errore di valutazione degli elementi forniti da TC per dimostrare l’esercizio da parte di A delle sue funzioni di assistente parlamentare e una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la determinazione dell’importo della somma da recuperare. ( 12 ) Punti da 45 a 53 della sentenza impugnata. ( 13 ) Punti 87 e 88 della sentenza impugnata. ( 14 ) V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni. ( 15 ) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni. ( 16 ) Contrariamente agli argomenti del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti di TC relativi alla lettera dell’8 gennaio 2021 fossero ricevibili. V. punti da 73 a 80 della sentenza impugnata. ( 17 ) V. paragrafi 23, 25 e 28 delle presenti conclusioni. ( 18 ) Punti 130 e 131 della sentenza impugnata. ( 19 ) Punti 132 e 133, nonché punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata. ( 20 ) V., al riguardo, sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali) ( C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). ( 21 ) V., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI ( C‑173/22 P , EU:C:2023:932 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). ( 22 ) V., inter alia , sentenza del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari) ( C‑696/22 , EU:C:2024:499 , punto 108 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP ( C‑191/09 P e C‑200/09 P , EU:C:2012:78 , punto 76 ). ( 23 ) Sentenza del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari) ( C‑696/22 , EU:C:2024:499 , punto 108 e giurisprudenza ivi citata). ( 24 ) V. sentenza del 22 marzo 2023, Satabank/BCE ( T‑72/20 , EU:T:2023:149 , punto 80 ) che stabilisce un indirizzo giurisprudenziale che la Corte potrebbe agevolmente avallare. ( 25 ) Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A. (eds), «Article 41», The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. da 1125 a 1152. ( 26 ) V., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Prequ’ Italia ( C‑276/16 , EU:C:2017:1010 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata), e del 30 novembre 2023, Sistem ecologica/Commissione ( C‑787/22 P , EU:C:2023:940 , punto 150 e giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) Quando una norma specifica lo prevede, il diritto di essere ascoltato riguarda anche la comunicazione degli addebiti notificata dall’amministrazione, come avviene, a titolo esemplificativo, nei procedimenti in materia di diritto della concorrenza. V. articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 28 ) Come indicato in prosieguo, ciò potrebbe eventualmente richiedere un certo coinvolgimento dell’istituzione dell’Unione interessata, nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA]. ( 29 ) V., inter alia , sentenza del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione ( C‑201/19 P , EU:C:2024:552 , punto 126 ). ( 30 ) V. sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione ( C‑109/10 P , EU:C:2011:686 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). ( 31 ) V. ordinanze del 21 marzo 2019, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑330/18 P , EU:C:2019:240 , punto 63 ), e del 28 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑303/18 P , EU:C:2018:962 , punto 63 ). ( 32 ) V. ordinanze del 21 marzo 2019, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑330/18 P , EU:C:2019:240 , punti 64 e 88 ), e del 21 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑525/18 P , EU:C:2019:435 , punti 37 e 82 e giurisprudenza ivi citata). ( 33 ) V. la giurisprudenza citata al precedente paragrafo 57. ( 34 ) A mio avviso, anche quando la valutazione del [OSCURATO:PERSONA] sostiene le affermazioni del deputato, tali elementi devono essere inseriti nel fascicolo, tenuto conto del fatto che questi ultimi dovranno essere comunicati ai giudici dell’Unione nel caso in cui la decisione finale del [OSCURATO:PERSONA] sia contestata in un procedimento giurisdizionale e che tali informazioni possano divenire pertinenti nell’ambito del procedimento in questione. ( 35 ) Il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata non dovrebbe essere interessato dall’annullamento, in quanto è stato ivi dichiarato il non luogo a statuire sul ricorso di annullamento nella parte in cui era diretto contro la decisione controversa e la nota di addebito per il periodo compreso tra il 1 o aprile e il 22 novembre 2016, circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non contesta. ( 36 ) Punto 92 della sentenza impugnata. ( 37 ) Punto 106 della sentenza impugnata. ( 38 ) Punto 95 della sentenza impugnata. ( 39 ) Punti 123 e 124 della sentenza impugnata. ( 40 ) Punti 100 e 101 della sentenza impugnata. ( 41 ) V., in particolare, il paragrafo 66 delle presenti conclusioni, che rinvia alla giurisprudenza citata al punto 53 della sentenza impugnata. ( 42 ) Punti 105 e 126 della sentenza impugnata. ( 43 ) Punti 110, 111 e 123 della sentenza impugnata. ( 44 ) Punti 114, 115 e 116 della sentenza impugnata. ( 45 ) Punto 117 della sentenza impugnata. ( 46 ) Punto 121 della sentenza impugnata. ( 47 ) Punto 122 della sentenza impugnata.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris