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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35025/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 137-9575/2023 .[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità ed una più mite modalità sanzionatoria, che la Corte ha respinto motivando con puntualità di argomentazioni in fatto ed in diritto.

Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente (primo motivo) riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità per gli artifizi seriali compiuti nel raggirare l'acquirente, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la titolarità del conto corrente cui era collegata la carta indicata al deceptus per il versamento del denaro è dimostrativa del concorso nella fattispecie.

A fronte di tale argomentare - logico e coerente - il ricorrente non ha dedotto nel merito alcuna circostanza di fatto che possa rendere dubitabile tale prospettazione.

1.1. Del pari inammissibile si palesano, per genericità altrettale, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, profusi in punto di dimensione sanzionatoria (pena convertita e pena sospesa), attesa la discrezionalità riconosciuta dal legislatore al giudice del merito in subiecta materia.

La Corte di appello ha infatti argomentato su ciascuno dei punti dedotti, valorizzando elementi della condotta che hanno indotto a rigettare le richieste; tale decisione non tradisce né violazione di legge, né vizio di motivazione, avendo anche sul punto la Corte diffusamente argomentato la propria decisione. / 137-9575/2023

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al .pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 137-9575/2023 .[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità ed una più mite modalità sanzionatoria, che la Corte ha respinto motivando con puntualità di argomentazioni in fatto ed in diritto. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente (primo motivo) riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità per gli artifizi seriali compiuti nel raggirare l'acquirente, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la titolarità del conto corrente cui era collegata la carta indicata al deceptus per il versamento del denaro è dimostrativa del concorso nella fattispecie. A fronte di tale argomentare - logico e coerente - il ricorrente non ha dedotto nel merito alcuna circostanza di fatto che possa rendere dubitabile tale prospettazione. 1.1. Del pari inammissibile si palesano, per genericità altrettale, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, profusi in punto di dimensione sanzionatoria (pena convertita e pena sospesa), attesa la discrezionalità riconosciuta dal legislatore al giudice del merito in subiecta materia. La Corte di appello ha infatti argomentato su ciascuno dei punti dedotti, valorizzando elementi della condotta che hanno indotto a rigettare le richieste; tale decisione non tradisce né violazione di legge, né vizio di motivazione, avendo anche sul punto la Corte diffusamente argomentato la propria decisione. / 137-9575/2023 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al .pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.
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