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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07923/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lecco dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui alli art. 20 bis

I. n. 110 del 1975 e lo condannava alla pena di euro 450 di ammenda.

Avverso tale sentenza il Goggia propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, denunciando, quale unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione e per non avere il Tribunale preso in considerazione le emergenze processuali attestanti la diligenza operata dall'imputato nella custodia delle armi.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di doglianze adeguatamente risolte dai Giudici di merito.

La sentenza impugnata, in particolare, ha fondato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato sulle circostanze del rinvenimento di un fucile in un armadietto non chiuso a chiave e di una pistola, nel cui tamburo erano inserite tre cartucce, all'interno di un comodino a lato del letto.

Il ricorso oppone circostanze di fatto già valutate e disattese dalla sentenza impugnata, che non possono essere diversamente considerate nel giudizio di legittimità, nel quale è preclusa l'indagine sul merito dell'imputazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lecco dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui alli art. 20 bis I. n. 110 del 1975 e lo condannava alla pena di euro 450 di ammenda. Avverso tale sentenza il Goggia propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, denunciando, quale unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione e per non avere il Tribunale preso in considerazione le emergenze processuali attestanti la diligenza operata dall'imputato nella custodia delle armi. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di doglianze adeguatamente risolte dai Giudici di merito. La sentenza impugnata, in particolare, ha fondato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato sulle circostanze del rinvenimento di un fucile in un armadietto non chiuso a chiave e di una pistola, nel cui tamburo erano inserite tre cartucce, all'interno di un comodino a lato del letto. Il ricorso oppone circostanze di fatto già valutate e disattese dalla sentenza impugnata, che non possono essere diversamente considerate nel giudizio di legittimità, nel quale è preclusa l'indagine sul merito dell'imputazione. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 07923/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris