CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 01513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale del medesimo capoluogo il 28 settembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di danneggiamento ed appropriazione indebita posti in continuazione tra loro, di cui agli artt. 61 comma primo n. 11, 81 comma secondo, 635 e 646 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta responsabilità del prevenuto (asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), nonché il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha argomentatamente ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente; ciò, non esclusivamente sulla base delle deposizioni attendibili e precise della p.o. (sì come sostenuto dalla difesa), ma sulla scorta di conforto documentale incontrovertibile alla prova dichiarativa (cfr. contenuto della querela e documenti alla stessa allegati). In tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della p.o. deve ritenersi del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applica la regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone indifferente e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di motivata esclusione delle attenuanti generiche, essendo stati valorizzati elementi di natura sostanziale ostativi al riconoscimento delle stesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della colpa nella determinazione della causa d , inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.