CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 maggio 2025 dalla Cortedi appello di L’Aquila, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano che, all’esito digiudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furtoaggravato.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputato – in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il quale si è procedutoseparatamente – si sarebbe impossessato «di cinque pedane, contenenti ognunaquaranta cavalletti in acciaio per ponteggi, sottraendole dall'interno del capannonedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.».2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.Sostiene che la Corte di appello avrebbe «dovuto sottoporre a un più accuratovaglio» le dichiarazioni rese «dal correo [OSCURATO:PERSONA]».2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di normeprocessuali.Sostiene che i giudici di merito avrebbero «valutato gli elementi processualiesterni, consistenti in condotte antecedenti ai fatti di causa», che nonproverebbero «la partecipazione dello lodice al furto contestato».2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 56-bis legge n. 689 del 1981.Sostiene che la Corte di appello avrebbe basato la decisione di non sostituirela pena detentiva solo sui precedenti penali dell’imputato, senza valutare gli altrielementi e senza acquisire tutte le informazioni necessarie in ordine alle condizionidi vita personali e familiari dell'imputato.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. I primi due motivi di ricorso – che possono essere trattaticongiuntamente, essendo strettamente correlati – sono inammissibili, in quantogenerici, assertivi e completamente versati in fatto.La Corte di appello, in ogni caso, ha fondato la propria decisione non solo sullespecifiche dichiarazioni spontanee del correo, ma da univoci elementi di riscontro:gli accertamenti della polizia giudiziaria; i filmati che riprendevano il ricorrente e ilcomplice sul luogo del reato; i tabulati telefonici, dai quali emergeva la presenzadello [OSCURATO:PERSONA] e del correo sul luogo del delitto, nel momento in cui questo venivacommesso.1.2. Il terzo motivo è inammissibile.Va premesso che l’art. 20-bis cod. pen. rimette l’applicazione delle penesostitutive alla valutazione discrezionale del giudice.Questa Corte ha già evidenziato che: il presupposto da cui deve muovere ilgiudice, al fine di verificare dell'applicazione della pena sostitutiva, «è quello dellavalutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere chele prescrizioni non saranno adempiute, perché la prospettiva della rieducazionenon può prevalere sull'esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva, chenecessita di essere soddisfatta anche durante l'esecuzione della pena»; il controllodi legittimità, «rispetto alla decisione del giudice di merito di non farsi luogo allasostituzione della pena detentiva, non può che fermarsi, secondo i principi generaliche regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema ditrattamento sanzionatorio, alla verifica della sussistenza di una congruamotivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi a unaprognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involgeil rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dal giudice ma anche quelleinsite nelle stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenticomportamentali specifici)» (Sez. 5, n. 43622 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lullo, n.m.).Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha reso una motivazione ampiae coerente in ordine all’esercizio del suo potere discrezionale, ponendo in rilievogli elementi che l’inducevano a ritenere non sussistenti i presupposti per lasostituzione della pena detentiva, costituiti dai numerosi precedenti penalidell’imputato e dalla sua spiccata propensione a violare le prescrizioni di legge. LaCorte territoriale, dunque, ha reso una congrua motivazione in ordine allasussistenza di motivi ostativi a una prognosi favorevole in ordine al futurocomportamento del condannato, che, nei restanti profili, non può essere sindacatain sede di legittimità.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 22 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]