CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 34137/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aosta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale; letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 14 gennaio 2026, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 23 gennaio 2019, sostituita con gli arresti domiciliari il 26 agosto 2019, e infine assolto dalla Corte di appello di Torino il 19 luglio 2021 con la formula perché il fatto non sussiste, in relazione all'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa. I giudici della riparazione hanno ritenuto la domanda infondata, ravvisando profili di colpa grave ostativa in ordine alla frequentazione di soggetti collegati a un sistema malavitoso, alla consapevolezza del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], soggetto abitualmente frequentato, e della sua intraneità all'associazione mafiosa, nonché alla sussistenza del sodalizio criminoso e alle condotte tenute ai fini della parvenza del concorso esterno. È stato richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui la frequentazione di soggetti gravati da specifici precedenti penali, idonea a ingenerare il convincimento di una partecipazione associativa, integra il comportamento gravemente colposo ostativo all'indennizzo. Nell'ordinanza si è osservato che il provvedimento genetico si fondava sugli stretti legami tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], non chiariti credibilmente neppure nelle memorie successive, richiamando inoltre la vicenda dei fratelli Fazari, in cui il [OSCURATO:PERSONA], preoccupato per le minacce ricevute, si era rivolto al [OSCURATO:PERSONA] ricevendone la rassicurazione che gli antagonisti erano tenuti sotto controllo. La Corte ha così ritenuto sintomatica la confidenza con persona che ostentava un'appartenenza mafiosa e ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA], sindaco del Comune di Aosta, di avere colposamente contribuito alla percezione diffusa di un proprio asservimento al clan, richiamando le vicende delle assunzioni tramite le cooperative, della donazione dei mobili al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dell'interessamento in favore del Carere. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave ostativa. Ad avviso del ricorrente, gli elementi valorizzati per negare l'indennizzo attengono unicamente a una parte dell'elemento soggettivo già apprezzata dal giudice della cautela, mentre tutte le condotte materiali indicative del concorso 2esterno sono state negate ed escluse dalla sentenza di assoluzione divenuta definitiva. Il ricorrente richiama l'insegnamento secondo cui, nel negare la riparazione, il giudice deve attenersi a dati di fatto accertati o non negati nel giudizio di merito, senza poter desumere la condizione ostativa da condotte ritenute insussistenti o non sufficientemente provate. Su tale premessa, deduce che la mera frequentazione del locale del [OSCURATO:PERSONA] costituisce argomento parziale e fuorviante, posto che la pizzeria era frequentata dalla quasi totalità della popolazione aostana, ivi compresi appartenenti alle istituzioni e alle forze dell'ordine, e che il riferimento alla sorveglianza speciale del [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunta nel 2021, risulta platealmente illogico perché posteriore di anni alla misura. Al riguardo, contesta la trasformazione della mera frequentazione di un esercizio pubblico in fattore automaticamente ostativo, là dove la giurisprudenza esige una verifica rigorosa e concreta del nesso causale tra condotta e intervento i:A-n-v-é/34-12 restrittivo, e ricorda che la connivenza passiva, valorizzata solo in ipotesi eccezionali, postula presupposti stringenti, quali il venir meno a doveri di solidarietà, la tolleranza di attività criminosa impedibile in ragione di una posizione di garanzia, o l'oggettivo rafforzamento della volontà criminosa con prova positiva della consapevolezza, nella specie del tutto mancanti. 2.2. Con ulteriore censura deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per omessa considerazione del principio secondo cui, quando l'insussistenza originaria dei presupposti cautelari emerge dalla diversa lettura dei medesimi elementi già disponibili al giudice della cautela, difetta l'efficienza causale della condotta dell'istante. Secondo il ricorrente, il quadro posto a fondamento dell'ordinanza genetica era costituito essenzialmente dai medesimi esiti delle intercettazioni, poi rivalutati nel giudizio di merito, e la stessa Corte di appello, con valutazione attenta, aveva attribuito a quel materiale un significato opposto rispetto a quello cautelare. Ne discende, ad avviso del ricorrente, l'apoditticità della conclusione impugnata, che non individua quali elementi sarebbero stati realmente nuovi o diversi rispetto a quelli già disponibili nella fase cautelare e non chiarisce come, a fronte della formula perché il fatto non sussiste, residui un'efficienza causale del comportamento dell'istante. Il ricorrente lamenta altresì l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per surrettizia valorizzazione del proprio comportamento difensivo. Rileva che l'ordinanza, pur dichiarando in premessa di voler prescindere dal silenzio iniziale serbato in sede di interrogatorio, finisce per sanzionare la difesa dell'istante, valorizzando ripetutamente la circostanza che egli non avrebbe 3chiarito credibilmente i rapporti con il terzo e non ne avrebbe preso le distanze, così spostando il fulcro dal fatto storico causalmente ostativo alla ritenuta insufficienza delle giustificazioni. Osserva che la scarsa persuasività delle dichiarazioni rese nel procedimento de libertate non equivale alla prova di una condotta gravemente colposa causalmente efficiente, e che non è ammissibile enunciare un principio per poi sostenerne, nel corpo della motivazione, l'esatto contrario. Il ricorrente, inoltre, contesta la consapevolezza, ritenuta indubitabile, del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e della sua intraneità all'associazione, evidenziando come la stessa sentenza assolutoria manifesti un dubbio sulla posizione tenuta dall'istante e come gli episodi richiamati a sostegno figurino, nell'ordinanza genetica, unicamente a fondamento dell'elemento soggettivo e non tra i gravi indizi di colpevolezza, poi smentiti o categoricamente esclusi dalla pronuncia liberatoria. Ancora, viene dedotta l'illogicità della ritenuta consapevolezza circa la sussistenza del sodalizio criminoso, posto che la stessa esistenza della locale di Aosta è tuttora sub iudice, avendo la Corte di cassazione per due volte annullato con rinvio le sentenze sul punto, e che pretendere dal candidato un'informazione preventiva sulle misure di prevenzione gravanti sui possibili elettori equivale ad addossargli un onere inesigibile e arbitrario. Il ricorrente sostiene, infine, che nel paragrafo dedicato alle condotte materiali nulla di nuovo si dice, facendosi esclusivo riferimento alla consapevolezza della condizione criminale del [OSCURATO:PERSONA], là dove gli episodi delle assunzioni, della donazione dei mobili, del Carere, dello scambio elettorale e del sostegno dell'associazione sono stati tutti esclusi e smentiti dalla sentenza di assoluzione, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], nelle relative vicende, aveva agito motu proprio, senza concordare alcunché con il [OSCURATO:PERSONA]. Entro tale prospettiva, denuncia il travisamento della sentenza assolutoria, che avrebbe escluso a chiare lettere ogni asservimento delle funzioni pubbliche alle esigenze del clan, e l'erronea attribuzione di rilievo decisivo a valutazioni giuridiche sopravvenute su soggetti terzi, a provvedimenti posteriori alla misura, a sviluppi di procedimenti distinti e non definitivi e a mere notorietà mediatiche, in luogo di una verifica ex ante ancorata alla condotta dell'istante e alla sua capacità di ingenerare la falsa apparenza dell'illecito. Da ultimo, viene dedotta la mancanza di motivazione in ordine al mantenimento della misura per 909 giorni, rimasto del tutto privo di esplicitazione nonostante le numerose istanze cautelari volte a evidenziare gli elementi difensivi poi sfociati nell'assoluzione liberatoria. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 4La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 2. Conviene muovere dalla corretta delimitazione dell'oggetto del giudizio. Deve rilevarsi come la condizione ostativa scolpita nell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. risponda a una logica differente rispetto a quella che presiede all'accertamento della responsabilità penale. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il diritto all'equa riparazione è escluso ogniqualvolta l'interessato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa grave, posto che, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendosi la ratio solidaristica che ne costituisce il fondamento (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Entro siffatta prospettiva, il giudizio sull'an debeatur impone di vagliare, con apprezzamento ex ante e secondo un percorso logico-motivazionale del tutto autonomo da quello seguito nel processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, non già per stabilire se la condotta integri gli estremi di un reato, ma unicamente per accertare se essa abbia costituito il presupposto idoneo a ingenerare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della propria configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Rv. 285069). Ciò sta a significare che l'irrilevanza penale della condotta, lungi dal costituire ostacolo al diniego dell'indennizzo, ne rappresenta semmai il fisiologico presupposto, poiché, in materia di ingiustizia sostanziale, il giudizio riparatorio t-A-mi iifr 4r4 interviene proprio là dove l'assoluzione è ~gta, e si tratta di stabilire se a quella vicenda l'istante abbia dato un contributo causale connotato da macroscopica imprudenza. Sempre in linea generale, va altresì considerato l'ulteriore argomento del ricorso, che evoca l'insegnamento secondo cui la condizione ostativa non opera allorché l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla scorta dei medesimi, precisi elementi già a disposizione del giudice della cautela, in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione. Invero, la doglianza deve essere scrutinata anche sotto il profilo dell'ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.; nondimeno, anche in tale prospettiva, la stessa trova un ostacolo insuperabile nel principio secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, onde 5accertare la ricorrenza di un'ipotesi di ingiustizia formale per insussistenza, ab origine, delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, non deve sostituire la propria valutazione a quella contenuta nella decisione irrevocabile, ma è tenuto a valutare se la decisione nella quale risulti accertata l'originaria insussistenza delle condizioni di applicabilità del vincolo sia stata adottata in base agli stessi elementi illo tempore nella disponibilità del giudice della cautela, unicamente in ragione di una loro diversa valutazione (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Rv. 288517 - 01). difatti sempre necessario l'accertamento, con decisione irrevocabile, dell'emissione del provvedimento cautelare in assenza delle condizioni legittimanti, cioè l'accertamento che gli elementi fondanti il provvedimento cautelare non fossero in realtà gravemente indizianti ab origine; accertamento che, nel caso di specie, non risulta intervenuto, essendosi la pronuncia liberatoria limitata a una diversa valutazione della consistenza penalmente rilevante delle condotte, senza affermare l'originaria mancanza delle condizioni cautelari (Sez. 4, n. 9625 del 06/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). 3. Alla luce di tali premesse, deve escludersi che l'ordinanza impugnata abbia alterato la struttura applicativa dell'art. 314 cod. proc. pen., in entrambe le ipotesi prospettate. Il giudice del procedimento riparatorio non si è limitato a riqualificare in termini di colpa il materiale captativo già vagliato in sede cautelare, ma ha isolato una pluralità di comportamenti storicamente verificatisi, addebitabili al ricorrente nella loro materialità e non smentiti dalla decisione liberatoria, dai quali ha desunto un fare gravemente imprudente, sinergicamente efficiente rispetto all'adozione del vincolo. È stata adeguatamente sottolineata la presa d'atto, manifestata senza alcun moto di dissenso, all'orgogliosa rivendicazione del [OSCURATO:PERSONA] di aver servito in passato un vero capobastone, alla quale fece seguito il mantenimento di un rapporto di assidua frequentazione con lo stesso. La decisione valorizza altresì la vicenda dei fratelli Fazari, in occasione della quale il ricorrente, avendo subito minacce, anziché affidarsi unicamente ai canali istituzionali, si rivOlse al [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne l'intervento risolutore, ricevendone la rassicurazione che gli antagonisti erano tenuti sotto controllo. Ove si consideri che simili condotte sono state apprezzate dalla decisione assolutoria nella loro effettiva consistenza storica, e ritenute - non già inesistenti, bensì insufficienti a integrare l'elemento oggettivo del concorso esterno, ne discende che esse ben potevano essere rivalutate, in sede riparatoria, alla stregua del diverso parametro della colpa grave, secondo le regole di esperienza riconducibili all'id quod plerumque accidit. 6Il dato obiettivo della loro verificazione, non posto in discussione dal giudizio penale, sottrae l'apprezzamento svolto dal giudice della riparazione alla censura di aver fondato il diniego su fatti negati nel merito. Il ricorrente insiste, lungo plurime direttrici argomentative, sulla circostanza che la vicenda dei fratelli Fazari sarebbe stata richiamata dal giudice della cautela non a fondamento della gravità indiziaria, ma del solo dolo, e che le condotte materiali sussumibili nel paradigma degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. sarebbero state escluse dalla decisione liberatoria. L'obiezione trasla impropriamente sul terreno riparatorio categorie proprie del giudizio cautelare e di quello di cognizione. 4. Entro la medesima prospettiva si colloca il rilievo, di non secondario momento, attinente alla qualificazione giuridica della condotta ostativa, che il ricorrente vorrebbe ricondurre al paradigma della connivenza passiva non punibile, evocandone i ben noti e stringenti presupposti, ossia il venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale, la tolleranza di un reato impedibile in ragione di una posizione di garanzia, ovvero l'oggettivo rafforzamento dell'altrui volontà criminosa accompagnato dalla prova positiva della consapevolezza. L'impostazione difensiva non coglie nel segno perché collega la vicenda a un principio non riferibile al caso in esame. La connivenza passiva designa un atteggiamento di mera inerzia, di passiva tolleranza dinanzi all'altrui agire delittuoso, rispetto al quale si comprende l'esigenza di presupposti rigorosi, onde evitare che la semplice astensione si converta in fattore preclusivo. Diversa, e ben più pregnante, è la figura entro cui correttamente si iscrive la condotta del ricorrente, che non si è limitato a tollerare, ma ha attivamente coltivato un rapporto di consuetudine e di reciproco affidamento con un soggetto inserito in ambienti di sicura pericolosità criminale, sollecitandone l'intervento e ricevendone rassicurazioni. Soccorre, al riguardo, l'insegnamento secondo cui integra gli estremi della colpa grave ostativa la condotta di chi, consapevole dell'attività criminale altrui, tenga comportamenti percepibili come indicativi di una propria contiguità, ovvero intrattenga frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti, ove accompagnate dalla cognizione del loro coinvolgimento in traffici illeciti (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547; Sez. 4, n. 51722 del 09/10/2013, Rv. 257878). Ciò che distingue siffatta ipotesi dalla connivenza non punibile è il carattere attivo e relazionale del contegno, idoneo a proiettare verso l'esterno una immagine di prossimità a soggetti gravati da specifici precedenti, in guisa da ingenerare 7quella falsa apparenza di coinvolgimento illecito causalmente rilevante rispetto all'adozione del vincolo cautelare. Ne consegue che il provvedimento impugnato non ha confuso i due piani, ma ha correttamente ravvisato, nella condotta del ricorrente, non già una passiva acquiescenza, bensì una frequentazione consapevole e ambigua, dotata di autonoma capacità eziologica rispetto al vincolo cautelare. Non si confronta con tale percorso motivazionale l'obiezione difensiva che assimila la posizione del ricorrente a quella della generalità degli avventori del locale gestito dal [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice della riparazione, con apprezzamento non manifestamente illogico e dunque insindacabile in questa sede, non ha attribuito rilievo alla mera presenza fisica in un esercizio pubblico, ma alla trama di rapporti attivi, di richieste e di favori analiticamente ricostruita nel provvedimento impugnato, reputandola idonea a differenziare la condotta dell'istante da quella del frequentatore occasionale. 5. Quanto alla doglianza concernente la pretesa surrettizia valorizzazione del contegno difensivo, deve rilevarsi come essa non trovi riscontro nel tessuto motivazionale del provvedimento. Il giudice a quo ha esplicitamente dichiarato di prescindere dal silenzio serbato in sede di interrogatorio, conformandosi all'insegnamento, ormai positivizzato, secondo cui l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione, e ha fondato il proprio convincimento su elementi di natura extraprocessuale, dotati di autonoma valenza ostativa. L'avere, ad abundantiam, rilevato la non persuasività delle spiegazioni offerte non vale a inficiare un percorso argomentativo che trae altrove il proprio fondamento, sicché la censura si appunta su un profilo privo di reale incidenza sulla struttura portante della decisione. 6. Resta da esaminare il rilievo afferente all'omessa illustrazione delle ragioni giustificative della protrazione del vincolo. Anche sotto siffatto'angolo visuale la decisione si sottrae alla censura. Invero, dal provvedimento impugnato si ricava che i comportamenti gravemente imprudenti ricostruiti connotano un atteggiamento protrattosi nel tempo, idoneo a sorreggere, sul piano della causalità adeguata, non soltanto l'adozione, ma altresì il mantenimento della restrizione, sicché la motivazione, lungi dall'essere graficamente assente, risulta adeguatamente espressa nella complessiva ricostruzione della condotta ostativa. 8D'altro canto, il ricorrente non indica un fatto sopravvenuto tale da interrompere il nesso causale fra condotta ostativa e la permanenza del vincolo. 7. Per le ragioni esposte, le argomentazioni svolte dal giudice della riparazione si rivelano immuni dai vizi denunciati, sorrette da un percorso logico coerente, internamente non contraddittorio e rispettoso del corretto parametro normativo, sicché il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rige P.Q.M