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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1943

Cassazione n. 21686/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1943 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, quale giudice di rinvio per la sola statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 28/6/2018 nei confronti di, [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 216, comma1, R.D. 267 del 1941 ritenendo che l'imputato non abbia diritto al beneficio richiesto; Rilevato che con il con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la doglianza non è consentita in quanto l'annullamento era stato disposto esclusivamente in ordine alla valutazione relativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena essendo pertanto ormai preclusa ogni altra questione in quanto ha acquisito autorità di cosa giudicata ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso in ordine alla possibilità di emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1943 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, quale giudice di rinvio per la sola statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 28/6/2018 nei confronti di, [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 216, comma1, R.D. 267 del 1941 ritenendo che l'imputato non abbia diritto al beneficio richiesto; Rilevato che con il con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la doglianza non è consentita in quanto l'annullamento era stato disposto esclusivamente in ordine alla valutazione relativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena essendo pertanto ormai preclusa ogni altra questione in quanto ha acquisito autorità di cosa giudicata ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso in ordine alla possibilità di emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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