CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 40535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG L. CAPO.A.A.k.<3 01.4.e_ (.4-53 C.42J—e C.LV ect c c-(3592,1,-~Th ottit [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 febbraio 2021 il GIP del Tribunale di Catania - quale giudice della esecuzione - ha accolto de plano una istanza di revoca della pena sospesa introdotta dal P.m. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio del procedimento e conseguente nullità della decisione per omessa fissazione di udienza camerale ai sensi dell'art.666 cod.proc.pen. . 3. Il ricorso è fondato, atteso che il giudice della esecuzione ha provveduto de plano in materia non consentita. La omessa trattazione dell'incidente di esecuzione in udienza partecipata ai sensi e con le modalità di cui all'art.666 cod.proc.pen. è causa di nullità per violazione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Catania. Così deciso in data 8 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente